Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2015, n. 20488

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Litisconsorzio necessario originario - Mancanza - Ricorso nullo

 

Svolgimento del processo

 

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. (...) per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato (in quanto notificato in violazione del disposto di cui all’articolo 12, settimo comma, l. 212/00) un avviso di accertamento IRPEF 2004 che aveva imputato al contribuente, per trasparenza ex art. 5 TUIR, la quota a lui riferibile dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, dal medesimo partecipata al 99%, (...) & c. snc.

Il ricorso si fonda su due mezzi. Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 D.Lgs. 546/92 derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio. Con il secondo si denuncia la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa annullando l'atto impositivo per un vizio (mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 12, settimo comma, l. 212/00) non dedotto nell'appello del contribuente avverso la sentenza di prime cure.

Il contribuente non si è costituito in questa sede.

La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 21/5/15.

 

Motivi della decisione

 

Il primo motivo è fondato e assorbente.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14815 del 2008, per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR), la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari.

Nella specie il giudizio di merito sull’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del sig. (...) definito con la sentenza d’appello qui impugnata dalla difesa erariale, si è svolto senza la partecipazione al contraddittorio della società e degli altri soci e, pertanto, esso va dichiarato nullo ab initio e rimesso in primo grado per l’integrazione del contraddittorio necessario nei confronti della società e degli altri soci.

Né al rigore della esposta conclusione potrebbe ovviarsi disponendo, alla luce di principi fissati da questa Corte nella sentenza n. 3830/10, la riunione del presente giudizio con quello introdotto dalla società per l’annullamento dell’avviso di accertamento IVA-IRAP che la riguarda per il medesimo anno d’imposta 2004; giudizio attualmente pendente davanti a questa Corte con il numero 13555/14 R.G. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di secondo grado. Al riguardo è infatti decisiva la considerazione della mancata partecipazione al giudizio di merito del socio (o dei soci) a cui nell’anno 2004 apparteneva la residua quota dell’1% della società.

Si deve pertanto accogliere il primo mezzo di ricorso, assorbito il secondo, dichiarare la nullità dell’intero giudizio, cassare la sentenza gravata e rinviare la causa in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

Le spese si compensano integralmente.

 

P.Q.M.

 

Cassa la sentenza gravata, dichiara la nullità del giudizio di merito e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

Compensa interamente le spese, anche per le fasi di merito.