Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2015, n. 20447

Inps - Contribuzione integrativa Omesso versamento - Rimborso

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Tribunale di Torino evocava in giudizio l'INPS esponendo di essere stato dipendente del Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia di Torino fino al 30.6.2006; di avere chiesto il 29.6.06 al Fondo speciale gestito dall’Inps il rimborso, ai sensi dell'art. 32 L. n. 377/1958 e dell’art. 7 L. n. 587\1971, del 75% dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione e di avere ottenuto il pagamento solo in data 20.2.2008, senza interessi legali e rivalutazione monetaria; chiedeva pertanto la condanna dell’INPS al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il ritardato versamento, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dalla data di percezione del capitale. Costituendosi in giudizio, l'INPS contestava domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 9.10.2008, il Tribunale adito accoglieva la domanda.

Avverso detta sentenza interponeva appello l’INPS. Resisteva l'assicurato.

Con sentenza depositata il 13 ottobre 2009, la Corte d'appello di Torino respingeva il gravame, condannando l'INPS al pagamento delle spese. Riteneva la Corte che il credito in questione non aveva natura previdenziale bensì natura mista, in parte restitutoria, non soggetta ad interessi quanto ai versamenti già posti ad esclusivo carico del lavoratore (2\5) ed in parte retributiva, per i versamenti già posti a carico del datore di lavoro (3\5). Ne conseguiva l'applicabilità dell'art. 429, comma 3, c.p.c. e l'inapplicabilità dell'art. 16, comma 6, L. n. 412\91.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1.-L’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, L. 2 aprile 1958 n. 377 e dell'art. 7 L. 29 luglio 1971 n. 587 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Lamenta che il predetto art. 32, al secondo comma, stabilisce che l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 può chiedere il pagamento, per una volta soltanto, di una somma pari al 75% dell'importo dei contributi versati al Fondo "senza interessi", configurandosi così una prestazione previdenziale sostitutiva rispetto alla corresponsione della pensione, e non già di retribuzione differita.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha infatti avuto modo più volte di pronunciarsi in argomento, affermando che il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall’art. 32 della legge n. 377 del 1958 agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell’erogazione "una volta tanto" di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati; pertanto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla somma "una tantum" è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci (Cass. 7.3.12 n. 3553, Cass. 4.5.12 n. 6752, Cass. 28.8.13 n. 19824, Cass. ord. 11.4.14 n. 8635).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, dichiarando il diritto dell'Airola al solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412\91.

Le spese dell'intero processo debbono compensarsi in considerazione del consolidarsi del riferito orientamento di legittimità solo dopo la proposizione del presente ricorso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto al solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412\91. Compensa le spese dell'intero processo.