Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20649

Tributi - Redditometro - Motivazione - Indici di capacità contributiva - Sufficienza

 

Svolgimento del processo

 

La contribuente B.C. propone ricorso con quattro motivi avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 30/31/13 con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento ex art. 38 comma 4 Dpr 600/73 ai fini Irpef per gli anni 2006 e 2007.

La CTR in particolare affermava che l’Amministrazione aveva soddisfatto la motivazione indicando in modo adeguato le ragioni del provvedimento, cosi consentendo il corretto esercizio del diritto di impugnazione da parte della contribuente.

Rilevava inoltre che le argomentazioni della contribuente, in quanto non suffragate da adeguata documentazione, non erano idonee a dimostrare che il coniuge aveva effettivamente sostenuto le spese di gestione in misura superiore a quanto accertato dall’Ufficio.

L’Agenzia resiste con controricorso.

La contribuente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione dell’art. 38 Dpr 600/73 in combinazione con il disposto dei DD.MM. 10/9/1992, 19/11/1992 e 21/9/1999 in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c. lamentando che la CTR abbia omesso di affermare l’illegittimità dell’accertamento, in quanto esso non aveva considerato l’intero reddito dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare, omettendo in particolare di valutare la vendita della precedente abitazione e l’atto di concessione di un mutuo dell’importo di 215.000,00 €, nonché la capacità reddituale riferibile al coniuge, P.F., quale componente del nucleo familiare.

Deduce inoltre che la CTR non ha attribuito alcuna rilevanza alla documentazione prodotta da essa contribuente.

Il motivo è infondato.

La CTR ha infatti affermato, da un lato, che l’accertamento era adeguatamente motivato, in quanto indicava, in modo chiaro e dettagliato, gli elementi posti a fondamento dell’accertamento induttivo, indicando gli indici di capacità contributiva, in forza dell’art. 38 comma 4 Dpr 600/73 e dei DD.MM. 10.9.92, 11.11.92 e 21.9.92, e dall’altro che la contribuente non aveva assolto all’onere di prova contraria sulla stessa gravante, considerata l'inidoneità della documentazione prodotta.

La CTR ha inoltre considerato la posizione dell’intero nucleo familiare della contribuente, avendo precisato che non risultava provato che il coniuge della medesima avesse sostenuto le spese di gestione in misura maggiore rispetto alla percentuale considerata del 50%.

Una volta che la CTR abbia ritenuto, con valutazione di merito che non risulta specificamente censurata sotto il profilo della congruità ed adeguatezza della motivazione ex art 360 n.5) c.p.c., che l’ufficio aveva sufficientemente motivato l’accertamento sintetico, specificando gli indici di ricchezza e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, risulta conforme al consolidato orientamento di questa Corte la statuizione di legittimità del provvedimento di rettifica, non dovendo, detto accertamento, essere preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente (Cass. 12158/14).

La CTR ha inoltre affermato che le allegazioni della contribuente non erano state suffragate da idonea documentazione.

Anche tale valutazione di merito non risulta efficacemente contraddetta dalla contribuente la quale non ha proposto, avverso detta statuizione, una specifica censura di carenza motivazionale ex art. 360 n.5) c.p.c. ed in ogni caso, avuto riguardo al necessario requisito di autosufficienza del ricorso, si è limitata a richiamare atti già in possesso dell’Ufficio, senza evidenziare le ragioni in forza delle quali doveva ritenersi l'omessa, carente o errata valutazione di detti documenti da parte della CTR e la loro specifica rilevanza ai fini della prova contraria richiesta dall’art. 38 comma 6 Dpr 600/73. Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, deducendo la nullità dell’avviso di accertamento per carenza motivazionale, lamentando che esso non conteneva adeguata replica alle contestazioni sollevate dalla contribuente nel contraddittorio instaurato ai fini della (eventuale) definizione dell’accertamento per adesione.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Conviene premettere che, in presenza di dati certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 2 (Cass. 327/06): l'Amministrazione Finanziaria resta pertanto dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 10350/2003).

Orbene nel caso di specie non risultano riportate, neppure per sommi capi, né le contestazioni formulate dalla contribuente in sede di contraddittorio preventivo, né i passi dell’avviso di accertamento carenti di motivazione rispetto alle contestazioni suddette.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 18 L. 241/1990 in relazione all'art. 360 n.3) e si censura la statuizione della CTR secondo cui le affermazioni della contribuente non sarebbero state suffragate dalla presentazione di alcuna documentazione.

Pure tale doglianza è destituita di fondamento, in quanto non coglie la ratio della statuizione censurata.

L’affermazione della CTR in ordine alla mancata presentazione di documentazione, come univocamente desumibile dal contenuto dell’intera motivazione della sentenza, non va intesa nel senso della mancanza in atti di ogni prova documentale, ma nel senso che le allegazioni difensive della contribuente, relative in particolare ad un maggior onere gestionale a carico del coniuge, il quale avrebbe sostenuto le spese di gestione in misura maggiore (60/70%) rispetto a quella presuntivamente attribuitagli, non erano supportate dalla relativa documentazione.

Con il quarto motivo di ricorso si denunzia l’errata applicazione delle nuove tabelle di cui al provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 14/2/2007, in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c.

Il motivo è inammissibile , trattandosi di questione che non risulta prospettata nei giudizi di merito, onde nessuna pronunzia risulta emessa al riguardo né dalla CTP né dal giudice di appello.

Ciò comporta che, trattandosi di questione nuova, il relativo scrutinio in sede di legittimità non è ammissibile.

E’infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 4787/2012).

E’ dunque onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo quello di allegare l‘avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in, quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis'' la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

Il ricorso va dunque respinto e la contribuente va condannata alla refusione all’Agenzia delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115/2002, inoltre si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.

Condanna la contribuente alla refusione all’Agenzia delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.500,00 € per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.