Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20711

Previdenza e assistenza - Omissione contributiva - Giudizio tra ente previdenziale e datore di lavoro -Testimonianza - Ammissibilità

 

Svolgimento del processo

 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Lucca accolse l’opposizione proposta dalla s.r.l. relativa ad omissione contributiva concernente quattro lavoratori, rispetto a tre dei quali la relativa posizione era stata risolta nelle more del giudizio attraverso sanatoria da parte aziendale, e per l’effetto ritenne insussistente la natura subordinata del rapporto riguardante il in relazione alle prestazioni svolte dal medesimo nel periodo 28/10/98 - gennaio 2000.

A seguito di appello dell’lnps, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 16/3 - 2/4/2010, ha accolto il gravame ed ha rigettato l’opposizione della società nei limiti di quanto devoluto con l’impugnazione e tenuto conto della soluzione amministrativa per le altre posizioni lavorative.

La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver accertato, all’esito dell’istruttoria, che il rapporto lavorativo riguardante il predetto R. era di tipo subordinato, per cui era fondata la relativa pretesa contributiva dell’lnps.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Cantiere Nautico X s.r.l con quattro motivi.

Resiste con controricorso l'Inps.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e degli artt. 246 e 113 c.p.c., la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Firenze ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva e mai confermate davanti al giudice da R.R., portatore di un interesse diretto nel giudizio.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione su prove giuridicamente inesistenti (le dichiarazioni rese dal R. in sede ispettiva) e di aver invertito l’onere della prova a carico del soggetto non onerato.

Osserva la Corte che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione dovuti all'unitarietà della questione sottoposta all’esame di questa Corte, seppur sotto diverse angolazioni.

Orbene, tali motivi sono infondati.

1.1. Anzitutto, per quel che concerne l’asserita inidoneità delle dichiarazioni rese da R.R. in sede amministrativa, in quanto provenienti da soggetto portatore di un interesse diretto nel giudizio quale lavoratore della società che si era opposta al procedimento instaurato a suo carico dall’ispettorato del lavoro, si rileva che la stessa è infondata. Invero, come questa Corte ha avuto già modo di statuire (Cass. Sez. 3, n. 2075 del 29/1/2013), "l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile." Si è altresì precisato, in un caso analogo (Cass. Sez. L, n. 3051 dell’8/2/2011), che "nel giudizio tra l’ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 cod. proc. civ. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto".

1.2 In ogni modo, come si è già avuto occasione di spiegare in casi del genere (Cass. sez. lav. n. 13910 del 9/11/2001) "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (nella specie, con riferimento all'accertamento dell'omesso versamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell'lnps rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto).

Tra l’altro, si è anche ribadito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).

1.3 Ebbene, nella fattispecie la Corte d’appello ha motivato in maniera adeguata ed esente da vizi di natura logico-giuridica il proprio convincimento sulla ravvisata natura subordinata del rapporto lavorativo posto a base della pretesa contributiva oggetto di causa, allorquando ha dato rilievo preponderante alla genuinità delle dichiarazioni rese dal Rin sede ispettiva nell’immediatezza dei fatti, dichiarazioni che non sono state ripetute in sede giudiziale a causa del decesso del medesimo lavoratore. Infatti, la Corte territoriale ha posto in rilievo che dalle stesse affermazioni dei testi introdotti dalla società ed escussi dal primo giudice erano state palesate circostanze che nessuna rilevanza contraria avevano avuto rispetto alle circostanziate dichiarazioni rese dal R. lo svolgimento di un’attività che per le modalità di esecuzione (continuità oraria di lavoro nell’arco della settimana, compenso pattuito su base esclusivamente oraria ed utilizzazione di strumenti del cantiere) era sussumibile nella subordinazione.

1.4 In ogni caso, non può non evidenziarsi un difetto di autosufficienza della doglianza riflettente la mancata audizione giudiziale del R. ricorrente spiegato quali erano le mansioni svolte da quest’ultimo che in concreto avrebbero denotato elementi atti a giustificare un "quid pluris" di diverso ed ulteriore rispetto a quanto già posto a base del giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine alla ravvisata subordinazione.

3. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente contesta la valutazione del requisito della subordinazione come eseguita dalla Corte territoriale, la quale non avrebbe tenuto conto del documento contenente i contratti di appalto e le relative fatture, né della circostanza che in sede ispettiva il R. aveva dichiarato di aver lavorato saltuariamente per circa quindici giorni nel primo periodo e che già a quell’epoca aveva una ditta propria.

Tale motivo denota un evidente difetto di autosufficienza. Invero, la ricorrente non dimostra, a fronte della soluzione cui è pervenuta la Corte di merito all’esito della disamina degli elementi istruttori, la decisività delle circostanze indicate a sostegno della propria tesi difensiva incentrata sulla natura autonoma del rapporto di lavoro, costituente la base dell’opposta pretesa contributiva e, comunque, le relative censure finiscono per risolversi in un inammissibile tentativo di rivisitazione del merito istruttorio scrutinato dai giudici d’appello, le valutazioni dei quali sfuggono, in quanto adeguatamente motivate, ai rilievi di legittimità.

4. Col quarto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., la ricorrente rileva che l’opposizione all’iscrizione a ruolo concerneva i contributi Inps ed i premi Inail contenuti nella cartella di pagamento impugnata, che l'Inail non aveva appellato la sentenza di primo grado, che l’Inps aveva devoluto al giudice di secondo grado solo il riesame della questione relativa ai contributi riguardanti la posizione del R. e che, pertanto, sulla parte della sentenza di prime cure concernente la pretesa dell’lnail e quella dell’lnps avente ad oggetto la posizione contributiva degli altri lavoratori si era formato il giudicato interno, con la conseguenza che il giudice d’appello, nel rigettare per l’intero l’opposizione, aveva finito per decidere su domande non devolute al suo esame.

Il motivo è infondato in quanto non sussiste la lamentata violazione del giudicato interno, atteso che nella sentenza impugnata è posto bene in evidenza che il rigetto dell'opposizione riguarda solo il "devolutum" In ragione della soluzione amministrativa raggiunta in corso di causa per le altre posizioni contributive, per cui da ciò si ricava agevolmente che la decisione è stata presa nei limiti della devoluzione dell’appello riguardante la posizione contributiva del solo R. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.