Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20733

Pubblico impiego - Licenziamento disciplinare - Infrazioni del dipendente - Comunicazione del licenziamento - Ufficio per i procedimenti disciplinari - Acquisizione della notizia di infrazione - Termini

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza depositata il 27.3.14 la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza 15.10.13 del Tribunale di Salerno (che aveva integralmente rigettato la domanda dell'attore), dichiarava inefficace per tardività della conclusione del relativo iter disciplinare il licenziamento intimato dal Comune di Salerno al proprio dipendente M.G.R. (direttore dei servizi cimiteriali) e, dichiarato risolto alla data del 14.9.12 il rapporto di lavoro, in applicazione del nuovo testo dell'art. 18 Stat. condannava il Comune a pagare al R. un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.G.R. affidandosi a due motivi.

II Comune di X resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su un solo motivo, cui resiste con controricorso il R.

 

Motivi della decisione

 

1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2- Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e ss. d.lgs. n. 165/01 e degli artt. 7 e 18 Stat., nonché degli artt. 10, 11, e 12 disp. prel. c.c., nella parte in cui l'impugnata sentenza, pur avendo riconosciuto l'illegittimità del licenziamento intimato il 13.9.12, ha però applicato la mera tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.

Con il secondo motivo, fatto valere in subordine, il ricorso principale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 140/12 sulle tariffe forensi, avendo la Corte d'appello liquidato le spese del doppio grado di giudizio in misura incongrua, considerato il valore indeterminabile della controversia e la fase sommaria del primo grado del rito c.d. Fornero.

3- Con unico motivo il ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis co. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 165/01, come integrato dall'art. 69 stesso d.lgs., nella parte in cui la gravata pronuncia ha erroneamente individuato il dies a quo per il computo del termine entro il quale deve concludersi il procedimento disciplinare in quello in cui un qualsiasi ufficio dell'amministrazione - e non quello deputato ai procedimenti disciplinari secondo l'ordinamento della pubblica amministrazione medesima - abbia acquisito notizia della condotta astrattamente sanzionabile.

4- Esigenze di ordine logico-espositivo impongono che sia esaminato dapprima il ricorso incidentale, che si rivela fondato alla stregua delle osservazioni che seguono.

Recita l'art. 55 bis co. 4 d.lgs. n. 165/01:

"Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. ".

Il thema decidendum risiede in ciò, nello stabilire se la norma suddetta, là dove parla di prima acquisizione "anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora", si riferisca all'acquisizione della notizia da parte d'un qualsiasi ufficio dell'amministrazione o soltanto da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

Non risultano, sul tema specifico, precedenti di questa Corte.

Ciò detto, si ritiene di dover aderire alla seconda ipotesi ricostruttiva, vuoi perché il dato letterale richiama soltanto l'ufficio per i procedimenti disciplinari e il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, vuoi perché la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l'iter deve concludersi richiede necessariamente un'individuazione certa ed oggettiva del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell’amministrazione, magari anche priva di veste formale e di protocollazione.

La contraria opinione, inoltre, collide con la ratio della fissazione d’un termine finale entro cui concludere il procedimento, che è quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito.

Ciò significa che, se esigenze di certezza sono a base della tutela del dipendente, le medesime esigenze vanno rispettate, per irrinunciabile simmetria, anche avuto riguardo alla posizione dell'amministrazione, il che non può avvenire se non individuando in modo certo ed oggettivamente verificabile il dies a quo da cui far decorrere il termine in discorso.

Né va trascurato che il valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo - in ipotesi - anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni.

Dunque, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 4°, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora".

Nel caso di specie, il dies a quo del termine finale (120 gg.) del procedimento decorreva dal 28.5.12, data in cui il Comando Polizia Municipale del Comune di Salerno portava a conoscenza dei fatti il direttore generale e il direttore del personale, a nulla rilevando che già il 10.4.12 fosse stata emessa ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) a carico del R. e che di ciò l'amministrazione fosse comunque venuta a conoscenza.

Per la medesima ragione non rileva che già il 16.5.12 il Comando Polizia Municipale fosse a conoscenza dei fatti oggetto di addebito a carico del R. trattandosi di ufficio diverso da quello per i procedimenti disciplinari e non a capo della struttura in cui il dipendente lavorava.

In breve, rispetto alla data del 28.5.12 la conclusione dell'iter disciplinare, avutasi con il licenziamento del 14.9.12, è tempestiva, sicché non si ravvisa quella violazione del termine finale ritenuta - invece - dai giudici di merito.

5- L'accoglimento del ricorso incidentale assorbe la disamina dell'impugnazione principale, avente ad oggetto il regime applicabile in caso di illegittimità del licenziamento.

A tal fine sarà compito del giudice di rinvio accertare se vi siano - e quali - altre questioni ancora sub iudice sul merito del licenziamento medesimo, pronunciandosi su di esse.

6- In conclusione, si accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale, e si cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.

 

P.Q.M.

 

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale, e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.