Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20696

Previdenza e assistenza - Titolare di più trattamenti pensionistici - Pensione Inps - Inpdap - Divieto di cumulo

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 13654/05 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di M.M. intesa ad ottenere la condanna dell’INPS a pagarle l’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità da lei goduta oltre alla pensione diretta erogatale dall’INPDAP.

Con sentenza depositata il 12.6.08 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure, condannava l’INPS a corrispondere all’attrice l’indennità integrativa speciale sulla predetta pensione di reversibilità.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS affidandosi a due motivi.

M.M. resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1 - Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 324/59 e dell’art. 1 legge n 364/75, per avere la Corte territoriale affermato che sul trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell’a.g.o. gestita dall’INPS spetti l’indennità integrativa speciale.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 19 legge n. 843/78, per avere la sentenza impugnata ritenuto spettante l’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità goduta dalla controricorrente, che pur la fruiva già sull’altra pensione in suo godimento, vale a dire sulla pensione diretta erogatale dall’INPDAP. Sostiene il ricorrente che, ai sensi dell’art. 19 legge n. 843/78, il divieto della plurima corresponsione di trattamenti collegati alle variazioni del costo della vita è applicabile anche nell’ipotesi per cui è causa.

2- I due motivi - essendo connessi - possono essere esaminati congiuntamente.

Con indirizzo giurisprudenziale cui va data continuità, Cass. S.U. n. 25616/08 (pronuncia seguita da Cass. n. 2286/10, Cass. n. 3109/10, Cass. n. 26657/13 e Cass. n. 24582/13) ha statuito che il divieto di cumulo di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 - secondo cui Io stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell’incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita - ha portata generale ed opera anche nel caso di titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’INPS e di altra pensione, a carico dell'INPDAP, erogata con indennità integrativa.

Né giova alla controricorrente invocare la giurisprudenza della Corte cost.,  poiché proprio quest’ultima ha avuto modo di affermare (v. sent. n. 349/85, cui hanno fatto seguito le ordinanze n. 354 e 854 del 1988) la legittimità costituzionale del cit. art. 19.

È pur vero che la Corte cost. non ha mai asserito l’esistenza d’un generale e costituzionalmente necessario principio di unicità dell'indennità integrativa speciale in presenza di due diversi trattamenti pensionistici, ma ciò non implica l’affermazione d’un principio uguale e contrario, ossia che sia sempre dovuta la corresponsione dell’indennità integrativa speciale su ogni trattamento pensionistico in godimento.

Dunque, nulla vieta che il cit. art. 19, come sopra inteso, sia applicabile anche a casi come quello di cui in oggetto, conformemente alla ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. in materia e ciò perché sia il tenore letterale dell’art. 19, compresa la specifica formulazione del comma 2° sia la complessiva finalità del disposto normativo avvalorano l’interpretazione secondo cui, anche nell’ipotesi specifica di concorso di pensione dell'AGO e di altro trattamento pensionistico, la legge esclude che il medesimo soggetto possa fruire su più di una pensione della quota diretta a compensare l'incremento del costo della vita.

3. In conclusione, il ricorso è da accogliersi e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari accertamenti di fatto, decidendo la causa nel merito ex art. 384 co. 2° c.p.c. la Corte rigetta la domanda.

Si compensano fra le parti le spese dell’intero processo, considerato che la giurisprudenza si è consolidata solo in epoca di poco anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione in oggetto.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.