Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 14 ottobre 2015, n. 85/E

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator per la digitalizzazione del settore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

 

L’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce un credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative per dare attuazione al credito d’imposta in argomento.

In particolare, l’articolo 5 del citato decreto 12 febbraio 2015, nel disciplinare la procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta in parola, prevede, al comma 6, che lo stesso credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il medesimo comma 6, inoltre, stabilisce che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

In attuazione del citato comma 6, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 ottobre 2015 ha definito le modalità e i termini di fruizione della predetta misura agevolativa.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- "6855" denominato "Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator - art. 9 del D.L. n. 83/2014".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".