Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 ottobre 2015, n. 40527

Dichiarazione fraudolenta - Struttura inesistente della cartiera - Elemento idoneo a sostenere l’accusa

Ritenuto in fatto

1. Il GUP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - con sentenza 2.7.2014 emessa ai sensi dell'art. 425 comma 3 cpp - ha dichiarato non luogo a procedere nel confronti di (...) in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D. Ivo n. 74/2000), commesso In qualità di legale rappresentante della (...)

Il GIP motiva la propria decisione ritenendo che le dichiarazioni di (...) (indagato in procedimento collegato) andavano valutate con estremo rigore e che comunque, dalla deposizione del teste (...) (intermediario tra le due società) risultava l'esistenza di un rapporto commerciale tra la (...) e la (...) sas (rappresentata dal (...) autore delle emissioni delle fatture).

2. Il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, rimproverando al GUP di aver proceduto a valutazioni di tipo sostanziale in ordine alla colpevolezza, che in quella fase gli era inibita. Procede ad analizzare I vari passaggi della sentenza di proscioglimento evidenziando le criticità e rileva gli elementi di prova idonei, a suo dire, a dimostrare la fondatezza dell'accusa (le dichiarazioni del (...) alla struttura inesistente della società che aveva emesso le fatture in relazione all'importo dei lavori di ristrutturazione appaltati, pari a €. 350.000,00, l’irrilevanza delle dichiarazioni del (...)

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.U.P., quale parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell’innocenza dell'imputato, ma quello dell'impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili (tra le varie, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5049 del 27/11/2012 Cc. dep. 31/01/2013 Rv. 254241; Sez. 6, Sentenza n. 10849 del 12/01/2012 Cc. dep. 20/03/2012 Rv, 252280; cass, Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Cc, dep. 13/11/2009 Rv. 245464; Sez. 5, Sentenza n. 22864 del 15/05/2009 Cc. dep. 03/06/2009 Rv. 244202).

La Corte costituzionale ha più volte affermato che le modifiche apportate alla disciplina della udienza preliminare non ne hanno modificato la funzione assegnata ad essa, nel disegno del codice, nella quale "l'apprezzamento del giudice non si sviluppa,.secondo un canone-, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento" (sent. n. 82 del 1993; sent. n. 71 del 1996; sent. n. 51 del 1997;ord. n. 185 del 2001): la funzione dell'udienza preliminare resta, quindi, pur sempre quella di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento detta domanda di giudizio formulata dal P.M. Come hanno sottolineato le Sezioni unite di questa Corte (Sez. u. Sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottarl, in motivazione), anche l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422 bis cod. proc. pen., non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, "é sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento".

Non è ovviamente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergono prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, ma il proscioglimento deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di Innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (Sentenza n. 10849 del 12/01/2012 cit.; Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilll, Rv. 245464).

Quindi, il quadro probatorio e valutativo delineatosl all'udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile. Il giudice dell’udienza preliminare, dunque, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nel quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.

Pertanto, l'Insufficienza e la contraddittorietà degli elementi, che legittimano la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., comma 3, devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio.

In definitiva, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l’esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l’insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento.

Ebbene, nel caso di specie, la sentenza del GUP di Santa Maria Capua Vetere, si è discostata dagli esposti principi di diritto perché ha in sostanza compiuto un vero e proprio accertamento di innocenza della (...) sostanzialmente sulla base di un  unico elemento (la dichiarazione del (...) sul buon esito del rapporto documentato dai due assegni consegnatigli dal (...) come ricompensa per l'attività di intermediazione prestata), senza invece prevedere minimamente in esame la possibilità, per il giudice del dibattimento, di pervenire ad un accertamento di responsabilità.

E, cosi operando, Il GUP ha trascurato la prospettiva di delibare in concreto se risultasse o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento che avrebbe potuto consentire all'accusa di fornire quella prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni poste a base delle fatture indicate nel capo di accusa.

Ha dato quindi per scontata l'infondatezza dell'accusa e l'insuscettibilità di sviluppi ulteriori, senza considerare Invece che il dibattimento avrebbe potuto portare ad approfondire le dichiarazioni del (...) a verificare in concreto se i lavori erano stati eseguiti e l'eventuale esistenza di provvedimenti autorizzativi, a verificare l'oggetto sodale della (...) in relazione agli specifici lavori fatturati, ad approfondire il ruolo rivestito dal (...) nella vicenda, a verificare chi fossero i soggetti che materialmente avevano eseguito i lavori e ad approfondire le modalità di pagamento del consistente importo di €. 350.000,00.

Tutti questi elementi - come correttamente osserva il ricorrente - avrebbero potuto formare oggetto di approfondimento in sede dibattimentale e pertanto si rende necessario l'annullamento della sentenza ed un nuovo esame da parte dei giudice di rinvio sulla scorta dei criteri sopra enunciati.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.