Prassi - INPS - Messaggio 05 ottobre 2015, n. 6102

Ricostituzioni delle pensioni effettuate a livello centrale con effetto sulla rata di ottobre 2015

 

Si illustrano le ricostituzioni delle pensioni elaborate a livello centrale nel corso dei mesi di agosto e settembre 2015, con effetto a partire dalla rata di pensione di ottobre 2015.

L’attività ha riguardato la ricostituzione automatica:

1. a carattere fiscale, delle pensioni delle gestioni private, pubbliche e di spettacolo e sport;

2. delle pensioni delle gestioni private confermate a seguito di revisione sanitaria;

3. delle pensioni delle gestioni pubbliche interessate dalla verifica dei redditi 2012 per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare;

4. delle pensioni di tutte le gestioni private, pubbliche, di spettacolo e sport, interessate dall’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015;

5. delle prestazioni degli invalidi civili interessate dalla sospensione per assenza a visita di revisione.

Le Sedi Regionali avranno cura di monitorare l’attività delle Sedi al fine di evitare il pagamento di somme non dovute ed al fine di eliminare le situazioni di scarto evidenziate dall’elaborazione centrale.

 

1. Ricostituzioni a carattere fiscale.

1.1 Pensioni delle gestioni private

Sono state elaborate 45.896 pensioni interessate da variazioni fiscali, a seguito:

- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);

- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti);

- della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati;

- dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta;

- della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di "Segnalazione decesso";

- della variazione di imponibile a seguito dell’inserimento sulla pensione di un pagamento ridotto o disgiunto (procedura "Gestione pagamenti ridotti e disgiunti").

L’elaborazione ha riguardato le segnalazioni pervenute entro il 31 agosto 2015.

I conguagli fiscali a credito saranno posti in pagamento con la rata di ottobre 2015.

La tassazione mensile viene adeguata dalla medesima rata.

I conguagli fiscali a debito saranno recuperati ratealmente entro la mensilità di febbraio 2016.

Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.

La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la "movimentazione" nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

- nel campo GP1CMPNTIP il valore DT;

- nel campo GP1CPRD il valore TASS.

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0260" - "ricostituzione art. 8 D. LGS. n. 314/1997" e la date dal 31 agosto al 3 settembre 2015.

Agli interessati viene inviata la consueta comunicazione di ricalcolo.

 

1.2. Pensioni delle gestioni pubbliche.

In attesa della unificazione degli archivi pensionistici, la gestione dei dipendenti pubblici continua a trasmettere al Casellario le informazioni con le modalità in uso per la generalità degli Enti.

Anche per l’anno 2015, il Casellario ha pertanto provveduto a determinare gli importi sia per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici sia per le ritenute IRPEF, fornendo le informazioni relative all’aliquota e alle eventuali detrazioni da utilizzare per la tassazione dei trattamenti, in base del criterio di proporzionalità.

Pertanto, sulla rata di pensione di ottobre 2015 si è provveduto ad elaborare le pensioni interessate da variazioni fiscali a seguito:

- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate dal Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);

- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate dal Casellario;

- della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati.

Sono state escluse dalla lavorazione le pensioni tassate ad aliquota fissa.

Per le pensioni ricostituite vengono memorizzati nel database gli importi dei redditi derivanti dagli altri trattamenti, distinti tra quelli corrisposti dalla Gestione Pubblica, e quelli erogati dalle Gestioni private o da altri Enti.

Per tutti i trattamenti elaborati è stata aggiornata l’aliquota media, se inferiore a quella comunicata dal Casellario.

Inoltre, sono stati regolarizzati i pagamenti eseguiti con effetto dal 1° gennaio 2015 ed è stata rideterminata la rata di pensione dalla mensilità di ottobre 2015.

La differenza tra l’IRPEF trattenuta sulla pensione e quella ricalcolata per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, sarà regolarizzata con le seguenti modalità:

- le somme a credito di importo inferiore a 1.500 euro vengono corrisposte unitamente alle competenze del mese di ottobre 2015;

- le somme a credito o a debito di importo inferiore a 10 euro saranno liquidate ovvero recuperate in sede di conguaglio fiscale di fine anno;

- le differenze a debito di importo compreso tra 10 e 15 euro vengono recuperate in unica soluzione sulla rata di ottobre 2015;

- le differenze a debito di importo superiore a 15 euro saranno recuperate in tre rate dal mese di ottobre fino al mese di dicembre 2015.

Il debito non estinto con la rata di dicembre., compresa la tredicesima mensilità, verrà recuperato sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016.

L’ulteriore residuo verrà conguagliato in fase di certificazione fiscale a consuntivo.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa il rapporto di pensione, sul Modello CU 2016 verrà certificata la ritenuta fiscale effettivamente operata a titolo di tassazione IRPEF ex art.8 D.lgs.314/1997.

In merito al recupero delle somme a debito si rammenta che:

- per i pensionati il cui trattamento mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) sia superiore a 1.255,98 euro mensili, la ritenuta verrà effettuata in misura tale da garantire il pagamento netto di 1.004,78 euro (pari al doppio del trattamento minimo per l’anno 2015);

- per i pensionati il cui trattamento mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) sia uguale o inferiore ad € 1.255,98, il recupero sarà effettuato entro il limite di un quinto della pensione.

Le posizioni interessate dall’operazione, sia quelle gestite nel sistema SIN che quelle definite in Gpp Web, sono riportate in due liste pubblicate nella Intranet -prospetti erogazioni pensioni - tabulati - rata ottobre 2015:

- la prima relativa ai cumuli tra una pensione gestita della Gestione Pubblica e una o più pensioni erogate dalle altre gestioni e/o da altri Enti,

- la seconda relativa ai cumuli tra più pensioni della Gestione Pubblica e una o più pensioni erogate dalle altre gestioni e/o da altri Enti.

Per ciascuna partita di pensione sono riportati:

- gli elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i dati forniti dal Casellario;

- le eventuali differenze a credito o a debito;

- il codice dell’Ente erogatore;

- il numero di iscrizione;

- l’imponibile dell’altra o delle altre pensioni, dal cumulo delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione.

Viene inoltre messa a disposizione una ulteriore lista relativa ai casi particolari:

- posizioni con conguaglio a debito superiore a € 1.500;

- posizioni con conguaglio a credito compreso fra € 300 ed € 1.500;

- posizioni escluse dal conguaglio perché con credito superiore a € 1.500;

- posizioni non applicate perché con tassazione mensile ad aliquota fissa;

- posizioni con residuo debito, sulla rata di dicembre 2015, ancora da recuperare;

- posizioni con variazione di aliquota media.

 

1.3  Pensioni delle gestioni di spettacolo e sport

Anche le gestioni di spettacolo e sport continuano a trasmettere al Casellario le informazioni con le modalità in uso per la generalità degli Enti.

Per l’anno 2015, il Casellario ha provveduto a determinare gli importi pensionistici per le ritenute IRPEF, fornendo le informazioni relative all’aliquota e alle eventuali detrazioni da utilizzare per la tassazione dei trattamenti in base del criterio di proporzionalità.

A partire dalla rata di pensione del mese di settembre 2015 si è provveduto ad elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito:

- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate dal Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);

- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate dal Casellario (disabbinamenti);

- della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati.

Per tutti i trattamenti elaborati è stata aggiornata l’aliquota media presente negli archivi informatici dei singoli soggetti.

Sulla base delle suddette elaborazioni è stata ricalcolata la rata di pensione dalla mensilità di settembre. I conguagli fiscali a credito o a debito dei pensionati relativi al periodo d’imposta gennaio/agosto 2015 saranno effettuati con le seguenti modalità:

a. le differenze a credito risultanti dalle lavorazioni saranno liquidate in sede di conguaglio fiscale di fine anno;

b. le differenze a debito risultanti dalle lavorazioni saranno recuperate in sede di conguaglio fiscale di fine anno nel caso di capienza del rateo di pensione di dicembre 2015 senza gravare sulla tredicesima mensilità;

c. le differenze a debito risultanti dalle lavorazioni di importo superiore alla capienza del rateo di pensione di dicembre 2015 saranno recuperate ratealmente a partire dallo stesso mese di settembre con l’estinzione totale del debito stesso entro l’anno in corso.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa il rapporto di pensione (decesso del pensionato, revoca assegno ordinario invalidità, sospensione quota parte di reversibilità, ecc.) sulla CU2016 sarà certificata la ritenuta fiscale effettivamente operata a titolo di tassazione IRPEF ex art. 8 D. Lgs. n. 314/1997.

I conguagli fiscali rateizzati saranno memorizzati nell’archivio di ciascun pensionato denominato "Area crediti e debiti" - maschera PNCTA1 - codice debito DE89 "conguaglio Irpef art. 8 rateizzato".

 

2. Ricostituzione automatica delle pensioni delle gestioni private confermate a seguito di revisione sanitaria.

Sono state elaborate 49 pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria segnalate dalle Sedi entro il 7 settembre 2015.

Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di ottobre 2015.

L’aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.

I conguagli "validati" saranno posti in pagamento con la rata di agosto 2015.

Nella procedura "PENSIONI DA VERIFICARE", collocata nella Intranet dell’Istituto, area "Assicurato Pensionato", sezione "Area Flussi" di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio 2010, sono disponibili:

- le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi;

- le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi.

Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni.

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0408" - "Elaborazione a seguito movimentazione da REVSAN" e la data del 7 settembre 2015.

 

3.  Pensioni delle gestioni pubbliche. Verifiche dei redditi 2012 per i titolari di assegno per il nucleo familiare.

Nel corso del mese di agosto si è provveduto alla verifica degli assegni al nucleo familiare corrisposti nel periodo dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014 sulla base dei redditi percepiti nell’anno 2012, forniti dal Casellario Centrale pensioni e dall’Agenzia delle Entrate per i redditi diversi da pensione.

Sono state elaborate le sole posizioni a debito.

 

3.1  Aggiornamento delle banche dati

Le sedi possono visualizzare i risultati delle operazioni effettuate nella Intranet nell’applicativo "prospetti erogazione pensioni - esiti da rata - ottobre" .Per ciascuna posizione, sono riportati anche i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare presenti nella banca dati reddituale, con l’indicazione dei relativi redditi, suddivisi per tipologia.

Le informazioni reddituali sono accessibili dalle sedi dalla Intranet INPS/Direzione Generale/Bilanci e servizi fiscali/Gestione dipendenti pubblici-Fisco, nell’applicativo Banca Dati Reddituale - Gestione Pubblica 2013. Viene contestualmente pubblicato il manuale operativo per l’utilizzo delle informazioni.

Si rammenta che la campagna di verifica reddituale opera ai soli fini della misura della prestazione, mentre i presupposti giuridici per il riconoscimento del diritto alla prestazione devono essere verificati a cura delle Sedi.

Pertanto, le sedi dovranno tempestivamente provvedere ad acquisire tutte le variazioni che incidono sul diritto e sull’importo dell’assegno ed in particolare procedere:

- alla modifica della composizione del nucleo familiare al momento del compimento del 18° anno d’età dei figli minorenni o ad essi equiparati

- alla cessazione dell'assegno quando il reddito da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Le Direzioni Regionali in indirizzo avranno cura di attivare ogni utile iniziativa affinché le Sedi interessate completino l’attività richiesta.

 

3.1  Gestione del conguaglio a debito

Il debito complessivo accertato relativo al periodo 1° luglio 2013/30 giugno 2014 sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni, a partire dalla rata di gennaio 2016.

La ritenuta sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, al lordo dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con una rateazione massima di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).

Agli interessati verrà inviata a livello centrale la notifica del debito. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il pensionato, qualora non ritenga corretti i redditi considerati, può presentare alla sede di competenza la eventuale documentazione utile al chiarimento della propria posizione.

Le segnalazioni relative ai redditi DIVERSI da pensione, riferite esclusivamente all’anno reddituale 2012, dovranno essere, previa verifica da parte delle Sedi, immediatamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica: helpfisco@inps.it indicando il cognome, nome e il codice fiscale dell’interessato/a.

Il dato viene l’integrato o modificato nella Banca dati reddituale in Gestione Fisco, dandone contestualmente comunicazione alla Sede che viene autorizzata alla rielaborazione della pensione con il programma GPP WEB.

Le anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2012 dovranno invece essere comunicate alla casella di posta elettronica SIN-Pensioni@inps.it, indicando come oggetto " Anomalia Redditi verifica reddituale ANF 2013".

Gli operatori prima di modificare le trattenute impostate sulla pensione a livello centrale, sono tenuti a rispettare l’iter amministrativo sopra descritto

A conclusione delle verifiche la Sede dovrà comunicare direttamente all’interessato la situazione definitivamente accertata.

Qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2013, le Sedi potranno procedere direttamente ad aggiornare gli importi dell’assegno al nucleo familiare in pagamento.

 

3.2 Attività preliminari alla verifica reddituale

Il controllo delle situazioni reddituali degli aventi diritto alle prestazioni collegate al reddito della Gestione dei dipendenti pubblici viene effettuato utilizzando le informazioni messe a disposizione, per tali fini, da parte dell’Agenzia delle Entrate integrate con i redditi da pensione del Casellario centrale dei pensionati.

Per alcune posizioni si è proceduto centralmente ad escludere l’importo del reddito relativo a lavoro dipendente proveniente da Agenzia delle Entrate, dal computo dei redditi influenti poiché è risultato di importo identico ad altri redditi già presenti sulla banca dati reddituale.

In particolare il reddito da lavoro dipendente è stato escluso quando:

- l’importo del reddito da lavoro dipendente e assimilato sommato all’importo delle pensioni (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale alla somma di tutti gli imponibili da pensione dell’anno 2012 (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI PENSIONI).

- l’importo del reddito da lavoro dipendente (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale al REDDITO IMPONIBILE DA CUD 2013 (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO)

- l’importo del reddito da lavoro dipendente (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale al REDDITO ASSIMILATO DA CUD 2013 (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO)

 

3.3 Verifiche a cura delle Sedi

Per le situazioni di seguito illustrate, le Sedi dovranno provvedere ad effettuare una verifica reddituale integrativa. Si tratta di:

- soggetti per cui l’importo del reddito da lavoro dipendente (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale al totale reddito da pensione (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) che però è diverso dalla somma di tutti gli imponibili da pensione dell’anno 2012 (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI PENSIONI). Questi soggetti potrebbero essere titolari di trattamenti che non vengono dichiarati a casellario pensionistico.

- soggetti per cui l’importo del reddito da pensioni visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è MAGGIORE della somma del reddito da pensioni 2012 (presenti nel campo REDDITI PENSIONI). Questi soggetti potrebbero essere titolari di trattamenti che non vengono dichiarati a casellario pensionistico.

Per i pensionati ultraottantenni che risultano essere titolari sulla base delle informazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate, di redditi da lavoro dipendente o assimilati, si è provveduto ad escludere dal computo dei redditi influenti l’importo del reddito da lavoro dipendente o assimilato proveniente da Agenzia delle Entrate.

L’elenco delle posizioni per le quali è richiesta la verifica da parte delle Sedi è disponibile nella Intranet nell’applicativo "prospetti erogazione pensioni. Le singole posizioni, ripartite per Sedi, sono individuate con il nome e cognome del titolare della pensione, il codice fiscale, il numero di iscrizione e la relativa decorrenza.

Gli stessi nominativi saranno riportati nella Banca Dati Reddituale - Gestione Pubblica 2013 accessibile dalla Intranet INPS/Direzione Generale/Bilanci e servizi fiscali/Gestione dipendenti pubblici-Fisco.

Le Sedi devono completare la verifica reddituale provvedendo ad acquisire, con ogni utile mezzo, le dichiarazioni reddituali relative all’anno 2013 (redditi 2012).

Il periodo oggetto di accertamento è 1° luglio 2013-30 giugno 2014.

Nel caso in cui risultino corrisposte prestazioni collegate al reddito superiori rispetto a quelli spettanti, il debito accertato dovrà essere recuperato sulla base delle disposizioni illustrate con il messaggio n. 14635 del 10 settembre 2012 a partire dalla prima rata utile di pensione.

Sarà cura della Sede notificare all’interessato l’importo del debito e le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.

 

3.4 Ulteriori istruzioni operative

Dalla seguito della verifica centralizzata sono alcune posizioni con un debito superiore a € 1.000,00.

L’elenco è disponibile sulla Intranet nell’applicativo "prospetti erogazione pensioni - esiti da rata - ottobre" dove per ciascuna posizione è riportato: sede, numero d’iscrizione della pensione, generalità del pensionato/a, codice fiscale del pensionato/a, importo totale indebito, ritenuta applicata, data inizio ritenuta, numero rate e scadenza ritenuta

Poiché, come è noto, a decorrere dal 1° luglio 2011 la lavorazione centrale opera solo per l’anno relativo alla campagna di verifica, gli operatori sono tenuti ad intervenire tempestivamente aggiornando i redditi degli anni successivi per evitare il rischio di corrispondere prestazioni non dovute..

 

4. Ricostituzione delle posizioni interessate dalla sentenza corte costituzionale n.70/2015. Applicazione dell’art. 1 del Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito nella legge 17 luglio 2015, n. 109.

Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni dei fondi speciali di categoria 037, 040, 045, 051, 054, 057 e 063 sono state implementate per la trattazione della sentenza in argomento.

 

4.1 Pensioni ricostituite

Sono state ricostituite a livello centrale le pensioni non trattate dalla precedente ricostituzione centrale che aveva operato sulla rata di settembre:

le pensioni AGO e convenzioni internazionali dirette;.

- le pensioni AGO e Convenzioni internazionali ai superstiti indirette;

- le pensioni AGO e convenzioni internazionali di reversibilità con decorrenza fino a 12/2011 compreso;

- le pensioni dei fondi speciali di categoria 037, 040, 045, 051, 054, 057 e 063.

Non sono state lavorate le pensioni di categoria 084, 070, 071, 072.

Come per la precedente lavorazione, per le posizioni già elaborate con la procedura off-line si è provveduto ad aggiornare i campi KC05, KC04, KC10 del GP5 e GP6 degli anni interessati dalla rivalutazione(dal 2012 al 2015). Per tutte le mensilità per le quali è stato corrisposto il beneficio è stato inoltre inserito in GP5/6HG01 il codice fondo 171, appositamente istituito, con il relativo importo (GP5/6HG02E).

Tale attività preliminare ha consentito di calcolare, in fase di ricostituzione centrale delle posizioni già trattate dalla procedura off line, le eventuali differenze a debito o a credito.

Per le posizioni non elaborate con la procedura off line e trattate dalla ricostituzione centrale, il fondo è stato scritto in fase calcolo sui GP5/6 delle mensilità per le quali la rivalutazione viene riconosciuta.

La lavorazione è stata effettuata nei giorni dal 7 al 10 settembre 2015 e sono state elaborate sia le pensioni invariate, sia le pensioni con conguaglio a debito o credito. Le stesse sono individuabili attraverso i seguenti codici diario:

0600 APPLICAZIONE D.L. 65/2015 - IMPORTO IN PAGAMENTO INVARIATO

0601 APPLICAZIONE D.L. 65/2015 - CONGUAGLIO A CREDITO

0602 APPLICAZIONE D.L. 65/2015 - CONGUAGLIO A DEBITO

0603 APPLICAZIONE D.L. 65/2015 - SCARTO AL CALCOLO - CODICE ERRORE XXXX

Analogamente a quanto accade per le elaborazioni di rinnovo annuale delle pensioni, non è stato previsti lo scarto per i conguagli a debito di importo inferiore a 12 euro e a credito inferiore a 1 euro.

Sono stati invece scartate posizioni per le quali il conguaglio a debito o credito risultava

- maggiore di 400 euro, per le posizioni già trattate dalla procedura off line;

- maggiore di 800 euro per. posizioni non trattate dalla procedura off line.

La decorrenza di calcolo degli arretrati è pari a 01/2012 ovvero alla decorrenza della pensione se successiva.

Per le sole pensioni di categoria 032, 033 e 034 la decorrenza calcolo arretrati è 01/2013, data di presa in carico del pagamento diretto.

La data fine calcolo è pari all’ultimo mese estratto (settembre per i pagamenti mensili, dicembre per le semestrali e le annuali).

Il modello TE08 è stato creato e messo a disposizione delle sedi in procedura Stampe Web.

 

4.2 Pensioni non ricostituite

Non sono state trattate le pensioni i cui intestatari risultano titolari di assegno vitalizio per cariche elettive. Tali posizioni saranno elaborate dopo la comunicazione dei relativi importi da parte degli enti erogatori.

Non sono state inoltre ricostituite

- le pensioni dei fondi speciali di categoria 024; 048; 060; 094;

- tutte le pensioni delle gestioni pubbliche;

- tutte le pensioni delle gestioni di spettacolo e sport;

- le pensioni ai superstiti di pensionato AGO e Convenzioni internazionali con decorrenza successiva a 12/2011.

Per tali posizioni, e per quelle risultate non elaborabili dalla ricostituzione impostata a livello centrale, si è provveduto a mettere in pagamento, anche sulla mensilità di ottobre, l’importo già calcolato dalla procedura off line.

 

4.3 Pagamento dei ratei agli aventi titolo

Si ribadisce che per le pensioni per le quali è stato rilasciato l’aggiornamento del calcolo è possibile procedere alla ricostituzione delle pensioni eliminate, propedeutica alla corresponsione dei ratei richiesti dagli aventi titolo.

Le somme dovute dovranno essere poste in pagamento come di consueto, con la procedura rate maturate e non riscosse.

 

5. Sospensione delle prestazioni degli invalidi civili per assenza a visita.

Come previsto dalla legge art. 25, comma 6bis della legge 114/2014, sono state sospese 2.031 prestazioni intestate a invalidi civili che non si sono presentati alla visita di revisione.

Per la gestione di questo evento è stata istituita la nuova fascia denominata 80 = "revoca per assenza a visita di revisione L. 114/2014".

Per tutte le prestazioni individuate la procedura ha provveduto a inserire nel campo GP2IC10 la fascia di sospensione (codice 80) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita.

Per le prestazioni trasformate in assegno sociale, sono state sospese le sole indennità. Ad esempio: pensionato di fascia 33 ultra 65enne ovvero ultra 65enne + 3 mesi, la fascia 80 ha sospeso solo l’indennità di accompagnamento, lasciando in pagamento l’assegno sociale sostitutivo della pensione di invalido totale.

La prestazione è stata azzerata dal mese di ottobre 2015 e il debito è stato calcolato dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita fino al 30 settembre 2015.

Agli interessati è stato inviato il modello TE08IND con la motivazione:"Sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014"

La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la "movimentazione" nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

- nel campo GP1CMPNTIP il valore DB;

- nel campo GP1CPRD il valore S114.

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0156" - "revoca per assenza a visita di revisione L.114/2014 " e la data 11 settembre 2015.