Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 ottobre 2015, n. 20213

Tributi - Contenzioso tributario - Comunicazione e notificazioni - Agente della riscossione - Cartelle esattive - Prescrizione decennale - Non sussiste - Insussistenza di un titolo definitivo a pretendere - Antecedente all’emissione della cartella - Prescrizione quinquennale - Sussiste

 

Osserva

 

La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da "Equitalia Sud spa" contro la sentenza n. 37/13/2010 della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto da M.A. avverso avvisi di mora notificati a seguito dell’omesso pagamento di cartelle relative a TARSU/TIA per gli anni dal 1998 al 2004.

La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale (ex art. 2948 cod. civ.) del potere esattivo dell’imposta (alla luce del fatto che i ruoli apparivano tardivamente consegnati all’esattore, per quanto fossero state poi effettivamente notificate le cartelle di pagamento) e la CTR adita in appello ha motivato la propria decisione nel senso che "contrariamente a quanto dedotto dall’appellante....si applica alla fattispecie in esame la norma di cui all’art. 2948 e non quella di cui all’art. 2946 del codice civile", con conseguente tempestività della cartelle notificate tra il 2002 ed il 2006, a fronte di crediti maturati tra il 1998 ed il 2006.

La parte concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 2946 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 26 del DPR n. 602/1973) la parte ricorrente si duole dell’erronea applicazione da parte del giudice del merito delle norme dianzi menzionata, alla luce del fatto che -a riguardo della cartella di pagamento, che è titolo esecutivo- la norma applicabile è quella dell’art. 2946 cod. civ. concernente la prescrizione ordinaria. Secondo la ricorrente, d’altronde, "a tutto voler concedere", le cartelle esattoriali risultavano tempestivamente notificate, "entro il termine di prescrizione breve".

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Premesso che la parte ricorrente ha dato generico conto della sequenza temporale delle intervenute notificazioni delle cartelle di pagamento (sicché, quand’anche volesse considerarsi ciò che si assume in ricorso a proposito di rispetto del termine breve di prescrizione, o meglio: del termine decadenziale previsto per la notifica degli atti esattivi,il motivo sarebbe comunque difettoso in punto di autosufficienza), resta comunque che la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che —se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo- non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità (sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria) dalla legge che le regola.

Non vi è perciò dubbio sul fatto che -per poter postulare l’applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale- la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all’emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.