Prassi - COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERO - Delibera 14 settembre 2015, n. 15/254

Valutazione di idoneità del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attività svolte dai notai», adottato, in data 8 luglio 2015, dal Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, dal Comitato dei Collegi notarili della Sardegna, dall'Associazione Italiana notai cattolici, dall'Associazione Italiana giovani notai, dalla Federnotai, dal Notaract e dal Sindacato sociale notarile. (Poss. 426 e 695/15)

 

Dispone la comunicazione della presente delibera Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, dal Comitato dei collegi notarili della Sardegna, dall'Associazione italiana notai cattolici, dall'Associazione italiana giovani notai, dalla Federnotai, dal Notaract e dal Sindacato sociale notarile, al Ministero della giustizia, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, al Consiglio nazionale del notariato, nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

 Dispone, inoltre, la pubblicazione del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attività svolte dai notai" e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento dei predetti atti sul sito Internet della Commissione.

 

Allegato

Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attività svolte dai Notai

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dei notai dalle loro funzioni e/o attività, stante la pubblica funzione dagli stessi esercitata, con particolare riferimento a quelle relative agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di beni e/o diritti, agli atti e ai verbali di società e persone giuridiche, agli atti in materia di successioni e di diritto di famiglia, la delega di attività giudiziali, la mediazione, per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.

 

Art. 2

Proclamazione e durata delle astensioni

 

1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze di ciascuna Associazione e/o Sindacato di rappresentanza della categoria, dei Consigli notarili distrettuali, dei Comitati regionali notarili e del Consiglio nazionale del notariato.

2. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale del notariato. Analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, e agli altri Ministri eventualmente interessati, al Direttore dell'agenzia delle entrate, all'Unioncamere in rappresentanza delle Camere di commercio, ai Capi degli Uffici giudiziari interessati , alla Direzione generale dell'Ufficio centrale per gli archivi notarili.

3. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la richiesta della Commissione di garanzia, del Ministero della giustizia o di altre Istituzioni competenti per legge ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della legge 146/90 e successive modifiche e/o integrazioni ovvero la sopravvenienza di eventi oggettivamente impedienti.

4. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

5. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000.

6. L'astensione non può superare gli otto giorni lavorativi consecutivi, con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi Con riferimento a ciascun mese dell'anno non può comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale dì un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate da parte di diversi soggetti rappresentativi della categoria, in mancanza di accordo tra gli stessi, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto, fornendo eventualmente le necessarie indicazioni che terranno conto della precedenza temporale nelle date di proclamazione.

 

Art. 3

Comunicazione al pubblico

 

1. Almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio dell'astensione, sarà data apposita comunicazione preventiva delle modalità di effettuazione dell'astensione, delle prestazioni indispensabili che saranno garantite agli utenti e della regolamentazione dell'apertura al pubblico degli studi notarili durante l'astensione al fine di fornire i servizi garantiti. Tale comunicazione sarà effettuata tramite pubblicazione sui siti internet istituzionali e/o con ogni altro mezzo idoneo in relazione agli obiettivi perseguiti dall'astensione.

 

Art. 4

Effetti dell'astensione

 

1. L'astensione comporta la sospensione di tutte e/o parte delle attività dei Notai previste sia dalla legge notarile sia da Leggi speciali, fatta eccezione per le sole prestazioni indispensabili di cui al successivo articolo 5. Nel caso in cui l'astensione dovesse riguardare solo parte delle attività e/o delle funzioni, l'organismo proclamante dovrà specificare oltre alle modalità di effettuazione dell'astensione anche quali sono le attività e/o le funzioni per le quali è prevista l'astensione.

 

Art. 5

Prestazioni indispensabili

 

1. Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

a) Ricevimento di testamenti pubblici e di testamenti segreti;

b) Ricevimento di atti di protesto per titoli già ritirati dal notaio prima della proclamazione dell'astensione;

 c) Verbalizzazione di delibere relative alla modifica degli atti costitutivi e degli statuti di organismi societari quotati in borsa e il cui differimento comporti la scadenza dei termini perentori previsti dalla legge entro cui assumere la relativa delibera e che possano comportare gravi e irreversibili effetti a carico dei soggetti interessati e/o dell'economia nazionale; 

d) Evasione degli adempimenti telematici prescritti dalla legge e connessi agli atti ricevuti prima dell'inizio del periodo in cui è stata proclamata l'astensione, nel rispetto dei termini previsti per ciascuno di tali adempimenti e comunque in tempi tali da prevenire gravi e irreversibili effetti a carico dei soggetti interessati; 

e) Nel caso di svolgimento di attività di GOA o Giudice ausiliario, l'astensione non è consentita per i processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie, né relativamente alle controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del R.D. 12/1941 e successive modifiche e integrazioni, né relativamente alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di natura cautelare e sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, lo stato e la capacità delle persone, gli alimenti, la dichiarazione o la revoca dei fallimenti, la convalida di sfratto, la sospensione dell'esecuzione, la sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali; 

f) Lo svolgimento delle attività e delle funzioni demandate ai notai nell'ambito dei procedimenti penali, nonché quelle concernenti i servizi elettorali, in ogni caso limitatamente ai servizi ritenuti essenziali dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dei magistrati ordinari.

2. Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno effettuate secondo le modalità e gli orari di apertura dello studio che, al fine di garantire la sola prestazione di tali attività, saranno comunicate all'utenza mediante pubblicazione da effettuarsi sui siti internet istituzionali e/o con ogni altro mezzo idoneo in relazione agli obiettivi perseguiti dall'astensione.

 

Art. 6

Controllo deontologico

 

 1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarità della posizione professionale dei soggetti interessati, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli notarili distrettuali in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi Consigli notarili distrettuali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalità di astensione, ogni volta proclamate.

 2. Le Associazioni nazionali di categoria si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. 

3. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 07 ottobre 2015, n.233.