Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 23 settembre 2015

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari

 

Art. 1

 

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee d operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

 

Art. 2

 

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata de finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 settembre 2015, n. 227.