Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 14 settembre 2015

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi dell'art. 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero (di seguito: "dipendenti in soprannumero"), ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo. Fissa, altresì, le modalità e le procedure per il transito, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che è dichiarato soprannumerario (di seguito "personale di polizia provinciale"), nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Al personale di polizia provinciale che non è ricollocato ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 si applicano le procedure ed i criteri di mobilità specificamente previsti dal presente decreto.

2. Il presente decreto disciplina altresì, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (di seguito: "dipendenti CRI").

3. Il presente decreto non si applica al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, né al personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel Portale "Mobilità.gov", disponibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it/ (di seguito "PMG"), in coerenza con la rideterminazione della spesa della dotazione organica delle città metropolitane e delle province.

4. I criteri e le procedure del presente decreto non si applicano al personale ricollocato ai sensi dell'art. 3, comma 1.

5. Nel presente decreto, i riferimenti ai commi 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 sono da intendersi come relativi ai corrispondenti commi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Art. 2

Inquadramento del personale delle Province in posizione di comando o distacco

 

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province che, alla data prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si trovava presso le stesse in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati.

2. L'inquadramento del personale che ha fornito il consenso ai sensi del comma 1 è disposto nell'amministrazione dove il medesimo presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, anche in deroga, per le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, alle facoltà di assumere. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le amministrazioni applicano i criteri di cui agli articoli 7 e 8. L'inquadramento è comunicato alle province di provenienza del relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 3

Riordino delle funzioni da parte delle regioni

 

1. Le regioni che, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2015, previsto dall'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, in sede di osservatori regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle relative informazioni nel PMG con le modalità indicate nello stesso Portale.

2. Alle regioni che non procedono con le modalità e nei tempi di cui al comma 1 si applica l'art. 5.

3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni a statuto speciale che abbiano adeguato i loro ordinamenti in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 145, della legge n. 56 del 2014 ed ai principi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "il Dipartimento") di avvalersi delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le determinazioni conseguenti per destinare le risorse disponibili per le assunzioni alle relative procedure di mobilità. In caso di mancata richiesta al Dipartimento le regioni a statuto speciale procedono autonomamente.

 

Art. 4

Domanda di mobilità

 

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli enti di area vasta inseriscono nel PMG gli elenchi di cui al comma 422, secondo le modalità indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, nell'ambito degli elenchi è identificato il personale di polizia provinciale, il quale può esprimere una preferenza a non mantenere il proprio profilo di cui eventualmente si tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli stessi elenchi è, altresì, indicato il personale in posizione di comando con apposita precisazione dell'avvio o meno delle procedure di inquadramento di cui all'art. 2. Il personale in comando non ricollocato ai sensi dell'art. 2 può essere ricollocato con le modalità previste per i dipendenti soprannumerari. Gli elenchi sono eventualmente aggiornati, entro il termine del 31 ottobre 2015, escludendo dagli stessi il personale di cui all'art. 3, comma 1, ove sia stato inserito. In caso di incremento della domanda di mobilità, gli elenchi di cui al presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio 2016 e potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.

2. Entro il termine del 31 ottobre 2015, la Croce rossa italiana inserisce nel PMG, secondo le modalità indicate nello stesso portale, l'elenco del proprio personale interessato, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ai processi di mobilità, distinto per sede di servizio.

3. Gli elenchi inseriti ai sensi dei commi 1 e 2 contengono le informazioni richieste dallo stesso portale, necessarie all'applicazione dei criteri e delle procedure di mobilità di cui al presente decreto. Dopo l'inserimento previsto dai medesimi commi 1 e 2, nel PMG è pubblicata, nel rispetto dell'anonimato, la tipologia professionale del personale da ricollocare, aggregata per categorie di inquadramento e profili professionali, anche per le finalità di cui all'art. 5, comma 3.

4. Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei tempi previsti, alle previsioni del presente articolo, il personale dipendente a tempo indeterminato dai medesimi enti può avanzare istanza di mobilità secondo le previsioni dell'art. 6 ed essere ricollocato con i criteri del presente decreto.

 

Art. 5

Offerta di mobilità

 

1. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro i trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga alle proprie facoltà di assumere, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 424.

2. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le amministrazioni di cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalità indicate nello stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, indica, altresì, un numero di posti corrispondente ad un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 da acquisire nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Si tiene conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015.

3. Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta ai posti disponibili nei limiti delle facoltà di assunzione, gli enti locali individuano altresì i posti disponibili nei ruoli della polizia municipale, in deroga alle facoltà di assumere ai sensi del comma 1. Le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini dell'individuazione dei posti si tiene conto del personale interessato già in posizione di comando.

4. Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016 provvede all'aggiornamento per l'anno 2016. I posti sono distinti per funzione e per area funzionale e categoria di inquadramento e sono riferiti a ciascuna regione e suddivisi per ambito provinciale/metropolitano. Entro lo stesso termine del primo periodo del presente comma è pubblicato l'elenco nominativo del personale interessato alle procedure di cui all'art. 6.

5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla base dell'offerta di mobilità che le amministrazioni hanno definito in relazione ai loro fabbisogni, come previsto dal comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica definisce ed avvia una nuova procedura di mobilità che tiene conto dei posti dichiarati disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto.

6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al medesimo decreto, fatte salve le assunzioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015.

 

Art. 6

Preferenze di assegnazione

 

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 5, comma 4, i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale, e i dipendenti CRI esprimono le preferenze di assegnazione in relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 4, nel PMG sono attivate apposite funzioni al fine di consentire la presentazione delle istanze al personale interessato.

2. I dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, i dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale, se non esprime la preferenza a non mantenere il profilo, indica in via prioritaria i posti disponibili negli enti locali per la corrispondente qualifica e funzione e in subordine procede con l'indicazione prevista per i dipendenti in soprannumero. Qualora esprima la preferenza per non mantenere il profilo inverte l'ordine di priorità descritto.

3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel Comune capoluogo della relativa regione, nonché nell'ambito territoriale di Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.

4. Al personale che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo si applica l'art. 9, comma 1, ultimo periodo.

 

Art. 7

Criteri generali di mobilità

 

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati ai dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto a quella prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015;

b) assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo di inquadramento;

c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013, del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nei limiti delle risorse destinate;

d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e, possibilmente, la corrispondenza del personale alle funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni ed agli enti locali titolari delle stesse funzioni;

e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente di 2.000 unità di personale amministrativo indicato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, è riservato al personale proveniente dagli enti di area vasta.

 

Art. 8

Criteri individuali di mobilità

 

1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'art. 6, il Dipartimento, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e per i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle relative province o città metropolitane;

b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana;

d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.

2. A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;

b) l'età anagrafica.

3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di assegnazione.

 

Art. 9

Procedure di mobilità

 

1. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni del personale di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 6, per i relativi posti. Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8. Per i dipendenti che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.

2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera c), nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera d), entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalità di cui al comma 1.

5. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.

 

Art. 10

Criteri di inquadramento

 

1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.

3. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 11

Disposizioni finali

 

1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015. Sono, altresì, escluse dalla disciplina del presente decreto le procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purché riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o al personale della CRI. Le procedure di mobilità di cui al presente comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di mobilità avviate dal Ministero della giustizia a valere sul fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165.

2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto da parte degli enti locali, adottando, ove necessario, gli atti di competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilità in stretta collaborazione con il Dipartimento. Gli stessi prefetti vigilano altresì sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato previsto, a pena di nullità, dal comma 424 e dal comma 425.

3. A conclusione delle procedure di cui al presente decreto si procederà, in presenza di unità di personale degli enti di area vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento agli enti del SSN si applicano ai medesimi enti salvo che le Regioni determinino diversamente in sede di riordino di cui all'art. 3.

5. Per l'anno 2016 si terrà conto di quanto previsto dall'art. 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale civile del Ministero della difesa.

 

Tabella A

SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AI FINI DELLA RICOLLOCAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 424 E 425, LEGGE 22 DICEMBRE 2014, N. 190 (ndr: DELL'ARTICOLO 1, COMMI 424 E 425, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190)

 

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI Dl FAMIGLIA

PUNTEGGIO

Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali 4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali 3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali 2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali 2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali 1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali 0
Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

CRITERIO DELL'ETÀ ANAGRAFICA

PUNTEGGIO

Dipendente con età inferiore ai 25 anni 0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 45 1
Dipendente con età superiore ai 45 anni e inferiore o uguale a 60 anni 2
Dipendente con età superiore ai 60 anni 1

A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 settembre 2015, n. 227.