Giurisprudenza - TRIBUNALE DI PIACENZA - Ordinanza 20 maggio 2015

Straniero e apolide - Assegno sociale - Condizioni - Titolarità della carta di soggiorno - Lesione del principio di solidarietà sociale - Violazione del principio di uguaglianza e di tutela della salute - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19

 

C.B., di nazionalità ucraina, ha asserito:

di essere affetto da sordomutismo dalla nascita;

di aver fatto ingresso in Italia il 16 aprile 2008;

il 12 aprile 2008 gli è stato rilasciato il permesso di soggiorno;

in data 4 ottobre 2010 ha chiesto il riconoscimento del proprio handicap in relazione al sordomutismo per conseguire le provvidenze di legge;

con verbale del 20 maggio 2011 la Commissione medico legale presso l'Azienda Sanitaria locale di Piacenza ha riconosciuto a carico di B.C. una situazione di grave handicap in relazione al sordomutismo congenito;

con domanda in data 4 ottobre 2010 B.C. ha chiesto il riconoscimento del proprio stato di sordomutismo per conseguire le provvidenze di legge;

con verbale del 5 luglio 2011 la competente Commissione presso il Centro Medico Legale di Piacenza ha riconosciuto B.C. sordo ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381, della legge 508 del 1988 e della legge 95/2006;

con domanda del 4 ottobre 2010 C. ha chiesto l'erogazione a proprio favore della indennità di comunicazione per sordomuti prelinguali ultradiciottenni con decorrenza dal 1° novembre 2010;

con missiva in data 24 ottobre 2013 l'INPS ha comunicato a B.C. "la refezione della domanda di indennità di comunicazione ai sordomuti perlinguali maggiori di 18 anni con sola indennità di comunicazione": l'Istituto ha motivato tale decisione per la mancanza della carta di soggiorno.

Censurando tale decisione, il ricorrente ha richiamato le decisioni della Corte Costituzionale che si sono occupate dell'art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000 e che hanno ritenuto illegittima la restrizione dell'ambito applicativo della disciplina, in riferimento a diverse prestazioni assistenziali di volta in volta interessate (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, pensione di inabilità, indennità di frequenza).

Il ricorrente ha invocato pertanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa inerente la fattispecie.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha sostenuto di aver correttamente applicato quanto previsto dall'art. 80 comma 19 della legge 388/2000.

La norma, come è noto, dispone "Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, art. 41, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 artt. 65 e 66 e successive modificazioni".

Il decreto legislativo n. 286 del 1998, art. 41, a sua volta dispone: "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".

La carta di soggiorno, regolata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 art. 9 - ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - come modificato dal decreto legislativo n. 3 del 2007, art. 1, richiede per il suo rilascio, tra l'altro, il "possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità".

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le sentenze della Corte Costituzionale citate dal ricorrente (306/2008; 11/2009; 187/2010; 40/2013) non giustifichino una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa relativa alla fattispecie (con disapplicazione della normativa vigente ad opera del giudice) avendo riguardato provvidenze differenti da quella ora in discussione (indennità di comunicazione in favore dei sordomuti ex art. 4 legge 508/1988).

Tali decisioni però, per la sostanziale analogia dei casi esaminati, inducono il Tribunale a proporre una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 legge 23 n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nello Stato dell'indennità di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 508/1988).

La questione non appare manifestamente infondata in relazione agli artt. 2, 3, 32, 38 Cost.

Appare infatti irragionevole e contrario in particolare al principio di solidarietà enunciato dall'art. 2 Cost. subordinare alla necessaria titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) l'attribuzione agli stranieri regolarmente soggiornanti di una prestazione assistenziale - come quella in esame - rivolta a soggetti portatori di impedimenti fortemente invalidanti.

Si tratta di una condizione ostativa che finisce per far dipendere da requisiti di carattere meramente temporale l'attribuzione agli stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato di provvidenze di carattere assistenziali previste in favore dei sordomuti in adempimento di inderogabili doveri di solidarietà; e si tratta di una condizione ostativa inevitabilmente discriminatoria che appare violare i principi desumibili anche dagli artt. 3, 38 e 32, incidendo essa negativamente sul diritto fondamentale della persona quale è il diritto alla salute.

Appare poi violato l'art. 117, primo comma Costituzione in relazione all'art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 1 del protocollo della Convenzione stessa, adottata a Parigi in data 20 marzo 1952 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 955.

Va infatti osservato che l'erogazione della indennità di comunicazione ex art. 4 legge n. 508/1988 è correlata al "solo titolo della minorazione"; ne consegue che ogni discrimine fra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti (come nella fattispecie il ricorrente) fondato su requisiti differenti da quello oggettivo della menomazione viola il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 citato.

Si deve aggiungere che non è possibile procedere ad una disapplicazione delle norme interne in contrasto con l'art. 14 CEDU, alla luce dell'orientamento, ormai consolidato della Corte Costituzionale, secondo cui le previsioni della Convenzione non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento (cfr. fra le varie, Corte Cost. sent. nn. 80 del 2011, 348 e 349 del 2007).

La questione di legittimità costituzionale sollevata appare rilevante ai fini della decisione: nella fattispecie l'unico ostacolo per il riconoscimento in favore del ricorrente della indennità di comunicazione prevista dall'art. 4 comma 1 della legge n. 508/1988 è costituito da quanto disposto dall'art. 80, comma 19 legge n. 388 del 2000.

 

P.Q.M.

 

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 legge 23 dicembre 2000 n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di comunicazione prevista in favore dei sordomuti dall'art. 4, comma 1 della legge 508/1988 per violazione degli articoli 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma Costituzione.

Sospende il giudizio in corso n. 377/2014.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri a cura della Cancelleria.

Dispone che sia, altresì, comunicata, sempre a cura della Cancelleria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.u. del 30 settembre 2015, n. 39