Legislazione - MINISTERO SALUTE - Decreto ministeriale 20 maggio 2015

Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015

 

Art. 1

 

1. Per il triennio accademico 2014/2017, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 8.073 unità per l'a.a. 2014/2015, in 7.909 unità per l'a.a. 2015/2016 ed in 7.967 unità per l'a.a. 2016/2017, così come indicato nelle allegate Tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2

 

1. Per l'anno accademico 2014/2015, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, così come indicato nell'allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto.

2. Il numero dei contratti di formazione di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 1.000 unità così come indicato nell'allegata Tabella 4 subordinatamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, la quale abbia individuato le necessarie coperture finanziarie mediante riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicati nella tabella 5, parte integrante del presente decreto.

3. Nel riparto dei contratti di formazione di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire le esigenze rappresentate da ciascuna regione e provincia autonoma in sede di comunicazione dei fabbisogni, tenuto conto «delle risorse statali effettivamente disponibili, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, desunto del Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2012, e il fabbisogno regionale, espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2013/2014.

4. Tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

 

Art. 3

 

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui all'articolo 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio Facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

 

Art. 4

 

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

 

Art. 5

 

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'articolo n. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Tabella 1

(Testo dell’allegato)

Tabella 2

(Testo dell’allegato)

Tabella 3

(Testo dell’allegato)

Tabella 4

(Testo dell’allegato)

Tabella 5

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 settembre 2015, n. 227.