Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 settembre 2015, n. 19465

Lavoro notturno - Modalità della prestazione lavorativa - Cambiamento - Esclusione dal computo retributivo

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 13.10.08, la Corte d’Appello di Bari, confermando sentenza del tribunale di Trani del 12.11.04, ha rigettato la domanda del lavoratore C. conservazione della retribuzione già percepita come guardiano notturno anche per il periodo di assegnazione a mansioni di guardiania diurne.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il principio di irriducibilità della retribuzione del lavoratore non è assoluto, non coprendo gli emolumenti accessori o temporanei collegati alle particolari modalità della prestazione eseguita.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste con controricorso il datore.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2103, 2108 c.c., per avere trascurato che il lavoratore era stato assunto specificamente come guardiano notturno cui pertanto doveva commisurarsi il trattamento retributivo.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il giudizio, anche in relazione all’art. 44/10 del contratto collettivo di lavoro, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che l'assunzione come guardiano notturno non comportasse alcun diritto a continuare a ricevere l’indennità per il lavoro disagiato, di fatto corrisposta per circa un ventennio.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione; essi sono infondati.

La corte territoriale ha ritenuto, con motivazione adeguata e congrua, che, una volta venute meno le particolari modalità attraverso le quali interviene la prestazione lavorativa, nel caso di specie, il lavoro notturno, è legittima l'eliminazione della corresponsione degli emolumenti specificamente volti a compensare le modalità particolari della prestazione lavorativa. La sentenza impugnata si sottrae alle censure sollevate, essendo in linea con quanto affermato da questa Corte in più occasioni, essendosi precisato che il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati (Cass. n. 10449/2006).

Ne consegue che ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente l'accertamento della "normalità" della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensività della retribuzione, non legittimato in generale dal legislatore), ma, trattandosi di compenso erogato in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa e a compensazione dei relativi disagi, e in quanto tale non assistito dalla garanzia della irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c., occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento al concetto di retribuzione "ordinaria" o "normale" (Cass, n. 18261/2004).

Più di recente, si è ribadito (Sez. L, Sentenza n. 20418 del 05/09/2013; Sez, L, Sentenza n, 20310 del 23/07/2008) che li principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dagli articoli 2103 cod. civ. e 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario.

Corretta è dunque la decisione impugnata che ha ritenuto che l'emolumento dovuto per il lavoro notturno, pur non essendo ricompreso nel contratto, sia stato concretamente corrisposto dal datore al fine di compensare la particolare modalità di prestazione dell'attività lavorativa: infatti, non vi è nel contratto una qualifica di guardiano notturno ma solo la qualifica di guardiano, la cui retribuzione risulta essere stata correttamente corrisposta.

Ne consegue che, al mutare delle modalità della prestazione lavorativa, non più destinata a svolgersi in orario notturno, sia venuto meno l'emolumento specificamente volto a compensare quelle modalità della prestazione, senza che ciò abbia comportato la violazione del contratto di lavoro, né dell'art. 2103, né del principio di immodificabilità della retribuzione.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500 per compensi ed euro 100 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.