Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2015, n. 19037

Rapporto di lavoro - Nuovo assetto organizzativo e riclassificazione del personale - Accordo con le organizzazioni sindacali - Nuovo inquadramento - Svolgimento delle stesse mansioni precedenti - Violazione dell’articolo 2103 del c.c.

 

Svolgimento del processo

 

1. - Con sentenza del 29 luglio 2008 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del primo giudice che aveva rigettato il ricorso di A.B. nei confronti della C. riconoscimento della qualifica di "Responsabile Unità Organizzativa Complessa, parametro 250" a decorrere dai 1 gennaio 2001, in luogo di quella di "Capo Unità organizzativa tecnico amministrativa, parametro 230" a lui attribuita dall'azienda, nonché alla conseguente condanna della medesima società al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento dei danni subiti in seguito all'illecita condotta datoriale.

In sintesi la Corte territoriale, condividendo il percorso argomentativo del primo giudice, ha considerato che, con l'Accordo nazionale del 27 novembre 2000, era stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico e di mobilità; che, in base alla previsione del punto D3 dell’art. 2 dell'Accordo nazionale citato, l'attribuzione delle nuove figure professionali doveva avvenire sulla base di tabelle di derivazione allegate all'accordo stesso; che, rivestendo il B. la qualifica di Capo Ripartizione nel precedente sistema di classificazione, in ossequio a detta tabella di derivazione, gli era stato correttamente attribuito il parametro 230 e non il 250 rivendicato, che invece corrispondeva alla precedente qualifica di Capo Area mai acquisita dall’appellante; che era pacifico tra le parti che il lavoratore aveva continuato a svolgere sia prima che dopo la riclassificazione le medesime mansioni per cui, non essendosi realizzata alcuna dequalificazione, non potevano trovare ingresso le richieste di risarcimento del danno né le richieste istruttorie finalizzate ad una comparazione tra i compiti svolti.

Con ricorso del 30 giugno 2009 A.B. ha domandato la cassazione della sentenza per sei motivi. La società ha resistito con controricorso chiedendo, in via principale, il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, ha proposto ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

2. - I motivi del ricorso principale possono essere come di seguito sintetizzati:

con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., degli artt. 15 e 18 dell’allegato A del R.D. n.148 del 1931, dell’art. 1, co. 2 della L. n. 270 del 1988 dell’art. 2, lett. A, punto 4 del CCNL del 27.11.2000 degli autoferrotranvieri, in rapporto all’art. 360, co.1, n.3, c.p.c., nonché contraddittoria motivazione della sentenza gravata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.; con un finale quesito di diritto si chiede alla Corte se la domanda del B. potesse essere valutata alla luce dell’art. 2103 c.c. (e non degli artt. 15 e 18 dell’allegato A del R.D. n. 148 del 1931) posta, altresì, l’operatività dell’art. 2 lett A punto 4, del CCNL 27.11.2000, per il quale te normative ad oggetto il fenomeno dell'inquadramento del personale delle aziende di trasporto pubblico sono abrogate o, tutt’al più, derogate sulla scorta del richiamo dell’art. 1, co. 2 della L. n. 270 del 1988;

con II secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 ex. e dell'art. 2, lett. A), punti 1-16) e lett. D), punti 1-11, del CCNL del 27.11.2000 degli autoferrotranvieri, in rapporto all’art. 360, co, 1, n. 3, c.p.c., nonché contraddittoria motivazione circa un fatto controverso ed omessa lettura di un documento decisivo, ai sensi dell'art. 360 co. 1, n. 5, c.p.c.; si chiede alla Corte "se in tema di assegnazione dei nuovi profili professionali di cui al CCNL del 27.11.2000 degli Autoferrotranvieri, il datore di lavoro possa prescindere dal formale livello di inquadramento di cui al precedente CCNL e considerare, invece, il profilo professionale da ultimo ricoperto e di fatto svolto dal dipendente, sempre in ossequio al criterio della perfetta coincidenza tra le mansioni di provenienza e quelle di destinazione, cosi come descritte dalle allegate tabelle di derivazione, in piena applicazione dell'art. 2103 c.c. che, unitamente alle norme contrattuali, tale operazione di nuova assegnazione presiede";

con iI terzo mezzo di gravame si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. nonché dell'art. 96 delle disp. Att. c.p.c, in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e mancato esame di un documento decisivo, ai sensi dell'art. 360 co. 1, n. 5. C.P.C.; si chiede alla Corte "se, in sede di riclassificazione del personale prevista dalla nuova contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri del 27.11.2000, per professionalità da ultimo acquisita dal singolo lavoratore ex art. 2103 c.c. sia da considerarsi quella corrispondente alle effettive ed ultime mansioni svolte dal lavoratore stesso e non semplicemente a quella prevista dalla formale qualifica da ultimo rivestita, potendo, così il singolo datore di lavoro nel rispetto dei vincoli dell’art. 2103 c.c. - che la stessa autonomia collettiva non puo derogare - assegnare ex art. 96 disp. Att. c.c allo stesso lavoratore una diversa posizione contrattuale maggiormente corrispondente alla professionalità da ultimo maturata";

con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. D), punto 3, dell'allegato al CCNL degli Autoferrotranvieri del 27.11.2000, anche In rapporto all'art. 1362 e ss. c.c. e in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., nonché contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e omessa valutazione di documenti decisivi, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.; si interroga la Corte sul se la disposizione del contratto collettivo richiamata "consenta al datore di lavoro nella fase di prima applicazione del contratto di esplicitare le mansioni da ultimo svolte dal singolo lavoratore, adeguando, così, l'astratta derivazione delle mansioni stesse al caso particolare anche in ipotesi di manifesta differenza In difetto tra le mansioni di provenienza e quelle di destinazione, senza l'intervento sindacale, legato, quest'ultimo, alla sola ipotesi di coinvolgimento di intere categorie professionali";

con la quinta censura si afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2118 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e omessa valutazione di documenti decisivi, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., e si chiede alla Corte se possa ritenersi effettuato un demansionamento a danno di un lavoratore, nonostante quest'ultimo continui a svolgere le stesse mansioni, senza però attribuirgli la relativa e nuova qualifica ed un parametro retributivo corrispondente a tale acquisita posizione;

con l'ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., in rapporto all’art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e su documenti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ponendo il seguente quesito di diritto: "se sia corretto che il Magistrato del Lavoro, pur in presenza di una rituale e tempestiva allegazione dei fatti con indicazione delle relative prove a sostegno degli stessi, possa immotivata mente escluderne la rilevanza, pur nell'operatività del principio di non contestazione".

3. -" Occorre in premessa rilevare che tutti i motivi sono formulati in violazione dell'art. 366 bis c.p.c. pro-tempore vigente in quanto, nei casi di motivo promiscuo, in cui si prospettano sia violazioni di legge che difetti di motivazione, nei limiti in cui tale formulazione può dirsi ammissibile allorquando la parte argomentativa renda possibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, è comunque necessario articolare distinti quesiti e momenti di sintesi (cfr. Cass. SS.UU. n. 7770 del 2009 e Cass. n. 976 del 2008; da ultimo, conforme: Cass. n. 18127 del 2014). Nella specie i motivi esposti denunciano promiscuamente violazioni di legge, anche processuale, nonché vizi di motivazione, invocando sia il numero 3 sia il numero 5 dell'art. 360, co. 1, del codice di rito; pur tuttavia ciascun motivo è concluso da un unico quesito, che lo rende inammissibile, atteso che non è stato articolato un quesito di diritto, scrutinabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., distinto dal momento di sintesi, sindacabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

4. - In ogni caso il Collegio giudica il ricorso Infondato.

4.1. - I primi 4 motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per reciproca connessione, non sono idonei a inficiare l'iter argomentativo seguito dai giudici del merito.

Costoro, come riportato nello storico della lite, hanno considerato che, con l'Accordo nazionale del 27 novembre 2000, era stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico e di mobilità; che, in base alla previsione del punto D3 dell'art. 2 dell'Accordo nazionale citato, l'attribuzione delle nuove figure professionali doveva avvenire sulla base di tabelle d: derivazione allegate all'accordo stessa; che, rivestendo il B. fa qualifica di Capo Ripartizione nel precedente sistema di classificazione, In ossequio a detta tabella di derivazione, gli era stato correttamente attribuito il parametro 230 e non il 250 rivendicato, che invece corrispondeva alla precedente qualifica di Capo Area mai acquisita dall'appellante; che era pacifico tra le parti che il lavoratore aveva continuato a svolgere sia prima che dopo la riclassificazione le medesime mansioni per cui, non essendosi realizzata alcuna dequalificazione, non potevano trovare ingresso le richieste di risarcimento del danno né le richieste istruttorie finalizzate ad una comparazione tra i compiti svolti.

In definitiva la Corte territoriale, sulla base della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie che realizzava una riclassificazione del personale, ha ritenuto che l’azienda non avesse fatto altro che applicare le tabelle di derivazione concordate, non sussistendo alcuna dequalificazione visto il pacifico dato per il quale il B. aveva sempre svolto le medesime mansioni.

Tale argomentare risulta coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il divieto di dequalificazione del lavoratore, previsto dall’art. 2013 c.c., pur operando anche per la contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni" (Cass. n. 20983 del 2004).

Secondo le stesse Sezioni unite, anche se l'art. 2013 c.c. preclude una indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto di un accorpamento convenzionale, tuttavia le clausole del contratto collettivo possono legittimare "una fungibilità funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali" (Cass. SS.UU. n. 25033 del 2006"); si è così ritenuto consentita una ponderata valutazione della professionalità dei lavoratori, non disgiunta dall'interesse dell’impresa a perseguire un efficace e produttivo assetto organizzativo, e si è riconosciuto al sindacato un potere suscettibile di incidere in modo rilevante sulla stessa gestione dei rapporti lavorativi all'interno delle imprese in momenti qualificanti della vita delle stesse, con l'assunzione di una doverosa responsabilizzazione (così Cass. n. 23877 del 2009; conforme: Cass, n. 4989 del 2014).

In ogni caso, poi, "è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dai riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest’ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del rilassamento" (Cass. n. 12821 del 2002; conformi: Cass. n, 1494 del 2003; Cass. n. 6614 del 2003; Cass. n. 7606 del 2003; Cass. n. 12251 del 2003; Cass. n. 18719 del 2004; Cass. n. 20983 del 2004).

Pertanto, n caso di nuovo assetto organizzativo disposto dall'imprenditore, comprensivo di una diversa classificazione del personale convenuta con le organizzazioni sindacali con la previsione di nuove categorie o aree professionali, destinate ad accorpare mansioni comuni a più profili professionali, una questione di violazione dell'art. 2103 c.c. può porsi solo se, in seguito al "riclassamento", il lavoratore viene adibito a nuove mansioni, compatibili con le declaratorie della nuova classificazione ma incompatibili con (a sua storia professionale.

Nella specie è pacifico, come accertato dalla Corte territoriale, che il B. abbia continuato a svolgere i medesimi compiti, per cui l'invocazione dell’art. 2103 c.c. appare, per quanto detto, inappropriata.

Circa le doglianze secondo le quali il datore di lavoro, in occasione dell'assegnazione dei nuovi profili professionali previsti dal contratto collettivo del 27 novembre 2000, avrebbe dovuto prescindere dal formale livello di inquadramento rivestito dal B. (Capo Ripartizione) e considerare invece le mansioni di fatto svolte dal dipendente, corrispondenti a quelle di un Capo Area, che avrebbero legittimato, sulla base delle tabelle di derivazione allegate all'accordo collettivo, l'attribuzione del parametro 250 rivendicato, occorre rilevare che dette tabelle, proprio perché frutto di un accordo sindacale che evidentemente stabilisce obblighi per le parti stipulanti,, hanno un contenuto vincolante (v. Cass. n. 19259 del 2003 che richiama Cass. n. 5587 del 1993 e Cass. n. 153 del 1988), che non può essere disatteso, ove non venga oltrepassata la soglia della tutela protettiva dei diritti individuali sancita dall'art. 2103 c.c.

Esclusa una discrezionalità del datore di lavoro nell'applicazione delle tabelle, che colliderebbe con l‘obbligo assunto nell'accordo sindacale, l'assegnazione del nuovo inquadramento al B. non poteva che avvenire sulla scorta della formale qualifica dallo stesso rivestita all'atto della riclassificazione dei personale, perché è a tale qualifica formale che si riferiscono te tabelle di derivazione.

Pertanto, ove III ricorrente avesse voluto, sulla base di esse, conseguire il diverso parametro retributivo, prima avrebbe dovuto ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento di Capo Area secondo la previgente disciplina collettiva in ragione delle mansioni di fatto svolte nel periodo pregresso e, quindi, rivendicare il superiore parametro secondo la corrispondenza della tabella dì derivazione; domanda "di riconoscimento di svolgimento di mansioni superiori" che, come ribadito da parte ricorrente sin dal primo motivo di ricorso, lo stesso g ritiene non aver mai proposto,

4.2. - Non essendovi inadempimento della società non v'è margine per il risarcimento del danno di cui al quinto motivo di ricorso, in cui si lamentano sofferenze morali e fisiche conseguenti alla condotta datoriale: il nostro sistema, infatti, non conosce obblighi risarcitori senza che sia accertata una responsabilità civile.

4.3. - Infine non merita accoglimento neanche l'ultimo motivo di gravame, in cui si censura la sentenza impugnata "quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nei ricorso introduttivo del giudizio".

Il motivo difetta di autosufficienza in quanto, per consentirne lo scrutinio, la parte avrebbe dovuto indicare nel suo corpo il contenuto delle prove richieste e non ammesse,

5. - Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.