Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2015, n. 19036

Previdenza e assistenza - Lavori di pubblica utilità - Incremento assegno per giovani del Mezzogiorno - Disciplina

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata l’8.6.10 la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava il gravame interposto dalI’INPS contro la sentenza con cui il Tribunale di Locri lo aveva condannato a pagare a G.G. la rivalutazione ISTAT sull’assegno percepito per lavori di pubblica utilità a far data dal 1°.1.99.

Statuivano i giudici del merito l’applicabilità anche ai lavori di pubblica utilità - e non solo ai lavori socialmente utili - del combinato disposto degli artt. 8 co. 8° d.lgs. 1.12.97 n. 468 e 45 co. 9° legge 17.5.99 n. 144.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo.

Parte intimata resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1- Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8 co. 8° d.lgs. 1°.12.97 n 468 e 45 co. 9 legge 17.5.99 n. 144 con riferimento agli artt. 3 co. 3, d.lgs. 7.8.97 n. 280 e 1 co. 3° d.l. 1°.10.96 n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28.11.96 n. 608, perché ai progetti straordinari di LPU (lavori di pubblica utilità) presentati ai sensi del cit. d.lgs. n. 280/97 non è applicabile la disciplina generale dettata per l’impiego in LSU (lavori socialmente utili), dovendosi il d.lgs. n. 468/97 (con le sue successive modificazioni) applicare solo ai progetti presemi ali dopo il 23.1.98 mentre, per definizione, i progetti di LPU dovevano essere presentati prima di quella data, vale a dire non oltre il 26.10.97; in altre parole - prosegue l'istituto ricorrente - per il 1999 l'importo del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del d.lgs. n. 280/97, rimane fissato nella misura stabilita dall'art. 1 co. 3° d.l. n. 510/96, convertito in legge n. 608/96, in virtù dello specifico rinvio - di tipo statico e non già dinamico - operato dall'art. 3 co. 3° del d.lgs. n. 280/97, senza possibilità di adeguamento nella misura di cui al combinato disposto degli artt. 8 co. 8° d.lgs. 1°.12.97 n. 468 e 45 co. 9 legge 17.5.99 n. 144, previsto specificamente per l'assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

II ricorso è infondato.

In proposito questa Corte Suprema ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. n. 6755/12; Cass. n. 28540/11; Cass. n. 27432/2011; Cass. n. 1461/11), con orientamento cui va data continuità, che l’art. 1 d.Igs. n. 468/97 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili (LSU), comprensiva delle varie attività che hanno ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Ed invero il suddetto decreto legislativo, all’art. 1, definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti; ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", "lavori socialmente utili mirali alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in  settori innovativi, detta durata massima di 12 mesi", "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi", "prestatimi di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali".

All’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sotto attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all'ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montane e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto Con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell’art. 1 d.l. n. 510/96, convertito in legge n. 608/96.

Com'è evidente, la definizione contenuta nel d.Igs. n. 468/97 ha una portata generale e ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" dall’art. 2 d.lgs. n. 468/97 e quelli oggetto di "lavori di pubblica utilità" secondo l’art. 3 d.lgs. n. 280/97.

Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 468/97 - che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" e quello di cui all’art. 3 d.lgs. n. 280/97 - diretto ad individuare i "lavori di pubblica utilità" in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad intenti di inserimento nel mondo del lavoro.

Ne consegue che l'incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinali dall’art. 45 co. 9° legge n. 144/99, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lgs. n. 280/97.

D’altronde, l’identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi sottrae rilievo all’argomento utilizzato dall’istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" - contenuto nel dlgs. n. 280/97 - alle modalità di attuazione previste nel d.l. n. 510/96, convertito in legge n. 608/96.

Ed ancora, l’intento del legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorché poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di ragioni tali da giustificare l’eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative, a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Non va accolta la domanda di condanna dell’INPS per lite temeraria avanzata ex art. 96 c.p.c. da parte controricorrente, essendosi la giurisprudenza consolidata solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione in esame, il che consiglia altresì di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.