Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 03 luglio 2015

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;

c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

d) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto;

e) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

f) «Regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

g) «Regolamento n. 1408/2013»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

h) «Regolamento n. 717/2014»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

i) «Regolamenti de minimis»: il regolamento n. 1407/2013, il regolamento n. 1408/2013 e il regolamento n. 717/2014; (1)

l) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

m) «grandi imprese»: imprese diverse dalle PMI;

n) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

o) «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; (1)

p) «impresa unica»: imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, di ciascuno dei regolamenti de minimis; (1)

p-bis) "lavoratori con disabilità": chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni o chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori; (2)

p-ter) "accordo di collaborazione": documento redatto dai soggetti proponenti, fino a un massimo di sei, accluso alla domanda di agevolazione presentata congiuntamente tra i medesimi proponenti.

L'accordo di collaborazione può assumere la forma, a titolo esemplificativo, del contratto di rete, del consorzio, del protocollo d'intesa o di altre forme contrattuali di collaborazione. Lo strumento prescelto deve configurarsi con la forma giuridica prescritta dalla relativa normativa di riferimento; (2)

p-quater) "imprese culturali e creative": le imprese che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; (2)

p-quinquies) "Regolamento n. 651/2014": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ed integrazioni; (2)

p-sexies: "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti a finalità regionale contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, approvata dalla Commissione europea; (2) (3)

p-septies) "imprese sociali": i soggetti che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni. (2)

-------

(1) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(3) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 28 gennaio 2022, a decorrere dal 2 aprile 2022.

 

Art. 2

Finalità dell'intervento

 

1. Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale e di quella culturale e creativa, il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di cui al successivo art. 3, comma 1. (1)

-------

(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari e ambito di applicazione

 

1. Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:

a) imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell'apposta sezione del registro delle imprese;

b) cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti nell'apposito albo e nell'apposita sezione del registro delle imprese in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

c) società cooperative aventi qualifica di Onlus, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell'allegato n. 1 al presente decreto. (1)

2. Ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilità richieste dai decreti di cui all'art. 8, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'omologo registro delle imprese; i predetti soggetti devono dimostrare la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, nonché, qualora ricorra, il possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a d), alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo; (2)

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) essere in regime di contabilità ordinaria;

f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all'art. 9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all'impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;

f-bis) non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e assumere l'impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso. (3)

3. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro secondo, titolo II, del codice penale. L'esclusione non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

e) che risultano in difficoltà secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento n. 651/2014. (4)

4. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d'investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L'accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l'articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d'investimento proposto e deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;

b) l'individuazione nell'ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. (5)

-------

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(4) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 4), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 5), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 4

Programmi ammissibili

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento, presentati anche in collaborazione con centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d'impresa, finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui all'art. 3: (1)

a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;

b) organici e funzionali all'attività esercitata;

c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese ai sensi dell'art. 5, comma 1, sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda; (2)

d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 (centomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti applicabili di cui all'art. 6, comma 5; (3)

d-bis) che prevedono, qualora presentati congiuntamente ai sensi dell'art. 3, comma 4, il sostenimento da parte di ciascun co-proponente di spese ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00). (4)

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 6, comma 1. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Ministero può autorizzare proroghe del predetto termine per una durata complessivamente non superiore a sei mesi. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12. (5)

2-bis. Gli investimenti di cui al comma 1, possono essere finalizzati al sostegno:

a) degli investimenti produttivi, ivi compresi quelli che in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030, presentano un carattere innovativo, un'elevata sostenibilità ambientale e che tengono conto degli impatti sociali;

b) dell'incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità. (6)

2-ter. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 2-bis, lettera a), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi che prevedono:

a) la creazione di una nuova unità produttiva;

b) l'ampliamento della capacità produttiva di un'unità esistente;

c) la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento. A tal fine il programma deve essere in grado di apportare un vantaggio valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e riduzione dell'impatto ambientale conseguibile anche attraverso la decarbonizzazione, la riduzione dell'uso della plastica o la sostituzione della plastica con materiali alternativi, nonché la transizione verso un modello di economia circolare. (6)

2-quater. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui al comma 2-ter, lettera d), i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente di cui al comma 2-ter, lettera c), i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. (6)

2-quinquies. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 2-bis, lettera b), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi connessi all'assunzione di nuovi lavoratori con disabilità. (6)

-------

(1) Alinea modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 4), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(5) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 5), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 6), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 5 (1)

Spese ammissibili

 

1. Con riferimento ai programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), sono ammissibili le spese, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda, relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

2. Per quanto riguarda le spese di cui al comma 1, lettera a), quelle relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di cui al comma 1, lettera b) non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile. Le spese di cui al comma 1, lettera e), devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni per le PMI e cinque anni per le grandi imprese.

3. Nei limiti del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 sono altresì ammissibili, in quanto funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, le seguenti spese:

a) spese generali;

b) spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

c) spese per consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, nonché per l'acquisizione dei servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d'impresa;

d) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

e) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.

4. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui ai commi 1 e 3 devono:

a) essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento;

b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove. Non sono comunque ammesse le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;

c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei ventiquattro mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;

d) essere pagate tramite uno o più conti corrente dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di investimento agevolato.

5. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell'IVA.

6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei ai sensi dell'art. 7, comma 2, il decreto di cui all'art. 8, comma 2, può stabilire particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Ulteriori specificazioni in merito all'ammissibilità delle spese sono, in ogni caso, fornite in sede di attuazione del presente regime, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

7. Con riferimento ai programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera b), sono ammissibili le spese connesse all'assunzione di nuovi lavoratori con disabilità e rientranti nelle categorie di seguito indicate:

a) costi da sostenere per l'adeguamento dei locali;

b) costi da sostenere per l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature o l'acquisto e la validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;

c) costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;

d) costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;

e) costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione.

8. Nel caso in cui nei programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera b), almeno il 30 per cento dei lavoratori occupati dall'impresa beneficiaria sia costituito da lavoratori con disabilità, sono ammissibili i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

9. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui ai commi 7 e 8 si applicano le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

-------

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 6

Agevolazioni concedibili

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 4, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato, determinato dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, è pari almeno allo 0,50 per cento annuo;

b) la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di pre-ammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

c) il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia;

d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di pre-ammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

2. Con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, è disciplinato il concorso da parte della Banca finanziatrice alla copertura dei costi del programma di investimenti tramite l'erogazione di finanziamenti ordinari a tasso di mercato.

3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 1, lettera a).

4. Nei limiti delle disponibilità di risorse di cui all'art. 7, comma 2, in aggiunta al finanziamento agevolato può essere concesso dal Ministero un contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili, nella misura determinata con il decreto previsto dall'art. 8, comma 2.

5. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese di cui all'art. 5, comma 1, nei limiti delle intensità e dei massimali di aiuto di seguito riportati:

a) per i programmi realizzati da imprese di qualsiasi dimensione nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensità di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

b) per i programmi realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensità di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

c) per i programmi realizzati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensità di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-ter, lettere a) e c) e nei limiti dei massimali disponibili ai sensi del regolamento de minimis per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-ter, lettere b) e d);

d) per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, per le sole PMI nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento n. 651/2014 e per le grandi imprese nei limiti dei massimali disponibili ai sensi del regolamento de minimis. (1)

6. In alternativa a quanto indicato al comma 5, lettere a) e b), le PMI possono richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento n. 651/2014. (2)

7. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014:

a) i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili. In tali casi, l'agevolazione complessiva non può eccedere il limite del 75 per cento delle spese ammissibili;

b) sono esclusi i programmi di investimento relativi alle attività economiche indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto. (3)

8. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), in relazione alle spese di cui all'art. 5, comma 3, le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis con l'applicazione delle medesime percentuali di aiuto riconosciute al programma di investimento. (4)

8-bis. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), riguardanti le attività agricole, silvicole e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, le agevolazioni sono concesse nei limiti, rispettivamente, del regolamento n. 1408/2013 e del regolamento n. 717/2014. (5)

8-ter. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera b), le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto prevista dall'art. 34 del regolamento n. 651/2014. (5)

8-quater. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. (5)

-------

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 5), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 7

Risorse

 

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi a valere sul FRI, previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministero può stipulare con le regioni e con altri enti pubblici apposite convenzioni che, favorendo l'integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione all'economia sociale, prevedano la partecipazione finanziaria da parte degli stessi alla misura di sostegno prevista dal presente decreto, attraverso l'associazione ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 6, comma 1, di aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili. La concessione dei predetti contributi può, altresì, essere disposta, con modalità definite dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, anche a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti programmi operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto, ovvero a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative.

3. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 è riservata ai programmi proposti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c). Nell'ambito delle medesime risorse di cui ai commi 1 e 2, una quota pari al 60 per cento è riservata annualmente ai programmi proposti da PMI e da reti di imprese; in tale riserva è istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese. (1)

-------

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 8

Disciplina attuativa

 

1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, specifiche condizioni e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente decreto sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 357, della precitata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri e le modalità relativi alla concessione dell'eventuale contributo di cui all'art. 6, comma 4, aggiuntivo rispetto al finanziamento indicato al comma 1, e viene individuato il soggetto gestore della misura di cui al presente decreto. (1)

3. Sulla base delle linee fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse del FRI nonché delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, il Ministero, CDP e ABI, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulano apposita convenzione per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione delle agevolazioni sono svolti dal Ministero e la valutazione del merito di credito e la gestione del finanziamento agevolato è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai finanziamenti agevolati.

4. Possono assumere il ruolo di Banche finanziatrici le banche italiane o le succursali di banca estera comunitaria o extracomunitaria operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni che abbiano aderito alla convenzione di cui al comma 3. L'elenco delle banche aderenti è reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI. (2)

-------

(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 9

Procedura di concessione delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La domanda di agevolazione è presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il predetto provvedimento, il Ministero impartisce, altresì, le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese. L'adozione del predetto provvedimento è subordinata all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Al raggiungimento del predetto limite di disponibilità, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dandone analoga pubblicità.

4. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di un anno. (1)

5. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra l'altro, la seguente documentazione:

a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al programma di investimento;

b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;

c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri aiuti de minimis ricevuti durante l'esercizio finanziario corrente e nei due precedenti;

f) la delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3.

6. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa, individuando i documenti necessari ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5.

7. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il Ministero, in particolare:

a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione presentata;

b) accerta l'ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria del programma, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai sensi del successivo comma 8;

c) valuta l'ammissibilità e la pertinenza delle spese esposte nella domanda e determina l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili;

c-bis) valuta l'impatto socio-ambientale o culturale e creativo del programma di investimento sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, recependo, qualora disponibili, le risultanze della valutazione operata da soggetti cofinanziatori che, per loro natura ovvero per vincoli statutari, sono tenuti a subordinare il loro intervento finanziario anche ad una valutazione positiva delle ricadute, in termini di conseguimento dei predetti impatti, del programma e dell’impresa proponente. (2)

8. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 7, il Ministero acquisisce le valutazioni del merito di credito operate dalle Banche finanziatrici, alle quali il Ministero stesso può richiedere gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3. Resta ferma la facoltà per il Ministero di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari all'istruttoria all'impresa richiedente. Il merito di credito è verificato dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione. Le banche finanziatrici valutano, in particolare, la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all'art. 3. (3)

9. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.

10. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la cui validità rimane subordinata alla stipula del contratto di finanziamento. Ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, il Ministero procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento. (4)

11. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, tra l'altro:

a) l'ammontare delle spese ammissibili;

b) l'ammontare del finanziamento agevolato e la misura minima del finanziamento ordinario;

c) il tasso da applicare al finanziamento agevolato;

d) la durata del finanziamento e del relativo piano di pre-ammortamento;

e) gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria nonché le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

12. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione di cui ai commi 10 e 11, la Banca finanziatrice provvede alla stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. I termini per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, le attività di comunicazione, nonché gli adempimenti a carico di CDP e della Banca finanziatrice necessari alla stipula del predetto contratto sono individuati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.

13. Presso il Ministero è istituito un comitato tecnico di valutazione congiunta, composto da tre rappresentati del Ministero, tre rappresentati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante dell'ABI. Le funzioni di presidente del comitato sono svolte a rotazione annuale da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I componenti sono nominati dal Ministero e scelti da ciascuna amministrazione tra esperti in materia di economia sociale e di incentivazione alle imprese. Ai predetti componenti non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e al funzionamento del comitato si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comitato, oltre all'espressione dei pareri di cui al comma 10, in merito all'ammissibilità di ciascun programma di investimento può formulare eventuali proposte in merito alla migliore attuazione dell'intervento, anche in relazione all'evoluzione della normativa di settore e dei fabbisogni specifici delle imprese dell'economia sociale. (5)

-------

(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020; successivamente modificata dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 28 gennaio 2022, a decorrere dal 2 aprile 2022.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 4), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(5) Comma soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 5), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 10

Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento

 

1. Il finanziamento agevolato è erogato dalla Banca finanziatrice in non più di 6 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del programma, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento.

L'erogazione per stati di avanzamento del programma è disposta sulla base della richieste presentate periodicamente da parte dell'impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest'ultimo delle condizioni di erogabilità. Alla richiesta, l'impresa beneficiaria deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute, secondo quanto specificato con il decreto di cui al comma 3.

2. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori ai sensi del comma 1 non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione a saldo del residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute. Il Ministero verifica la completezza della documentazione presentata e la pertinenza delle spese al programma di investimento, dando comunicazione alla Banca finanziatrice dell'esito della valutazione effettuata. Ai predetti fini il Ministero procede a controlli e ispezioni a campione ai sensi dell'art. 14.

3. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, specifica le condizioni e le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta, nonché i termini per l'istruttoria del Ministero e per l'erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. Nel rispetto delle predetta disciplina e delle disposizioni di cui al presente articolo, la convenzione di cui all'art. 8, comma 3, individua gli ulteriori impegni della Banca finanziatrice e di CDP. Gli schemi per la richiesta di erogazione sono resi disponibili con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

4. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, l'erogazione dello stesso è effettuata dal Ministero, con le modalità individuate dal decreto di cui all'art. 8, comma 2.

5. La gestione del finanziamento agevolato, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di finanziamento, è effettuata dalla Banca finanziatrice, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.

 

Art. 11

Variazioni

 

1. L'impresa beneficiaria comunica al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda.

2. Le variazioni di cui al comma 1 intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni devono ricevere l'assenso del Ministero che, a tal fine, può richiedere alla Banca finanziatrice conferma del merito di credito, nei modi e termini stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1.

3. L'erogazione delle agevolazioni resta sospesa fino a quando le variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero.

4. La Banca finanziatrice comunica al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione delle agevolazioni.

 

Art. 12

Revoche

 

1. Con provvedimento del Ministero, le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria;

b) fallimento dell'impresa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 8; (1)

d) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di pre-ammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato;

e) mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti, come eventualmente prorogati ai sensi dell'art. 4, comma 2, fatte salve cause di forza maggiore; (2)

f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, fatta salva l'autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le grandi imprese;

g) negli altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o dal contratto di finanziamento.

2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento e l'obbligo di restituzione da parte dell'impresa beneficiaria del debito residuo. La revoca totale comporta, altresì, l'obbligo di restituzione da parte della medesima impresa beneficiaria dell'importo del beneficio di cui la stessa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, la revoca totale delle agevolazioni comporta anche l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo erogato.

3. Nel caso di cui alla lettera e) la revoca delle agevolazioni è parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale. In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successive, ovvero sono recuperate.

4. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le medesime vengono maggiorate nei termini fissati dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e specificati, in relazione al finanziamento agevolato, dalla convenzione di cui al comma 3 del medesimo art. 8.

-------

(1) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

Art. 13

Estinzione anticipata del finanziamento agevolato

 

1. Il decreto cui all'art. 8, comma 1, disciplina le condizioni per l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato da parte dell'impresa beneficiaria.

 

Art. 14

Vigilanza e controlli

 

1. Al fine di garantire la trasparenza degli interventi di cui al presente decreto e di prevenire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito degli stessi, il Ministero promuove la stipula di specifici protocolli di intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Fermi restando gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma di investimenti disposti ai sensi dell'art. 10, comma 2, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

Art. 15

Monitoraggio e valutazione

 

1. I risultati dei programmi di investimento e l'efficacia degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale. Il Ministero determina gli impatti attesi degli interventi di cui al presente decreto tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, di indicatori e valori-obiettivo.

2. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, individua le specifiche attività informative e di rendicontazione necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

Art. 16

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari per attività di controllo e monitoraggio

 

1. Al fine di consentire l'espletamento da parte del Ministero delle attività di cui agli articoli 14 e 15, le imprese beneficiarie sono tenute a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

 

Allegato 1 (1)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI (CLASSIFICAZIONE ATECO 2007) PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

 

Settore

Attività

18.12.00 Altra stampa
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati
32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
58.11.00 Edizione di libri
58.12.01 Pubblicazione di elenchi
58.14.00 Edizione di riviste e periodici
58.19.00 Altre attività editoriali
58.21.00 Edizione di giochi per computer
59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
59.20.20 Edizione di musica stampata
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca
63.12.00 Portali web
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
71.11.00 Attività degli studi di architettura
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
74.10.10 Attività di design di moda e design industriale
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90 Altre attività di design
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

-------

(1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

 

Allegato 2 (1)

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO N. 651/2014

 

Attività economiche non ammissibili agli aiuti a finalità regionale per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie

 

Settore siderurgico: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferroleghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

 

Settore del carbone: carbone: tutte le attività connesse alla produzione di carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.

 

Settore delle fibre sintetiche: sintetiche: le attività relative a:

a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati.

 

Settore dei trasporti

trasporti: le attività relative al trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti attività della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

a) attività di cui alla divisione 49 "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", escluse le attività di cui alle classi 49.32 "Trasporto con taxi", 49.42 "Servizi di trasloco" e del gruppo 49.5 "Trasporto mediante condotte";

b) attività di cui alla divisione 50 "Trasporto marittimo e per vie d’acqua";

c) attività di cui alla divisione 51 "Trasporto aereo", escluse le attività di cui alla classe 51.22 "Trasporto spaziale".

 

Settore della produzione e distribuzione di energia: energia: le attività di cui alla sezione D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

 

Settore della costruzione navale: navale: come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.

-------

(1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.M. 11 giugno 2020, a decorrere dal 1° agosto 2020.

 

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 settembre 2015, n. 224.