Giurisprudenza - CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 23 settembre 2015, n. 4472

Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

Fatto e diritto

 

1. - -OMISSIS- ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano per l’annullamento provvedimento del n. 24107/2011 Imm. ID 785952 datato 16 gennaio 2012 con il quale il Questore di Milano ha negato con il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il provvedimento è motivato dal fatto che la società alle dipendenze della quale aveva dichiarato di svolgere attività lavorativa risultava inattiva da tempo e cancellata dall’Albo delle imprese artigiane e per il fatto che lo stesso straniero negli anni 2010 e 2011 avrebbe documentato il possesso di redditi, derivanti da diversi rapporti di lavoro, inferiori al minimo di legge per la permanenza in Italia. Sotto altro profilo, il provvedimento evidenzia che lo straniero è stato sottoposto ad indagini penali per avere allegato documentazione falsa alle istanze presentate per ottenere il rilascio e, successivamente, il rinnovo del permesso di soggiorno.

2. - Il TAR di Milano ha accolto il ricorso con la sentenza n. 2226/2014, ritenendo decisiva la circostanza che la situazione personale dello straniero interessato sia stata segnata da un intervento chirurgico, subito nel 2011, ossia prima dell’adozione del provvedimento impugnato, diretto all’asportazione di un angioblastoma cerebellare sinistro. Dalla documentazione clinica prodotta risulta che egli, a seguito dell’intervento, ha continuato a lamentare cefalea diffusa e instabilità posturale dovuta alla permanenza di una area cistica all’esame radiografico. E in particolare risulta decisiva la circostanza che lo stato patologico dello straniero risale ad una data anteriore al diniego impugnato, atteso che egli è stato sottoposto all’intervento chirurgico nel 2011, ma di tale circostanza l’amministrazione non ha tenuto conto portando a ritenere fondata la contestazione relativa al difetto di istruttoria, poiché è stata omessa la considerazione di un dato che di per sé è astrattamente idoneo a giustificare il soggiorno in Italia. In relazione ai profili ostativi evidenziati nel provvedimento inerenti sia all’effettività dell’attività lavorativa, sia al possesso di redditi adeguati, la sentenza rileva che la valutazione dell’amministrazione risulta basata su dati parziali. In particolare, è vero che la ditta indicata dallo straniero come datrice di lavoro è stata cancellata dall’albo delle imprese artigiane nel 2006, ma l’Amministrazione ha omesso di considerare che la stessa ditta - secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita al giudizio - è stata successivamente riattivata ed ha continuato l’attività, utilizzando lavoratori dipendenti proprio nei periodi indicati dal ricorrente, sicché anche per il profilo in esame emerge il difetto dell’istruttoria svolta.

3. - Il Ministero appellante osserva che la sentenza ha sottovalutato gli esiti degli accertamenti compiuti dall’Amministrazione che hanno portato alla denuncia del datore di lavoro e di numerosi lavoratori extra comunitari per aver simulato rapporti di lavoro inesistenti e prodotto documentazione falsa. Infatti dalla visura camerale ordinaria della società Puliservice si evince che il numero degli addetti è pari a due dipendenti a fronte di un numero rilevante di stranieri denunciati per aver documentato di essere stati assunti nel 2011 da tale imprese. L’Amministrazione non dubita quindi che il signor -OMISSIS-, ha ottenuto in modo fraudolento il permesso di soggiorno revocato dal provvedimento impugnato. Quanto alle condizioni di salute non valutate dall’Amministrazione, la stessa quale appellante fa presente che tali condizioni non sono mai state sottoposte e valutate dall’Amministrazione. L’unico certificato medico che certifica la diagnosi di "neoformazione cerebellare asportata" è stato prodotto in allegato alla memoria prodotta in data 17 febbraio 2012, senza che l’amministrazione potesse ricavare da questo unico documento indicazioni utili di cui tener conto per il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno. Il provvedimento impugnato non è pertanto sotto nessun profilo viziato da carenza di istruttoria.

4. - Questa Sezione ha accolto la istanza cautelare per la sospensione della sentenza impugnata con la ordinanza n. 01620/2015 rilevando che le conclusioni a cui è pervenuto il TAR debbano essere confrontate in sede di merito, a breve termine, con l’argomentato appello proposto dall’Amministrazione, in ordine alla situazione di fatto relativa alla fittizietà o meno del rapporto di lavoro e richiedendo alla parte appellata elementi c circa l’effettiva situazione di lavoro, di reddito e di salute dello straniero.

5. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 2 luglio 2015.

6. - Il Collegio, considerata la ordinanza n. 1620 adottata da questa Sezione sul caso in esame il 16 aprile 2015, con la quale si sono richiesti alla parte appellata ulteriori elementi circa la effettiva situazione di lavoro , di reddito e di salute dello straniero interessato, prende atto della mancata presentazione della richiesta documentazione da parte dell’ appellato.

In questa situazione l’argomentato appello proposto dalla Amministrazione ribadisce la fittizietà della generalità dei rapporti di lavoro instaurati dall’azienda a cui fa riferimento la documentazione di lavoro presentato dal ricorrente in primo grado e attuale appellato. Quanto al suo stato di salute lamenta la scarsa e non tempestiva documentazione fornita dall’appellante, che è stato ritenuto tuttavia non rilevante dalla stessa Amministrazione almeno ai fini del provvedimento impugnato in primo grado salva presentazione di una diversa istanza.

Il Collegio condivide la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che l’Amministrazione si sia pronunciata tenendo conto di dati parziali rispetto a quelli di cui avrebbe dovuto tener conto sia in ordine alla situazione personale sia quanto alla vicenda dell’azienda interessata anche al fine di accertare se si tratti di rapporti fittizi di lavoro o di lavoro nero.

Pertanto, l’Amministrazione dovrà di nuovo pronunciarsi sul complessivo e compiuto quadro della situazione dello straniero interessato, quale è risultata nel corso del giudizio ed in particolare sulle sue condizioni di salute, non adeguatamente esaminate in occasione del provvedimento impugnato in primo grado, oltre che sui fatti sopravvenuti ai sensi della disposizione di cui all’art. 5, comma 5, primo periodo.

Con questa motivazione il Collegio respinge l’appello al solo fine di richiedere all’Amministrazione il riesame della intera vicenda se possibile sulla base di documentata e aggiornata istanza da parte della parte interessata.

7. - In relazione alle motivazioni solo procedurali del rigetto dell’appello dell’Amministrazione, le spese per il presente grado del giudizio devono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello dell’Amministrazione.

Spese compensate per il presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.