Giurisprudenza - CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 23 settembre 2015, n. 4469

Diniego rinnovo permesso di soggiorno

 

Fatto e diritto

 

1. Con decreto 25.2.2011 il Questore della Provincia di Cagliari, vista l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 2.9.2009 dall’immigrato senegalese meglio indicato i epigrafe., riteneva non significative le osservazioni formulate sul preavviso di rigetto e, quindi, negava al medesimo il rinnovo del permesso .

In particolare rilevava che a carico dell’interessato pendeva procedimento penale 02/2674 davanti al Tribunale penale di Savona per violazione della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e dell’art. 648 c.p. e che, oltre a segnalazioni varie- negli ultimi anni- per commercio di prodotti con segni falsi e decreti di condanna emessi nei suoi confronti sempre per le stesse violazioni negli anni 1997-1999 e 2001, poi, sotto altro nome, era stato anche condannato, sempre per violazione delle citate norme sulla tutela del diritto di autore e dell’art. 648 c.p., sia dal Tribunale penale di Lucca con sentenza emessa il 26.3.2009 (anche per lesioni personali), impugnata con appello del 7.9.2009, sia dal Tribunale Penale di Napoli. per fatto commesso a Napoli il 10.12.1999, con sentenza 24.9.2001, irrevocabile il 18.12.2001.

Avverso tale diniego il cittadino senegalese interessato ha proposto ricorso al TAR Sardegna (RG n.1081/2012), che con sentenza n.963/2013 lo ha respinto, spese compensate.

1.1.Avverso la sentenza TAR il cittadino senegalese ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone (con unico articolato motivo) l’annullamento, previa sospensione, per difetto di motivazione e di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Cagliari, che con atto di mera forma ha chiesto il rigetto dell’appello e, di poi, ha depositato la documentazione già prodotta innanzi al TAR Sardegna.

Con ordinanza cautelare n. 1598/2014 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza.

Il 28.5.2014 è stato depositato il decreto di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato con riguardo al giudizio di appello.

Alla pubblica udienza del 19.6.2014, udito il difensore presente per la parte appellata, la causa è passata in decisione.

2. L’appellante, con unico articolato motivo, chiede la riforma della sentenza TAR, che ha ritenuto legittimo il decreto del Questore di Cagliari, impugnato in primo grado, che ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata dall’immigrato nel 2009.

Il provvedimento sfavorevole viene censurato per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto, da un lato, ha fatto discendere automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla presenza di precedenti penali a carico dell’immigrato ricorrente, mentre, dall’altro, ha omesso qualsiasi valutazione e indagine sia sulla durata del soggiorno in Italia del medesimo sia sui legami familiari.

Il motivo di appello appare condivisibile

Infatti, in primo luogo, il Questore di Cagliari, ai fini dell’applicazione del divieto automatico di rinnovo del permesso di soggiorno all’immigrato di cui all’art. 4, comma 3, D.LGS. n. 286/1998, nel caso di specie, non poteva considerare come ostativa la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lucca, in quanto si trattava di sentenza non irrevocabile ( all’epoca del diniego 25.2.2011), essendo stata impugnata con appello proposto in data 7.9.2009 ( come riferisce lo stesso decreto di diniego).

2.1. In secondo luogo, poi, neanche la sentenza irrevocabile di condanna emessa da Tribunale Penale di Napoli il 24.9.2001 (sempre per commercio di merce contraffatta) poteva essere considerata ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno in questione, considerato che si tratta di una pronuncia su un fatto commesso a Napoli il 10.12.1999 e che è anteriore di circa dieci anni rispetto al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato nel febbraio 2011 .

Infatti, sul punto, il Collegio, conformandosi all’orientamento di questa Sezione (vedi Sez.III 7 aprile 2014, n. 1637 tra le varie), e tenendo conto della più recente giurisprudenza costituzionale, esclude che, in presenza di circostanze analoghe a quelle del caso in esame, la Questura possa negare il rinnovo del permesso di soggiorno all’immigrato, ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis DlGS n. 286/1998, in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo.

2.2. Analoga considerazione va fatta anche per i decreti penali di condanna emessi nei confronti del ricorrente, sotto altro nome, sempre a causa del possesso e del commercio di prodotti contraffatti : si tratta, infatti, di decreti penali adottati nel periodo 1997-2001, cioè in epoca molto anteriore al provvedimento impugnato.

2.3. Fatte queste precisazioni circa i criteri di applicazione della normativa ostativa richiamata dal decreto a sostegno del diniego impugnato, ne consegue che, nel caso di specie, nel febbraio 2011 non sussistevano i presupposti necessari per ritenere le due condanne sopra indicate ragioni automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno in capo al ricorrente.

Pertanto, una volta escluse ragioni ostative automatiche (al rinnovo del permesso di soggiorno), il Questore di Cagliari, nel caso specifico, avrebbe dovuto valutare discrezionalmente la pericolosità sociale concreta ed attuale dell’immigrato con riferimento sia alle condanne penali sopraindicate sia agli altri precedenti penali richiamati, cioè un risalente procedimento penale pendente presso il Tribunale di Alassio (sempre per violazione delle norme sulla merce contraffatta) e due segnalazioni alla autorità giudiziaria da parte delle FF.OO. di Alassio e di Genova ( per violazione di norme analoghe).

2.4. Invece, come si desume dalle premesse del diniego, il decreto non ha effettuato alcuna valutazione né della circostanza che l’immigrato è presente in Italia da circa 20 anni (nel decreto la data del primo permesso non è indicata) né della sua concreta ed effettiva pericolosità per la collettività né della sua situazione lavorativa né dei suoi legami familiari in Italia.

Infatti, quanto alla situazione lavorativa ed al giudizio di pericolosità, l’immigrato nei chiarimenti forniti alla Questura di Cagliari ( nota del 30.11.2010) faceva presente che le condanne a suo carico erano anteriori all’introduzione della fattispecie ostativa ad opera della c.d."legge Bossi-Fini" e precisava che, comunque, il 27.10.2010 aveva sottoscritto un regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato come domestico (a seguito di regolarizzazione presso lo sportello polifunzionale della provincia di Cagliari) con il sig. L. C., abitante a Genova, che, poi, lo aveva regolarmente iscritto all’INPS di Genova.

Inoltre, quanto alla valutazione della situazione familiare dell’immigrato, mentre il decreto non fa alcun riferimento alla medesima ed, analogamente, la Questura di Cagliari (nel rapporto trasmesso alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari) riferisce genericamente "non risultava che avesse in Italia legami familiari che permettessero di valutare l’opportunità di rilasciargli un permesso per famiglia", nell’appello, invece, il diniego viene censurato proprio per difetto di istruttoria in quanto l’immigrato asserisce di essere " legato da vincoli famigliari con parenti titolari di permesso di soggiorno" (circostanza, peraltro, non meglio precisata nei dettagli e neppure accennata nel ricorso di primo grado).

2.5. Dalle esposte argomentazioni, pertanto, emerge che, incorrendo nel difetto di motivazione e di istruttoria, la Questura di Cagliari ha omesso sia di valutare se l’immigrato, allo stato, risulti, in concreto ed attualmente, un soggetto idoneo a turbare la sicurezza del contesto socioeconomico di riferimento sia di comparare il quadro dei suoi precedenti penali con il radicamento del medesimo dopo circa 20 anni di permanenza nel territorio nazionale (anche alla luce degli elementi sopravvenuti quali la nuova occupazione dal novembre 2010, indicata nelle osservazioni procedimentali).

Quindi l’amministrazione, procederà al riesame dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, valutando gli ulteriori elementi, anche sopravvenuti o non dedotti in precedenza, che risulteranno a quel momento acquisiti, o per effetto dell’attività istruttoria della Questura, o per iniziativa dell’interessato (ci si riferisce in particolare alla situazione familiare).

Pertanto il diniego impugnato va annullato per difetto di motivazione e di istruttoria ed, in conseguenza, la Questura di Cagliari è tenuta ripronunciarsi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata dall’immigrato nel 2009, tenendo conto delle esposte argomentazioni .

3. In conclusione l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza TAR, il ricorso di primo grado va accolto con il conseguente annullamento del decreto della Questura di Cagliari 25.2.2011 ai fini del riesame.

Considerate le particolari caratteristiche della fattispecie e preso atto che l’appellante fruisce del patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del decreto del Questore di Cagliari impugnato ai fini del riesame.

Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.