Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI - Sentenza 14 settembre 2015, n. 1909

Tributi - TARSU - Cartella di pagamento - Notifica a messo servizio postale - Legittimità - Strutture alberghiere e ricettive - Aree non destinate ad uso abitativo e aree destinate ad unità abitative - Differenziazione tariffa - Sussiste

 

Fatto e diritto

 

II legale rappresentante della E. di C.P. e C. S.a.S» ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 5920090046592624 del Comune di Castro per TARSU 2008, comunicata da EQUITALIA Lecce S.p.A. l’1-12-2009.

Con tale ricorso, la società contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:

1) inesistenza della notifica poiché doveva essere notificalo tramite agente notificatore abilitato ed autorizzato, ai sensi dell’art. 26, 1 c., del D.P.R. n. 602/73, e non a mezzo del servizio postale direttamente;

2) privo della necessaria motivazione, ai sensi dell’art. 3 della L n. 241/1990 e degli artt 7, 1 c. e 17 della L. n. 212/2000;

3) per difetto di sottoscrizione.

La ricorrente eccepiva, altresì, l'illegittimità della tariffa applicata per contrasto con l’art. 68 del D.lgs. n. [§507§]/93, poiché il Comune di Castro, nel Regolamento Comunale, non aveva provveduto alla classificazione dei locali, raggruppando in un’unica categoria quelli con omogenea potenzialità di rifiuti, distinguendo i locali adibiti ad abitazione dagli alberghi ed applicando a questi ultimi una tariffa superiore.

Per cui, la ricorrente proseguiva chiedendo la disapplicazione del provvedimento comunale n. 30 del 29-2-2008, con cui il Comune di Castro aveva determinato la tariffa TARSU per l’anno 2008, in violazione dell’art. 68 del D.lgs. n. 507/93 ed in subordine chiedeva la riliquidazione della tassa eventualmente dovuta applicando la tariffa prevista per le abitazioni private.

In estremo subordine, la ricorrente chiedeva la riliquidazione della tassa distinguendo la superficie adibita ad unità abitativa dal resto, in base all’effettiva attitudine a produrre rifiuti, EQUITALIA LECCE S.p.A. si costituiva in giudizio e formulava le seguenti controdeduzioni;

1) il procedimento notificatore era stato regolarmente eseguito nel rispetto delle norme di legge e comunque l’eventuale irregolarità era stata sanata con la rituale costituzione della parte nel giudizio;

2) per il difetto di sottoscrizione l’art. 25 del D.P.R, n. 602/73 non prevede la necessità della sottoscrizione;

3) per le altre motivazioni e richieste della società contribuente, eccepiva l’assoluto difetto di legittimazione passiva, poiché come semplice incaricato dall’esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non aveva titolo né ragioni per entrare nel merito del gravame.

Il Comune di Castro presentava delle controdeduzioni con le quali, tra l’altro, osservava che la cartella impugnata era motivata perché conteneva gli elementi costitutivi e, comunque, era stata preceduta da un avviso di pagamento contenente gli stessi elementi della cartella.

Il Comune rilevava, altresì, che la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale non ne determinava la nullità, perché non era un requisito essenziale dell'atto.

Inoltre, il Comune evidenziava che il regolamento TARSU era stato adottato in conformità a quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 507/93 il quale prevedeva che l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie fosse effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto in linea di massima di alcuni gruppi di attività o di utilizzazione.

E tale indicazione di massima dei gruppi di attività appartenenti alla medesima area di potenzialità di rifiuti, proseguiva il Comune, non essendo tassativa, era modificabile in base all’articolazione definitiva delle categorie che era effettuata in applicazione dell’art. 65, a norma del quale la tassa poteva essere commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e nelle aree in base al tipo di uso cui sono destinati e al costo di smaltimento.

Per cui, precisava il Comune, la differenziazione delle tariffe prevista per le abitazioni e gli alberghi appariva equa, oltre che legittima, poiché l’attività svolta in un luogo aperto al pubblico ha una potenzialità di produrre rifiuti maggiore di quella svolta su un’area privata, e, conseguentemente, la relativa tassazione doveva essere rapportata alla maggiore produzione di rifiuti.

La Commissione Tributaria adita, con decisione n, 436-02-2010 del 22-6-2010, accoglieva il ricorso e, per effetto, annullava la cartella impugnata.

Spese compensate.

Avverso tale sentenza, ricorreva in appello il Comune di Castro.

La società E. si costituiva in giudizio e controdeduceva chiedendo, preliminarmente, la riunione del presente giudizio, con altri tre appellati sempre dal Comune di Castro per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Inoltre, e sempre preliminarmente, l’appellato eccepiva l'inammissibilità dell’appello per apparente critica della sentenza impugnata.

Anche EQUITALIA LECCE S.p.A. ricorreva in appello e successivamente presentava una memoria illustrativa.

All’odierna udienza di discussione, tutte le parti costituite nei due giudizi riuniti, con ordinanza di riunione di cui al procedimento 167/11, per connessione totale, si riportano integralmente agli scritti difensivi in atti.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente, questo Collegio ritiene che non è accoglibile l'eccezione dell’appellato relativa alla richiesta di inammissibilità dell’atto di appello per apparente critica della sentenza impugnata.

Infatti, l’atto di appello contiene l’indicazione di specifici motivi di impugnazione che consentono non solo di individuare le questioni costituenti l’oggetto e l’ambito del riesame, richiesti al giudice di secondo grado ma, anche, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, di identificare le ragioni per cui se ne invoca la riforma.

II Collegio, invece, ritiene di accogliere quanto sostenuto dal Comune di Castro e da EQUITALIA LECCE S.p.A. in merito alla regolarità e legittimità della notifica della cartella di pagamento impugnata.

Infatti, la disposizione dell’art. 26 c. 1 del D.P.R. n, 602/73 nel testo risultante dalle modificazioni intervenute per l’effetto dell’art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999 e dall’art 1 del D.Lgs. n. 193/2001 deve essere interpretata nel senso che alla notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento possa procedere anche il Concessionario della riscossione poiché la notificazione è pur sempre eseguita dall'agente postale secondo le forme garantiste di cui alla legge n. 890/1982 e del D.P.R. n. 655/82.

Per cui, il ricorso da parte del Concessionario a tale forma di notificazione non arreca nessun sostanziale vulnus alle garanzie di sicurezza in ordine ai suoi esiti.

Inoltre, l’avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica e costituisce il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale fa consegna è stata effettuata.

Peraltro, in applicazione dell’artt. 156 c. 3 del C.p.c. la nullità della cartella di pagamento non può essere invocata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, salvaguardando il diritto di difesa del contribuente.

La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita ed, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell’ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia detratto a persona ed in luogo aventi qualche riferimento con il destinatario della notificazione.

La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare.

La notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo. (Cassazione Civile S.S. U.U. 25 giugno 2012 n. 10503), come nel caso di specie.

In conseguenza del raccoglimento del motivo relativo alla validità della notificazione della cartella dì pagamento impugnata, il Collegio deve procedere a valutare e decidere il merito dì controversia, innanzitutto, questo Collegio ritiene che la cartella impugnata non può considerarsi immotivata poiché adempie all’obbligo di motivazione, in quanto l’amministrazione aveva posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur.

Relativamente all'eccezione formulata sempre dalla società, riguardante il difetto di sottoscrizione, questo Collegio ritiene che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non ne comporta la nullità poiché l’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede il requisito della sottoscrizione e, conseguentemente l’atto che ne è privo non può essere considerato giuridicamente invalido.

In merito alla tassazione delle aree, il Comune ricorrente sostiene la correttezza dalla tariffa adottata con la determinazione della Giunta Comunale, poiché rispettosa di quanto previsto dal citato art. 68 del D.Lgs. 507/93.

Tale norma, al comma 2, detta delle direttive di massima agli enti locali in relazione alla tariffazione dei gruppi di attività o di utilizzazione.

Secondo la tesi prospettata dall’Ente, nulla vieterebbe agli organi comunali di adottare tariffe differenziate tra case ed esercizi alberghieri o case vacanze.

Tuttavia l’espressione "in linea di massima" induce a ritenere che una significativa differenziazione delle tariffe, ai fini del controllo di legittimità, vada adeguatamente motivata.

In assenza di tanto, come nel caso di specie, dove dagli atti del processo non si rileva che l’ente abbia proceduto a chiarire i motivi della differenziazione operata tra case ed esercizi alberghieri, si deve ritenere che, proprio sotto il profilo della mancata giustificazione che sottende alla loro assimilazione, possa essere disapplicato il regolamento che collochi gli immobili in questione in equivalenti categorie tariffarie.

In altre parole, il Collegio ritiene che (a maggiore capacità di produrre rifiuti delle aziende alberghiere (o delle strutture ad esse assimilate) o di parti di esse, alla luce della "omologazione" di massima di cui all’art 68, deve essere adeguatamente motivata in quanto vi sono aree molto vaste di strutture alberghiere che non sono produttive di rifiuti (CTR Firenze sezione 22 sentenza 23-22-03), mentre altre lo sono di piu.

E’ indicativo, a tale proposito, il paradigma previsto dal c.d. Decreto Ronchi ove si evidenzia come le diverse tipologie di attività implichino una diversa potenzialità a produrre rifiuti solidi.

Se si considera, d’altra parte, che per il regolamento comunale l’intera superficie alberghiera viene tassata - ivi compresi gli spazi liberi di cui le strutture ricettive sono generalmente dotate - si evidenzia tutta l'illogicità di una quantificazione del tributo arbitraria che occulta una tassazione del tutto iniqua.

Le conclusioni alle quali si è giunti, d'altra parte, appaiono recepite anche dallo stesso Comune appellante, il quale, per gli anni successivi a quello oggetto dell’imposizione contestata, ha recepito quanto appena indicato; ed infatti, l’Ente Comunale, nella deliberazione di Giunta n. 50 del 10/4/2009, riguardante la determinazione della TARSU per l’anno 2009, nella categoria 5, ha individuato una diversa tariffazione per gli alberghi, i collegi, i convitti, i seminari, le pensioni e le aree adibite a campeggi nel caso in cui dovesse tassarsi la superficie adibita ad unità abitativa (€ 1,56/mq., categoria 5/a), ovvero dovesse tassarsi la superficie adibita a ristorazione (€ 6,00/mq..categoria 5/b).

In sostanza, quindi, appare legittima la tassazione delle aree non destinate ad uso abitativo disponendo la riliquidazione della tassa per quelle aree destinate ad unità abitative.

Considerata la particolarità della controversia e tenuto conto delle questioni interpretative indicate, il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Commissione, accoglie parzialmente l’appello dell'ufficio e, in riforma della impugnata sentenza, dichiara legittima, per quanto di ragione, la pretesa impositiva.

Spese compensate.