Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI - Sentenza 14 settembre 2015, n. 1938

Tributi - ICI - Area fabbricabile - Rettifica valori dichiarati - Perizia CTU - Assenza di una azione cosciente e volontaria, dolosa o colposa - Situazione di obiettiva incertezza sul valore venale dei terreni - Disapplicazione sanzioni

 

Svolgimento del processo

 

La E. Srl ha impugnato la sentenza n. 376/1/11 del 9.5.2011 della CTP di Lecce la quale, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Società contro l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2003 emesso dal Comune di Lecce a rettifica dei valori dichiarati dalla contribuente in relazione all'area fabbricabile sita nel Comune di Lecce, tipizzata dal Piano regolatore D1, ha così statuito: "dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla valutazione del lotto 128; in parziale accoglimento del ricorso, determina i valori relativi ai lotti 124 e 125 nelle misure indicate dal ctu nella propria consulenza Spese compensate".

Deduce la Società: 1) difetto di motivazione della sentenza essendo formulata in termini di mera adesione al contenuto della tesi del Comune; 2) illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.32 del Dlgs 546/92 non avendo la Commissione tenuto conto delle osservazioni contenute nella controperizia depositata nei termini dalla società ricorrente; 3) illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata nel merito la pretesa impositiva, 4) illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la decadenza dell'Ente impositore dal potere di notificare l'accertamento in rettifica; 5) illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha disposto la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione; 6) illegittimità della sentenza nella parte in cui, relativamente alle sanzioni, non ha disposto l'applicabilità dell'istituto della continuazione, ovvero la non applicabilità delle sanzioni. Conclude per l'annullamento totale dell'atto impugnato, in via subordinata chiede ridursi l'ammontare delle somme dovute, in estremo subordine, ritenersi non applicabili le relative sanzioni. Con condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.

Resiste il Comune di Lecce con controdeduzioni del 15.5.2015 a mezzo delle quali contesta le avverse ragioni e argomentazioni di cui ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.

Alla odierna udienza pubblica sono comparsi per il contribuente l'Avv. M.V. e per il Comune il Dott. P.E. i quali si riportano ai rispettivi scritti difensivi.

La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.

 

Motivi della decisione

 

L'appello della Società è parzialmente fondato e, pertanto, merita l'accoglimento per quanto di ragione.

Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale la Società lamenta un difetto di motivazione della sentenza, giacché i primi giudici, hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico argomentativo che hanno condotto verso la statuizione finale, ancorché adesiva alle tesi difensive del Comune opposto.

I primi giudici, per vero, hanno spiegato i motivi per cui hanno ritenuto di rigettare la dedotta eccezione di decadenza dall'azione di accertamento, nonché l'eccepito difetto di motivazione dell'atto opposto Essi, inoltre, hanno motivato sufficientemente l'adesione alle conclusioni peritali del CTU, disattendendo le contrarie osservazioni della Società.

In relazione al primo (infondato) motivo, infatti, devesi confermare la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento alla stregua della intervenuta modifica dell'art. 11 del Dlgs n. 504/92 ad opera dell'art. 1, comma 161, della legge 296/06, in forza della quale "gli avvisi di rettifica devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Nel caso, trattandosi dell'annualità 2003, il relativo termine spirava il 31.12.2007. Ne consegue la piena operatività della proroga dei termini ai sensi del citato art. 1 comma 171, versandosi in fattispecie di rapporto pendente alla data di entrata in vigore della citata legge 296/06 (1.1.2007).

Del pari privo di fondamento è il dedotto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, contenendo esso tutti gli elementi di fatto e di diritto utili e sufficienti ad esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, come in effetti esercitato.

Devesi, infine, concordare con le considerazioni svolte dai primi giudici in ordine alle conclusioni contenute nella disposta CTU, (che altrimenti resterebbe vanificata) non potendosi annettere alcuna rilevanza alla perizia di parte, siccome irritualmente presentata ex post al di fuori di qualsivoglia minimo contraddittorio con le parti coinvolte. Peraltro i rilievi in essa formulati, in linea di massima, ripetono quelli già prospettati nell'ambito della espletata CTU e puntualmente considerati dal Perito officiato , il quale, in relazione ai lotti 124 e 125 ha espressamente osservato: " per i suddetti lotti, la valutazione espressa contrasta con quanto stimato dal CTP, proprio per il metodo utilizzato nella valutazione dei terreni basata unicamente sui vincoli imposti e sulla frammentazione dei lotti legata ai suddetti vincoli, non tenendo conto che la possibilità edificatoria del lotto, nonostante i vincoli, sussiste ancora venendo solo limitata la "libertà" edificatoria e quindi la localizzazione dei possibili fabbricati nell'ambito del lotto stesso. Nella valutazione si è tenuto conto del differente livello di edificabilità delle parti componenti il terreno, ma non delle potenzialità edificatorie comunque garantite, si è comunque tenuto in debito conto che la presenza dell'elettrodotto influirà certamente sulla progettualità, limitandone come già detto la libertà. Il valore attribuito risulta quindi inferiore a quello che avrebbero avuto i lotti 124 e 21125 se non fossero stati interessati dalla servitù di elettrodotto e di poco superiore al valore a mq, concordemente attribuito dalle parti e confermato dal sottoscritto, per il lotto 128, ubicato in posizione decisamente più svantaggiosa rispetto ai lotti 124 e 125".

Dalle su riportate conclusioni risulta evidente che il Perito non solo ha preso in considerazione i rilievi critici mossi dal CTP, ma li ha, altresì, valutati positivamente in favore della Società attribuendo ai lotti interessati un valore inferiore a quello che avrebbero avuto in assenza della servitù di elettrodotto.

Merita, invece, accoglimento la richiesta di non applicazione delle irrogate sanzioni, ravvisando il Collegio nella condotta della Società il difetto dell'elemento psicologico, ovvero l'assenza di una azione cosciente e volontaria, dolosa o colposa, ex art. 5 del Dlgs n. 472/97, stante la situazione di obiettiva incertezza sul valore venale dei terreni de quibus, come confermato anche dalla espletata CTU che ha indotto il Comune a ridimensionare la propria pretesa sia con riferimento al lotto 128 per il quale è stata dichiarata la cessata materia del contendere, sia per i lotti 124 e 125 il cui valore attribuito dal perito, avallato dal primo giudice e accettato dall'Ente Comunale, risulta inferiore a quello originariamente assunto a fondamento del provvedimento opposto.

Ne consegue la illegittimità delle sanzioni irrogate, con conferma nel resto della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

 

P.Q.M.

 

In riforma della impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'appello dichiarando non dovute le irrogate sanzioni. Conferma nel resto. Spese compensate.