Prassi - INPS - Messaggio 18 settembre 2015, n. 5805

Chiarimenti in materia di riproporzionamento del beneficio di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 nei casi di part-time.

 

A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto ministeriale del 28 ottobre 2014 e dalla successiva circolare INPS n. 169 del 16 dicembre 2014, concernenti nuove modalità di erogazione del beneficio di cui in oggetto, sono pervenute da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto richieste di chiarimenti relative al contenuto del messaggio Hermes n. 17400 del 30 ottobre 2013 per i casi di cessazione o modifica dei rapporti lavorativi delle madri beneficiarie relativamente agli aspetti innovati. Nei paragrafi successivi verranno illustrate le opportune precisazioni.

 

1.Cessazione o modificazione del rapporto lavorativo.

In via preliminare si ribadisce quanto già chiarito nel citato messaggio Hermes 17400/2013, in merito alle modalità di calcolo dell’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, per i casi di cessazione o modificazione del rapporto di lavoro.

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 28/10/2014, si precisa che il termine iniziale del suddetto intervallo di tempo coincide con la data di presentazione della domanda.

L’art. 1 del citato decreto dispone la facoltà di presentare domanda di beneficio per le madri lavoratrici che abbiano terminato il periodo di congedo di maternità e siano negli undici mesi successivi allo stesso, da ciò ne consegue che non sono più attuali i termini iniziali individuati nei punti 1 e 2 del menzionato messaggio, mentre restano invariati i termini finali ivi indicati.

Pertanto, il nuovo termine coincide con la data di presentazione della domanda, mentre il termine finale con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato, ovvero con il giorno di modifica del rapporto lavorativo.

 

Esempio:

Se la data di presentazione della domanda è il 12 gennaio 2015 e la data di cessazione del rapporto di lavoro è il 12 marzo 2015, alla madre lavoratrice richiedente dovranno essere riconosciuti 2 mesi di beneficio, a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo (ultimo giorno lavorato).

 

2.Modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Per quanto concerne l’individuazione del periodo teorico di beneficio concedibile, il termine iniziale del periodo dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda, mentre il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. In tal modo, è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano essere erogati pienamente e quanti, invece, debbano essere riconosciuti in maniera riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo.

A tal proposito si precisa che il computo del periodo teorico deve essere effettuato secondo le regole ordinarie di cui al punto 14.2 dell’allegato 1 della circolare n. 17 del 26 gennaio 1982. Pertanto nell’ipotesi in cui, alla data di modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa. Al contrario, nel caso in cui il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall’avvenuta variazione del rapporto lavorativo.

Esempio 1): madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 6 mesi di beneficio, in virtù di domanda presentata il 12 gennaio 2015, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 28 aprile 2015: dal 13 gennaio al 28 aprile = 3 mesi e 16 giorni. Considerato che 16 è maggiore di 15 la madre ha diritto a 4 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.

Esempio 2): madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 5 mesi di beneficio, in virtù di domanda presentata il 12 gennaio 2015, con modifica del proprio rapporto di lavoro da part-time a full-time in data 27 aprile:

dal 13 gennaio al 27 aprile = 3 mesi e 15 giorni.

Considerato che il numero di giorni eccedenti i mesi interi è pari a 15, la madre ha diritto a 3 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time ed a 2 mesi di beneficio intero.

È necessario, comunque, precisare che, data l’esiguità dei casi in oggetto, non si è ritenuto di implementare modifiche alla procedura informatica "Gestione Bonus Infanzia" per cui, nei casi in cui occorra differenziare più valori percentuali di part-time relativi a differenti mesi di beneficio, è necessario procedere con l'inserimento di un unico valore percentuale. Si dovrà effettuare una media matematica dei diversi valori percentuali e procedere sempre ad un arrotondamento in eccesso di tale valore, al fine di non pregiudicare il diritto delle madri lavoratrici.

AI fine di esplicitare quanto sopra esposto si forniscono i seguenti esempi pratici:

- caso di madre lavoratrice con un solo rapporto lavorativo a tempo parziale, che abbia diritto a 6 mesi di beneficio, di cui 2 da riproporzionare al 60% e 4 mesi al 77%:

60%x2mesi=120%

77%x4mesi=308%

(308%+120%)/6mesi=71,33% che arrotondato in eccesso = 72%

 

- caso di madre lavoratrice con due (o più) rapporti lavorativi a tempo parziale, che abbia diritto a 5 mesi di beneficio, di cui un rapporto al 56% per tutti i 5 mesi e l’altro al 31% per 1 mese ed al 27% per i restanti 4:

lavoro A)

56%x5mesi=280%

lavoro B)

27%x4mesi=108%

31%x1mese=31%

Lavoro A)+B)

(31%+108%+280%)/5mesi=83,8% che arrotondato in eccesso = 84%

 

Una volta effettuati gli arrotondamenti l’operatore dovrà inserire il valore percentuale nella procedura che opererà il riproporzionamento dell’importo o del numero di voucher da erogare alla madre lavoratrice in funzione del numero di mesi concessi.