Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 settembre 2015, n. 18298

Tributi - Cartella di pagamento - Rettifica dichiarazione ex artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72 - Preventiva comunicazione di irregolarità - Mancanza - Nullità della cartella - Esclusione - Obbligo di contraddittorio solo nei casi di incertezza

 

In fatto

 

Nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte della P.E B. s.r.l. di cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36 bis d.p.r. n. 600/73 e 54 bis d.p.r. 633/72 portante addizionali regionali, Irpef ed Irap relative all’anno di imposta 2005, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe e ad integrale riforma della sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, rigettava i ricorsi proposti avverso gli atti impositivi.

In particolare, il Giudice di appello - dato atto che la Società contribuente aveva invocato la nullità della cartella perché "non preceduta dalla comunicatone dell’esito della liquidatone di cui all’art. 36 bis d.p.r. 600/73 che avrebbe consentito alla contribuente di fornire gli eventuali chiarimenti" - ha ritenuto che la sanzione di nullità prevista dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente è comminabile alla duplice condizione che sorgano dubbi o incertezze in ordine al contenuto della dichiarazione e che le dette incertezze si riferiscano ad aspetti rilevanti della dichiarazione.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso, su unico motivo, resistito con controricorso dall’Agenzia delle Entrate.

 

In diritto

 

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 5 della legge n. 212 del 27/7/2000 laddove la C.T.R. aveva escluso la nullità della cartella emessa ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 malgrado nello stesso atto impositivo, fossero stati riportati, quale sintomo della sua obbligatorietà gli estremi della comunicazione di irregolarità che, però, non era mai pervenuta ad essa contribuente.

2. La censura è infondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte (correttamente richiamata dalla sentenza impugnata): "in tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso "(ex multis, di recente, Sentenza n. 8342/2012; id. n. 15584/2014).

3. La sentenza impugnata - la quale, peraltro, ha evidenziato che la contribuente in sede di impugnazione non aveva fatto riferimento ad alcuna incertezza in ordine al contenuto della dichiarazione e né che detta incertezza avesse avuto ad oggetto aspetti rilevanti della dichiarazione - appare in linea con i superiori principi onde non merita censura.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente soccombente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese che si liquidano in complessivi euro 2.800 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.