Prassi - INPS - Messaggio 18 settembre 2015, n. 5810

Circolare n. 107 del 27 maggio 2015 - D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 - Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Limiti massimi di concessione del trattamento di CIG in deroga - Chiarimenti e istruzioni operative

 

Il Decreto Interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, nel disciplinare i criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, all’art. 2, commi 9 e 10, ha previsto limiti di durata massima del trattamento di cassa integrazione in deroga in relazione a ciascuna unità produttiva coinvolta, considerando tutti i periodi di concessione di integrazione salariale in deroga e/o proroga.

In particolare i limiti temporali massimi di concessione indicati dal decreto in argomento sono pari a 11 mesi nell’arco dell’annualità 2014 e a 5 mesi nell’arco dell’annualità 2015.

Al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti temporali è stato necessario implementare una nuova funzione di controllo della durata massima di intervento di integrazione salariale nella procedura di gestione dei provvedimenti concessori "Sistema Unico".

In particolare, dal momento che la prestazione di cassa integrazione è istituzionalmente espressa in settimane la procedura "Sistema Unico", ha necessariamente convertito il periodo previsto in settimane; di conseguenza il limite degli 11 mesi è pari a 48 settimane e il limite dei 5 mesi è pari a 22 settimane.

Considerato quanto sopra esposto, poiché l’articolazione delle settimane cambia in funzione dei periodi di intervento richiesti, laddove la procedura stessa rilevi il superamento teorico del limite calcolato in settimane, potrebbe generarsi un "blocco delle autorizzazioni", anche nel caso in cui non sia stato superato il limite massimo di mensilità previsto dal decreto in argomento.

Di conseguenza le Direzioni Regionali dovranno verificare che l’insieme dei periodi concessi dalla Regione non superi i limiti temporali previsti dal decreto in argomento (11 mesi nell’arco dell’annualità 2014 e 5 mesi nell’arco dell’annualità 2015), e che, a prescindere dal computo delle settimane, l’insieme dei periodi indicati in domanda sia comunque conforme a quanto disposto dal decreto riguardo al limite mensile.

In tal caso le Direzioni stesse inoltreranno richiesta di sblocco alla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, e per conoscenza alla scrivente Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, ai seguenti indirizzi e-mail: SistemaUnico.PSR@inps.it, massimo.colasurdo@inps.it.

La richiesta deve contenere specifica indicazione della matricola aziendale, del codice dell’Unità Produttiva e del numero identificativo della domanda.

Qualora al contrario, dovesse risultare che la domanda bloccata si riferisca ad un provvedimento concessorio della Regione che superi complessivamente i limiti massimi concedibili, la Direzione Regionale provvederà ad effettuare la segnalazione alla Regione, come da indicazioni previste in circolare n. 107 del 27 maggio 2015, per consentire alla stessa le opportune valutazione e i conseguenti provvedimenti.