Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 settembre 2015, n. 18231

Lavoro - Ex dipendenti regionali - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Computo nella base di calcolo dell’indennità di struttura

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del locale Tribunale, ha respinto la domanda di B.G. ed altri litisconsorti, tutti ex dipendenti regionali, diretta ad ottenere la condanna della Regione Calabria alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio con il computo nella base di calcolo dell'indennità di struttura.

La Corte territoriale ha ritenuto che la legge n. 152 del 1968 avesse delimitato in modo vincolante (art. 11, comma 5) gli emolumenti utili per il calcolo dell'indennità premio di servizio, così da non consentirne l'estensione ad altre componenti, pure costituenti parte del globale trattamento retributivo.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso B.P., G.G. e M.G. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Regione Calabria, che ha proposto ricorso incidentale condizionato. L'INPDAP si è costituito con controricorso. La Regione Calabria ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunciano vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto che nella fattispecie fosse applicabile la disciplina del TFR come regolata dalla legge n. 297 del 1982, per poi contraddittoriamente richiamare la legge n. 158 del 1962, che all'art. 11, comma 5, detta un elenco tassativo delle voci che possono essere incluse nel trattamento di fine servizio.

Il motivo è infondato. La contraddizione denunciata non si ravvisa, atteso che la Corte di appello ha ritenuto che i ricorrenti non fossero assoggettabili alla disciplina di cui alla legge n. 297 del 1982. Infatti, ha osservato che i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 conservano il diritto al trattamento di fine servizio e per gli stessi dipendenti, sia occupati alla data del 31 dicembre 1995, sia assunti tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, era prevista la facoltà di optare per il TFR; pertanto, nella specie, trovava applicazione il trattamento di fine servizio di cui alla legge n 152 del 1968, in quanto gli appellati erano già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 e non avevano optato per il trattamento di fine rapporto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione della legge regionale istitutiva della indennità di struttura e si formula un quesito del seguente tenore: "...se il Giudice di merito ritenendo applicabile una norma astratta alla fattispecie concreta che gli viene sottoposta, ai fini della corretta interpretazione della norma stessa, possa fermarsi all'adozione del solo criterio letterale della norma o per contro, detta disamina debba essere altresì estesa a verificare la rispondenza della norma con la fattispecie concreta e dunque nella fattispecie in esame se, mutatis mutandis, si possa affermare la natura accessoria dell'indennità di struttura partendo dal contenuto delle norme ovvero se possa giungersi a diverso avviso privilegiando la fase dell'esecuzione contrattuale".

Il quesito di diritto è del tutto inidoneo, in quanto astratto e privo di specifico riferimento alla fattispecie (Cass. n. 3530 del 2012 e n. 14010 del 2014).

Il motivo è comunque inammissibile, perché inconferente (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.) rispetto alla sentenza impugnata. Esso verte su una presunta errata interpretazione della natura dell'emolumento, che si assume avere carattere fisso e continuativo, ma non censura la ratio deciderteli su cui la sentenza si fonda.

Questa ha correttamente applicato la disciplina di cui alla L. n. 152 del 1968, che, all'art. 4, dispone che l'indennità premio di servizio è "pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80% ai sensi del successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto"; il successivo art. 11, intitolato "misura del contributo previdenziale", dispone, al comma 1, che "il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito a decorrere dal primo marzo 1966, nella misura del cinque per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'ottanta per cento..."; la determinazione della retribuzione contributiva è fissata dal quarto comma dello stesso art. 11, ove si stabilisce che la retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso.

Secondo consolidato orientamento della Sezione Lavoro della Corte (cfr., Cass. n.18999/2010, nonché ex plurimis, Cass. n. 10160/2001; 681/2003; 9901/2003; 15906/2004), per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva, alla quale si commisura l'indennità premio di servizio, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come esclusivi componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.

Come argomentato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che ebbero a comporre un precedente contrasto di orientamenti in materia (cfr. Cass., S.U., n. 3673 del 1997), se la norma di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 11, non fosse improntata ad una ratio negativa dell'onnicomprensività, ossia se con la menzione di stipendio e salario si fosse inteso designare il complessivo trattamento retributivo del lavoratore, ingiustificata ed incoerente risulterebbe la specifica menzione degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura come elementi dello stipendio o del salario da ricondurre nell'ambito della retribuzione contributiva. La circostanza che il legislatore del 1968 abbia avvertito l'esigenza di includere nello stipendio o nel salario, da valere quale "retribuzione contributiva" utile al computo dell'indennità premio di servizio, soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventi carattere indubbiamente retributivo, significa esclusione dallo stipendio o salario, ai fini anzidetti (ossia dalla retribuzione contributiva), di ogni altra voce del trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente menzionata.

In conclusione, va respinto il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, poste a carico del soccombente, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna i lavoratori ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida, in favore dell'INPDAP e della Regione Calabria, in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti.