Giurisprudenza - TRIBUNALE DI GENOVA - Sentenza 08 settembre 2015, n. 750

Pubblico impiego - Accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Insegnamento - Divieto di discriminazione - Ricostruzione della carriera

 

Conclusioni per la ricorrente: previa in via pregiudiziale eventuale proposizione della questione risolutiva della controversia alla Corte di Giustizia, nel merito si chiede di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici sia a fini economici dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, o conseguente collocazione nella posizione maturata e condanna alla corresponsione delle differenze retributive dovute, quantificate in € 2858,38 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo o alla somma meglio vista, con vittoria di spese e distrazione.

Conclusioni per il Ministero resistente si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, nel merito respingendolo, dichiarando in ogni caso l’intervenuta prescrizione con vittoria di spese

 

Motivi della decisione

 

Con ricorso depositato il 14.11.2014 C.D. premesso di essere dal 1997 docente di ruolo della scuola secondaria di II grado, area disciplinare A60, per lungo e precedente tempo, avendo conseguito l’abilitazione nell’anno 1983 in forza di una lunga serie di contratti a tempo determinato, indicati nel propspetto di cui al ricorso, ha sostenuto che tali assunzioni direttamente riferibili al Ministero, non fossero certo dettate da esigenze lavoarative eccezionali e temporanee, ma istituzionali ordinarie, immutate e costanti nel tempo, destinate a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche su posti vacanti, prestati con continuità e durata.

Ciò premesso la ricorrente ha lamentato la mancata percezione, durante il periodo di lavoro precario, dogli scatti stipendiali del 2,50% normativamente previsti dall’art. 53 L. 312/80 anche con riferimento al personale non di ruolo, essendo sempre stato mantenuto il livello stipendiale di ingresso, e la mancata ricostituzione integrale della carriera dopo l’immissione in ruolo, effettuata senza tener conto dei servizi pie ruolo prestati, anche in questo caso in violazione della normativa vigente, essendo stato riconosciuto ai fini giuridici ed economici solo un periodo di 9 anni a fronte dei 14 anni di servizio complessivamente prestati, come da decreto di ricostruzione di carriera del dirigente scolastico prot n A02186 del gennaio 2008.

Ricostruendo quindi il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, anche comunitario, la ricorrente ha concluso come in epigrafe, con radicale opposizione del Ministero resistente, costituitosi in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo avvenuta la assunzione in ruolo nel 1997 e quindi prima della privatizzazione, l’intervenuta prescrizione del diritto all’inquadramento richiesto e alle differenze asseritamente maturate per il periodo antecedente ai cinque anni prima della presentazione del ricorso.

Alla luce della trattazione complessivamente svolta il ricorso proposto è risultato fondato e va pertanto accolto Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Istituto, in quanto non comparso e non costituito pur ritualmente citato.

Deve fin d’ora però precisarsi che le domande, genericamente proposte nei confronti dell’amministrazione convenuta, devono accogliersi solo nei confronti del Ministero resistente, in quanto, come anche indicato da parte ricorrente, solo quest’ultimo può intendersi quale datore di lavoro della docente ed unico, fondato, pertanto, destinatario, delle sue pretese.

Ciò premesso e in via pregiudiziale, l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente, alla luce della prospettazione delle difese e domande altoree, risulta infondata e va, pertanto, disattesa.

La ricorrente ha infatti nel caso contestato la ricostruzione di carriera nei termini limitativi riferiti, di cui ad un decreto del gennaio 2008 (cfr doc 5 prod di parte ricorrente), vantando pretese economiche riferite come dipendenti dal ritenuto, erroneo , inquadramento stipendiale avvenuto con riferimento all’anno scolastico 2009/2010. Il fatto generatore della lesione, anche economica lamentata dalla ricorrente, al quale si ritiene doversi riferire per inquadrare la questione, risulta quindi collocato in un momento che esclude radicalmente la necessaria cognizione del giudice amministrativo sostenuta da parte resistente.

Anche nel merito, le pretese della ricorrente, come premesso, sono risultate fondate, nella premessa che tutti i presupposti di fatto, con particolare riguardo al percorso scolastico relativo alla ricorrente, risultano documentati e/o comunque incontestati fra le parti.

Preliminarmente e sul punto, si rileva come le difese apprestate da parte resistente si sono in gran parte concentrate sulla questione relativa alla eventuale richiesta di trasformazione dei contratti a termine conclusi tra le parti in contratti a tempo indeterminato previa relativa conversione.

A riguardo, deve rilevarsi come la ricorrente non abbia formulato alcuna domanda in tal senso, come chiaramente si evince dal tenore del ricorso e dalle domande proposte in sede di conclusioni.

Unica e centrale questione di interesse per la controversia è quindi quella relativa al mancato riconoscimento, della progressione professionale economica della ricorrente prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto della anzianità di servizio maturata in ragione anche dei servizi non di ruolo per lunghissimo tempo prestati, questione che prescinde totalmente da ogni profilo relativo alla validità o meno del termine apposto ai precedenti contratti e alla tutela a ciò conseguente, riguardando esclusivamente il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 CLÌ, e al relativo accordo quadro europeo alla stessa allegato. Tale accordo, sia quale principio generale, sia specificamente ( cfr in particolare la clausola sub 4) codifica espressamente il principio di non discriminazione con riferimento alle condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, facendo salva la disparità di trattamento solo qualora vi siano comprovate ragioni oggettive nella differenziazione, riguardando tali affermazioni sia il settore pubblico, sia il settore privato, come ribadito anche dalla giurisprudenza costante intervenuta su tali profili.

E’ necessario quindi chiedersi se, la normativa italiana sia giustificata nel diverso e deteriore trattamento applicato, verificando se le ragioni oggettive di differenziazione rispetto alla disciplina comunitaria, possano dirsi nella fattispecie, sussistenti.

Tali ragioni, come nuovamente precisato e in più occasioni dalla Corte di Giustizia nel decennio che precede, devono trovare supporto in elementi precisi e concreti, caratterizzanti l’impiego pubblico rispetto a quello privato, idonei a qualificare la differenziazione necessaria per gli obiettivi perseguiti in relazione alle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi, come nel caso, contratti a tempo determinato e alle finalità di politica sociale perseguite dallo Stato membro. Tali elementi precisi si ritiene poi che debbano riguardare esclusivamente la specifica e concreta natura dell’attività svolta essendo irrilevante ogni fattore a ciò estraneo, come quello legato al sistema di reclutamento dei dipendenti.

Atteso che le modalità di svolgimento della attività lavorativa, per i tempi e il contenuto delle prestazioni svolte , come nel caso di specie, nel contesto di servizi pre ruolo, in nulla si differenziano, come è incontestato tra le parti, con quelli svolti una volta avuto ingresso nel ruolo, la presenza delle ragioni oggettive richieste deve pertanto escludersi, nascendo così il diritto della ricorrente a veder riconosciuta sotto ogni profilo la professionalità maturata presso la PA anche nel periodo in cui il rapporto di lavoro era a tempo

determinato, con particolare riguardo, quindi, alla progressione professionale retributiva esclusivo oggetto del presente procedimento (questione sulla quale non è espressamente intervenuta in senso limitativo neppure la legge n 106/2011) in ciò dovendosi disattendere ogni principio normativo nazionale divergente da tale assetto.

Si ritiene altresì che nel caso e rispetto alle somme richieste dalla ricorrente, non operi la prescrizione quinquennale eccepita dal Ministero resistente, calcolata, peraltro sulla base di presupposti di fatto non corretti (cfr pag 43 della memoria costitutiva del Ministero) atteso che la ricorrente ha vantato crediti con decorrenza a partire dall’anno 2009 e in relazione alla fascia stipendiale che le sarebbe spettata con riferimento a tale anno, di talché, avuto riguardo al momento di proposizione della presente azione giudiziale, il termine prescrizionale non è decorso, per il resto non risultando la somma indicata dalla ricorrente in € 2858,38 essere stata specificamente contestata dal Ministero resistente.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, deve definitivamente accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato in ragione dei contralti di lavoro a termine di cui agli atti e conseguentemente dichiararsi tenuto e condannarsi il MIUR a corrisponderle l’importo di f 2858,38 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza del solo MIUR che, pertanto, deve essere condannato al loro rimborso in favore della ricorrente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.

Nulla è a provvedersi sulle spese dell’ulteriore Istituto resistente, in quanto rimasto contumace.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dottssa M. G. D., quale Giudice del Lavoro Definitivamente pronunciando ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa.

Dichiara la contumacia dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Accerta e dichiara il diritto della ricorrente C.D. alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine di cui agli atti e conseguentemente dichiara tenuto e condanna il MIUR a corrisponderle l’importo di € 2858,38 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;

condanna il MIUR a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 2000.00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA. Nulla sulle spese dell'ufficio resistente contumace.

ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 gg.