Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 settembre 2015, n. 18368

Tributi - Imposte indirette - IVA - Affidamento a terzi della contabilità - Calcolo diverso dell'imposta - Rispetto dei termini per il versamento dell'imposta - Condizioni

 

Ritenuta in fatto

 

1. Con sentenza n. 37/11/08, depositata il 5 maggio 2008 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania (hinc: «CTR»), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l. E.V. avverso la sentenza n. 406/08/2006 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (hinc: «CTP»), compensando tra le parti le spese del giudizio «a causa delle incertezze interpretative».

Il giudice di appello premetteva che: a) la società aveva impugnato davanti alla CTP una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle entrate le aveva chiesto il pagamento di € 9.032,82 a titolo di sanzioni ed interessi per tardivi versamenti dell’IVA mensile relativa al 1999, deducendo che» avendo affidato la contabilità a terzi, aveva provveduto ai versamenti periodici entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 100 del 1998; b) l’ufficio tributario aveva resistito opponendo che la norma invocata dalla contribuente consentiva il differimento non dei versamenti mensili, ma solo della trasmissione dei dati contabili; c) la sentenza della CTP - che aveva accolto il ricorso della contribuente (con compensazione delle spese) - era stata appellata dall’Agenzia delle entrate deducendo il difetto di motivazione e l’erronea interpretazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 100 del 1998.

Su queste premesse in punto di fatto, la CTR, nel rigettare l’appello, osservava, in punto di diritto, che: a) la CTP aveva correttamente e sufficientemente motivato la ricorrenza dei presupposti per applicare il citato art. 1 del d.P.R. n. 100 del 1998; b) in particolare, era corretta l’interpretazione data dal primo giudice a tale ultima disposizione e, quindi, doveva ritenersi tempestivo i versamenti mensili dell’IVA entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione.

2. "Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione notificato il 13-18 giugno 2009 ed affidato ad un unico motivo.

3. L’intimata s.r.l. non svolge attività difensiva.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l’unico motivo di ricorso, corredato da quesito di diritto, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 100 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Per la ricorrente, la suddetta normativa (nel testo applicabile ratione temporis, cioè nel 1999) va ricostruita intesa nel senso che, di regola, i contribuenti calcolano e versano entro il 16 di ogni mese la differenza tra l’ammontare dell’IVA esigibile nel mese precedente (risultante dalle registrazioni eseguite e da eseguire nello stesso mese) e l’ammontare dell’IVA detratta nel mese precedente (risultante dalle registrazioni eseguite). Solo nel caso di affidamento a terzi della contabilità la legge consente che il calcolo dell’imposta si effettui in base al secondo (e non al primo) mese precedente, fermo restando il termine per il versamento, che quindi (contrariamente a quanto ritenuto dalla contribuente e dalla CTR) non subisce alcuno slittamento (la ricorrente cita Cass. n. 21192 del 2008).

1.1. Il motivo è fondato.

L’art.1 del d.P.R. n. 100 del 1998 (nel testo applicabile nel 1999) stabilisce che il contribuente: a) «entro il giorno 16 di ciascun mese [...] determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente» (comma 1); b) «entro il termine stabilito nel comma 1 [...] versa l’importo della differenza» (comma 4); c) ove affidi a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio IVA competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta di effettuare tale affidamento, «può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente» (comma 3). Da tale normativa discende che l’affidamento a terzi della contabilità comporta un diverso calcolo dell’imposta da versare (basato sulle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente, data la non immediata disponibilità della documentazione contabile affidata a terzi), ma non autorizza alcuno slittamento del termine di versamento dell’IVA (slittamento che sarebbe privo di qualsiasi giustificazione). In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte (che va qui confermata): Cass. n. 21192 del 2008; n. 3025, n. 8814 e n. 28165 del 2013.

L’accoglimento del ricorso, in applicazione del suddetto principio, e la conseguente cassazione della sentenza comportano (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) la decisione nel merito della causa - ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ, - nel senso del rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

2. La questione è stata esaminata e risolta per la prima volta da questa Corte con la sentenza del 6 agosto 2008, n. 21192, successiva alla pronuncia di appello (depositata il 5 maggio 2008). Ciò costituisce giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente;

-compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle dei giudizi di merito.