Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2015, n. 18188

Tributi - Agevolazioni tributarie - Prima casa - Trasferimento della residenza anagrafica - Ritardo di soli sette giorni - Revoca del beneficio - Sussiste

 

Osserva

 

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia - appello proposto contro la sentenza n.98/06/2009 della CTP di Modena che aveva accolto il ricorso del contribuente G.C. - ed ha così annullato l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni afferente ad imposta registro, ipotecaria e catastale su atto di compravendita di data 22.11.2005 fondato sulla revoca dell'agevolazione per l’acquisto (in comunione coniugale) della prima casa, per non avere l'acquirente assunto la residenza nel comune in cui è sito l’immobile entro il termine di mesi 18 dalla data dell’atto.

La predetta CTR - dopo avere rilevato che il ritardo nell’assunzione della residenza era stato di soli sette giorni (se riferito alla stipula dell’atto) tanto da doversi considerare tempestivo in riferimento alla data della registrazione - ha motivato la decisione ritenendo l’Agenzia non poteva avvalersi esclusivamente delle risultanze del certificato di residenza, giacché l’esiguità del ritardo comprovava la buona fede del contribuente. D’altra parte, la certificazione comunale non poteva che avere fatto riferimento "alla data di completamento della pratica di asseverazione della residenza", mentre il termine di decadenza di mesi 18 non poteva considerarsi un "termine invalicabile", dovendosi dare rilevanza a situazioni idonee ad impedire la realizzazione dell’intento e dovendosi dare rilevanza al trasferimento effettivo della residenza piuttosto che all’espletamento della pratica burocratica espletata dall’Amministrazione comunale.

L’agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell’art.375 c.p.c.

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 1 della tariffa parte I nota II-bis lettera A del DPR n. 131/1986 e deIl’art.2697 cod civ del D.Lgs. 546/1992) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello abbia violato la anzidetta disposizione nella parte in cui prevede un termine perentorio di diciotto mesi per l’assunzione della residenza nel comune in cui si trova l'immobile, termine che si comprova solo con la certificazione anagrafica (le cui risultanze, nella specie non erano mai state contestate dalla parte contribuente) e che non può essere superato dalla prova di situazioni di fatto che restano irrilevanti ai fini della previsione di legge.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Pacifico in fatto che la certificazione anagrafica acquisita in causa evidenzi l’esistenza di un ritardo di giorni 7 nel l’assunzione della residenza rispetto al termine di legge, non può che considerarsi contrario alla previsione normativa il rilievo che il giudicante ha ritenuto di attribuire alla supposizione che il contribuente avesse assunto "di fatto" la dimora anticipatamente rispetto all’esito della pratica burocratica. L’eventuale discrepanza tra la realizzazione fattuale dell’intento abitativo e l’assunzione della residenza anagrafica non può costituire strumento per l’elusione del termine normativamente previsto, secondo il costante orientamento di legittimità:" I benefici fiscali spettanti per l'acquisto della prima casa, previsti dall’art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base alle risultanze anagrafiche di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile" (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 110 del 08/01/2015; Cass. 5 settembre 2014, n. 18770; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22528; ed in precedenza Cass. 15412/08 ed altre).

D’altro canto, l’ambiguità del rilievo del giudicante secondo il quale "è di tutta evidenza che il Comune non può che avere fatto riferimento alla data di completamento della pratica di asseverazione della residenza che, in tutta evidenza, è avvenuta in data antecedente a quella certificata", induce a porre in evidenza un dato significativo di cui la recente giurisprudenza di legittimità tiene conto e cioè che "la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dall’art. 18, 2° comma, d.p.r. 30 maggio 1989 n, 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza; di guisa che il beneficio fiscale della «prima casa» spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l’immobile stesso (Cass. 26 ottobre 2007, n, 22528; conformi, Cass. 15412/08 e, da ultimo,Cass. 5 settembre 2014, n. 18770).

Per contro, è dato normativo solo di recente acquisito nell’ordinamento (a decorrere dalla data di vigenza dell’art.5 comma 3 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35) quello secondo il quale "l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione".

In epoca antecedente (quale quella nella quale si sono svolti i fatti di causa), non può - quindi - escludersi che la certificazione anagrafica possa avere fatto riferimento non alla data della richiesta ma a quello dell’avvenuto inserimento in atti ovvero a date successive.

Se perciò il giudicante ha inteso muovere nelle sue considerazioni - come sembra - da un’acclarata discrepanza tra la data dell’inizio della procedura di trasferimento della residenza e quella di certificata conclusione del procedimento, non resta che concludere che la pronuncia deve essere senz’altro cassata per l’erronea applicazione dei principi di diritto desumibili dalla previsione di legge, nel mentre spetterà al medesimo giudice del merito rinnovare il proprio apprezzamento dei fatti che sono provati in giudizio onde fare applicazione a questi ultimi dei principi che sono stati dianzi indicati.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per ragione di manifesta fondatezza.

Roma, 10 Marzo 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non induce la Corte né a rimeditare gli argomenti in ragione dei quali il relatore ha formulato la proposta di soluzione della lite, né ad apprezzarne di ulteriori, che appaiono non rilevanti rispetto al thema decidendum e comunque già risolti nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13177 del 11/06/2014; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 2527 del 05/02/2014; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7067 del 26/03/2014), nel mentre le pronunce di legittimità menzionate dalla parte controricorrente si riferiscono alla disciplina normativa ante vigente a quella che presiede alla fattispecie qui in esame;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.