Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 settembre 2015, n. 18098

Lavoro - Retribuzioni arretrate - Licenziamento - Indennità sostitutiva della reintegrazione - Obbligo retributivo successivo - Non sussiste

 

Svolgimento del processo

 

1. - Con sentenza del 18 ottobre 2008 il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, accogliendo l'opposizione all'esecuzione promossa da Rete Ferroviaria Italiana Spa nei confronti di R. B., E. B. e A. S., ha dichiarato la nullità del precetto notificato in data 23 gennaio 2008 con cui costoro intimavano il pagamento di euro 231.496,98 a titolo di retribuzioni arretrate per il periodo dal 4-7 dicembre 2000 (data in cui i lavoratori, di cui era stata dichiarata giudizialmente l'illegittimità del licenziamento, avevano esercitato l'opzione per il pagamento dell'indennità pari a 15 mensilità della retribuzione ai sensi dell'art. 18, co. 5, I. n. 300 del 1970) sino al 21 novembre 2003 (data del pagamento dell'indennità.

Il giudice del merito ha ritenuto che le retribuzioni mensili fossero dovute solo fino al momento dell'esercizio dell'opzione, ma non per il periodo successivo oggetto della preannunciata azione esecutiva, per il quale risultava operante unicamente il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria proprio di qualsiasi ritardo nell'adempimento di crediti di lavoro.

Con ricorso del 13 ottobre 2009 i soccombenti hanno domandato la cassazione della sentenza per due motivi. Rete Ferroviaria Italiana Spa ha resistito con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Ad esso hanno resistito i lavoratori. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

 

Motivi della decisione

 

2. - I motivi del ricorso principale possono essere come di seguito sintetizzati:

con il primo si denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970, chiedendo alla Corte se, in caso di esercizio dell'opzione da parte del lavoratore per il pagamento delle 15 mensilità, le retribuzioni "siano dovute fino alla data della richiesta del lavoratore o fino alla data del pagamento dell'indennità";

con il secondo mezzo di gravame si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, interrogando la Corte "se l'obbligazione del datore di lavoro di risarcire il danno ai lavoratori illegittimamente licenziati, che abbiano optato per il pagamento delle 15 mensilità, ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5, della I. n. 300 del 1970 e la conseguente maturazione mensile dei corrispondenti crediti risarcitori in favore dei lavoratori si estingua soltanto con l'integrale pagamento di tutte le somme dovute per i titoli di cui sopra, senza che abbiano rilievo a tal fine (se non quali meri acconti) i pagamenti parziali ricevuti dai lavoratori stessi".

3. - I motivi, da valutarsi congiuntamente per la reciproca inferenza, sono infondati alla stregua del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite di questa Corte n. 18353 del 2014, in base al quale:

"Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c. d. tutela reale - quale è quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel testo precedente le modifiche introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92 - opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18 cit., comma 5, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall'art. 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore".

A tale principio di diritto - al quale la Sezione lavoro si è pienamente conformata (cfr. Cass. n. 25679 del 2014 e nn. 1169, 3237 e 9479 del 2015) - il Collegio intende dare piena continuità.

4. - Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale che ha dato luogo all'intervento delle Sezioni unite successivo alla proposizione del ricorso per cassazione della società, ricorrono le condizioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.