Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2015, n. 18180

Tributi - Dichiarazione - Emendabilità per adeguamento degli studi di settore - Non sussiste

 

Osserva

 

La CTR di Milano ha accolto l’appello di C.C.C. contro la sentenza n.297/22/2010 della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso del predetto contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art.36-bis del DPR n.600/1973 della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006, cartella contenente recupero di IVA non versata, pur essendo stato compilato il modello VA42 per adeguamento allo studio di settore.

La predetta CTR motivava la propria decisione con l’argomento che "la sola compilazione di un rigo della dichiarazione dei redditi non è sufficiente per ritenere che il contribuente abbia optato per l’adeguamento agli studi di settore. La dichiarazione fiscale è sempre emendabile e ritrattabile in presenza di errori, di fatto o di diritto, suscettibili di cagionare un prelievo fiscale più oneroso di quello previsto per legge".

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa applicazione dell’art.2 del DPR n.322/1998 come modificato dal DPR n.435/2001) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto emendabile la dichiarazione dei redditi (anche in difetto della dichiarazione integrativa disciplinata dal dianzi menzionatoart.2) pur non trattandosi di un errore di calcolo o materiale ovvero di un errore scaturito dall’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, bensì dell’esercizio di una facoltà di opzione riconosciuta dalle norme tributarie e consistente in una asserita irregolarità che aveva avuto idoneità di incidere negativamente sull’attività di controllo. D’altronde la omessa compilazione dei quadri della dichiarazione implicanti adeguamento agli studi di settore anche per ciò che concerne le imposte sui redditi non poteva considerarsi sufficiente a far considerare erronea la compilazione del rigo VA42, atteso che la disciplina di legge (art.2 del DPR n. 195/1999) consente di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore anche per la sola IVA, sicché compete all’ufficio di considerare "non congruo" il contribuente ai soli fini dell’imposta interessata dal mancato adeguamento.

Il motivo appare fondato ed accoglibile.

Ed invero la Corte Suprema ha recentemente chiarito che:"Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che avesse diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta sugli utili d'impresa prodotti dai maggiori investimenti, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, c.d. "dual income tax", il contribuente che, per errore, non aveva manifestato la volontà di beneficiarne, compilando l'apposito modulo "RC" da allegare alla dichiarazione dei redditi). (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1427 del 22/01/2013, in termini analoghi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 11/05/2012).

Nella specie di causa, non vi è dubbio che la dichiarazione nel quadro VA42 dell’intendimento di adeguamento (limitatamente ad IVA) allo studio di settore fosse da considerarsi atto negoziale (incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare), perciò non emendabile in ipotesi di omissione (salvo il termine espressamente concesso nel menzionato art.2, di cui la parte contribuente non risulta essersi avvalsa), atteso che si tratta di indicazioni volte a mutare la base imponibile e perciò inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale (in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5852 del 13/04/2012) e comunque non originanti da errore di calcolo o materiale ovvero da errori generati dall’ignoranza di elementi di conoscenza successivamente acquisiti.

Poiché il giudicante non si è attenuto a detti principi, appare necessario cassare la pronuncia impugnata e restituire la causa al medesimo giudice di appello che -in funzione di giudice del rinvio- provvederà a rinnovare l’esame delle questioni oggetto di appello, anche alla luce delle correlate allegazioni di parte controricorrente. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.