Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2015, n. 18062

Tributi - Accertamento - Redditi da partecipazione - Imputazione ai soci maggiori redditi accertati alla società di capitali a base ristretta - Pronuncia di annullamento dell’accertamento nei confronti della società - Sospensione della pronuncia verso i soci

 

Osserva

 

La CTR di Bologna ha accolto l’appello di V.A. - appello proposto contro la sentenza n. 43/01/2009 della CTP di Modena che aveva respinto il ricorso del predetto contribuente - ed ha così annullato l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione ai fini IRPEF anno 2005 del reddito da partecipazione nella "L.Q. srl" sul presupposto che a quest’ultima fosse stato notificato avviso di accertamento di maggiori redditi (non contabilizzati e non dichiarati) e che detti redditi dovessero presumersi distribuiti ai soci, essendo la compagine societaria a formazione ristretta.

La predetta CTR - dopo avere provveduto sul ricorso in appello proposto dalla "L.Q. srl", accogliendolo e annullando l’avviso di accertamento riferito alla società - ha ritenuto che anche il provvedimento rivolto nei confronti del socio dovesse essere annullato, "poiché la presente controversia è direttamente conseguente a quella della società".

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 295 cpc e da esaminarsi prioritariamente perché di più pronta soluzione) la ricorrente Agenzia assume che il semplice presupposto dell’esistenza di una sentenza (non definitiva) concernente la validità del provvedimento logicamente presupposto (e cioè quello di accertamento del maggior ricavo da parte della "L.Q. srl") non può costituire ragione sufficiente di adozione per la pronuncia relativa all’atto logicamente conseguente, sicché il giudicante avrebbe dovuto sospendere la pronuncia sulla questione pregiudicata, in attesa che fosse passata in giudicato la pronuncia relativa alla questione pregiudicante.

Il motivo appare fondato, e se ne propone l’accoglimento, con assorbimento di quello residuo.

Ed infatti il disposto della norma valorizzata dalla parte ricorrente avrebbe dovuto impedire al giudicante di pronunciarsi prima che fosse passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante.

In tal senso si è pronunciata, in fattispecie del tutto simile a quella qui in esame, anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2214 del 31/01/2011: "L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992".

Consegue da ciò che la sentenza di merito - che non si è attenuta a detti principi - meriti cassazione con conseguente rimessione della decisione al giudice del merito affinché tomi a provvedere sulle questioni oggetto dell’appello, una volta decisa definitivamente la questione pregiudicante.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Ritenuto inoltre:

Che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

Che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.