Giurisprudenza - CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 16 settembre 2015, n. C-361/13

"Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n.883/2004- Articolo 7 - Prestazione di vecchiaia - Gratifica natalizia - Clausola di residenza"

 

1. Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che la Repubblica Slovacca, avendo negato a taluni beneficiari residenti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica slovacca l’erogazione della gratifica natalizia di cui alla legge n.592/2006, relativa all’erogazione di una gratifica natalizia a taluni beneficiari di trattamenti pensionistici e recante integrazione di talune leggi, quale da ultimo modificata (in prosieguo: la "legge n.592/2006"), non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 45TFUE e 48TFUE nonché dell’articolo 7 del regolamento (CE) n.883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L166, pag.1), come modificato dal regolamento (CE) n.988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L284, pag.43; in prosieguo: il "regolamento n.883/2004").

 

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

2. Il considerando 16 del regolamento n.883/2004 enuncia quanto segue:

"All’interno della Comunità non c’è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell’interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l’ambiente economico e sociale dell’interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza".

3. A termini del considerando 37 del medesimo regolamento:

"Come la Corte di giustizia ha affermato ripetutamente, occorre interpretare rigorosamente le disposizioni che derogano al principio della esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. In altri termini, esse possono applicarsi soltanto a prestazioni che soddisfano le condizioni richieste. Ne consegue che il capitolo 9 del titolo III del presente regolamento può applicarsi soltanto a prestazioni che siano speciali e a carattere non contributivo ed elencate nell’allegato X del presente regolamento".

4. L’articolo 1, lettera w), del regolamento n.883/2004 così dispone:

"Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

w) "pensione", non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari".

5. L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato "Ambito d’applicazione "ratione materiae"", prevede quanto segue:

"1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(...)

d) le prestazioni di vecchiaia;

(...)

2. Fatte salve le disposizioni dell’allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore.

3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70.

(...)

5. Il presente regolamento non si applica:

a) all’assistenza sociale e medica;

(...)".

6. Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n.883/2004, intitolato "Abolizione delle clausole di residenza":

"Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice".

 

Il diritto slovacco

7. L’articolo 1 della legge n.592/2006 stabilisce quanto segue:

"1) Salvo contraria disposizione della presente legge, i beneficiari di una pensione di vecchiaia, di una pensione anticipata di vecchiaia, di una pensione d’invalidità, di una pensione sociale, di una pensione di reversibilità per il coniuge superstite o per gli orfani ai sensi di una normativa speciale, i quali abbiano diritto al versamento della suddetta pensione nel mese di dicembre dell’anno civile e risiedano nel territorio della Repubblica slovacca, ricevono dall’Istituto di previdenza sociale una gratifica natalizia costituente una prestazione sociale dello Stato, a condizione che l’importo della pensione versata nel mese di dicembre dell’anno civile non ecceda il 60% del salario mensile medio nella Repubblica slovacca, quale comunicato dall’Ufficio nazionale di statistica per l’anno civile che precede quello del versamento della gratifica natalizia.

2) I beneficiari di una pensione di anzianità del corpo militare e di polizia, di una pensione d’invalidità del corpo militare e di polizia, di una pensione di reversibilità per il coniuge superstite o per gli orfani di un appartenente al corpo militare e di polizia ai sensi di una normativa speciale, la cui pensione fosse inizialmente classificata tra le pensioni di vecchiaia, le pensioni d’invalidità, le pensioni d’invalidità parziale, le pensioni in base agli anni di servizio, le pensioni di reversibilità per il coniuge superstite o per gli orfani, concesse ai sensi della normativa generale in materia di sicurezza sociale, che erano applicabili fino al 30 aprile 1998 e che sono divenute prestazioni della cassa previdenziale del corpo militare e di polizia ai sensi della normativa vigente dal 1°maggio 1998 o, ancora, che erano applicabili fino al 30 giugno 2002 e che sono divenute prestazioni della cassa previdenziale del corpo militare di polizia ai sensi di una normativa speciale, nonché i beneficiari di una pensione di reversibilità per il coniuge superstite o per gli orfani di un appartenente al corpo militare di polizia in seguito al decesso del titolare di una pensione di vecchiaia riclassificata, di una pensione d’invalidità riclassificata, di una pensione d’invalidità parziale riclassificata o di una pensione in base agli anni di servizio riclassificata, i quali abbiano diritto al versamento di tale pensione nel mese di dicembre dell’anno civile e risiedano nel territorio della Repubblica slovacca, ricevono dal dipartimento della previdenza sociale del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, del Servizio di Intelligence, dell’Ufficio per la Sicurezza nazionale, del Ministero dei Trasporti, delle Poste e delle Telecomunicazioni, del Ministero delle Finanze e dell’Ufficio militare di Sicurezza sociale (in prosieguo: le "autorità") una gratifica natalizia costituente una prestazione sociale dello Stato, a condizione che l’importo della pensione versata nel mese di dicembre dell’anno civile non ecceda l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1.

(...)

5) I beneficiari di una pensione di vecchiaia o di una pensione d’invalidità i quali percepiscano al contempo una pensione sociale riceveranno solo una volta la gratifica natalizia di cui al paragrafo 1, a condizione che il totale degli importi della pensione di vecchiaia e della pensione sociale, oppure della pensione d’invalidità e della pensione sociale, percepiti nel mese di dicembre dell’anno civile, non ecceda l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1. I beneficiari di una pensione di vecchiaia, di una pensione anticipata di vecchiaia, di una pensione d’invalidità, di una pensione sociale, di una pensione di anzianità del corpo militare di polizia o di una pensione d’invalidità del corpo militare di polizia di cui ai paragrafi da 1 a 3, i quali percepiscano allo stesso tempo una pensione di reversibilità per il coniuge superstite o per orfani di un appartenente al corpo militare o al corpo di polizia, ricevono la gratifica natalizia a condizione che il totale degli importi delle pensioni percepite nel mese di dicembre dell’anno civile non ecceda l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1. Qualora i beneficiari di una pensione di cui ai paragrafi da 1 a 3 percepiscano una pensione, al contempo, dall’Istituto di previdenza sociale e dalle autorità, e a condizione che la somma di tali pensioni percepite nel dicembre dell’anno civile non ecceda l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1, la gratifica natalizia si aggiunge alla pensione avente l’importo più elevato.

(...)

8) L’importo della gratifica natalizia

a) è pari a EUR 66,39 qualora l’importo della pensione o il totale degli importi delle pensioni sia inferiore o pari al reddito minimo di sussistenza per una persona maggiorenne, ai sensi della normativa speciale in vigore (...),

b) è calcolato secondo la formula di cui all’allegato qualora l’importo della pensione o il totale degli importi delle pensioni sia superiore al reddito minimo di sussistenza per una persona maggiorenne, ai sensi della normativa speciale in vigore".

8. La formula contenuta nell’allegato della legge n.592/2006 prevede che l’importo della gratifica natalizia sia progressivamente ridotto in ragione della misura in cui l’importo della pensione o il totale degli importi delle pensioni superi il reddito minimo di sussistenza per una persona maggiorenne.

 

Il procedimento precontenzioso

9. In seguito a un reclamo da parte di vari pensionati slovacchi e a uno scambio di lettere a tal riguardo con la Repubblica slovacca, il 28 febbraio 2012 la Commissione ha indirizzato a tale Stato membro una lettera di messa in mora, facendo valere che la gratifica natalizia prevista dalla legge n.592/2006 doveva essere considerata una "prestazione" ai sensi del regolamento n.883/2004. Di conseguenza, in forza dell’articolo 7 di tale regolamento, il suo versamento non avrebbe potuto essere subordinato al luogo di residenza del beneficiario.

10. La Repubblica slovacca ha risposto alla lettera di messa in mora con una lettera in data 17 aprile 2012, sostenendo che la gratifica natalizia è una prestazione sociale speciale dello Stato che presenta le caratteristiche delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70 del regolamento n.883/2004 e che, di conseguenza, il diritto che regola la concessione di tale gratifica natalizia non viola né il suddetto regolamento né gli articoli 45TFUE e 48TFUE.

11. La Commissione, non persuasa dall’argomento della Repubblica slovacca, ha emesso, il 22 novembre 2012, un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarsi ad esso entro un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento. In tale parere, la Commissione ha sostenuto che la gratifica natalizia doveva essere considerata una "prestazione di vecchiaia" ai sensi del regolamento n.883/2004 e non una "prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo" ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento e che, pertanto, la Repubblica slovacca doveva versare tale contributo anche ai beneficiari non residenti nel territorio slovacco.

12. La Repubblica slovacca ha risposto a tale parere motivato con una lettera in data 16 gennaio 2013, facendo valere che la gratifica natalizia costituisce una prestazione di assistenza sociale che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n.883/2004.

13. La Commissione, non persuasa dagli argomenti della Repubblica slovacca, ha deciso di proporre il presente ricorso.

 

Sul ricorso

Sulla portata del ricorso

Argomenti delle parti

14. La Repubblica slovacca fa valere, sia nel controricorso che nella controreplica, innanzitutto, che, essendo il ricorso della Commissione fondato sull’affermazione secondo cui la gratifica natalizia è una "prestazione di vecchiaia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 883/2004, esso non può riguardare il rifiuto di concedere la suddetta gratifica ai beneficiari di pensioni che coprono rischi diversi da quelli della perdita di reddito a motivo dell’età, come la pensione d’invalidità, la pensione di reversibilità per il coniuge superstite o per gli orfani o la pensione sociale, i quali non risiedano in Slovacchia.

15. Di conseguenza, la Repubblica slovacca osserva che, mediante il suo ricorso, la Commissione le rimprovera unicamente il rifiuto di concedere la gratifica natalizia ai beneficiari di una pensione di vecchiaia, di una pensione anticipata di vecchiaia o di una pensione di anzianità del corpo militare e di polizia i quali non risiedano in Slovacchia.

16. La Commissione non formula osservazioni a tal riguardo.

17. In secondo luogo, la Repubblica slovacca fa valere che il ricorso è irricevibile nella parte in cui esso riguarda l’asserita violazione degli articoli 45TFUE e 48TFUE, poiché l’atto di ricorso non contiene alcuna motivazione conforme all’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte relativamente alla presunta violazione di detti articoli.

18. A tal proposito, la Commissione indica nella sua memoria di replica che gli articoli 45TFUE e 48TFUE nonché il regolamento n.883/2004 costituiscono un quadro normativo unico, nella fattispecie adeguato, e che, non avendo versato la gratifica natalizia ai beneficiari residenti al di fuori del suo territorio, la Repubblica slovacca ha infranto al contempo il regolamento n.883/2004, il principio dell’esportabilità delle prestazioni enunciato all’articolo 48TFUE e il diritto alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione sancito dall’articolo 45TFUE.

 

Giudizio della Corte

19. Va in primo luogo rilevato che, al fine di valutare gli effetti che, tenuto conto della cerchia dei beneficiari ammissibili alla gratifica natalizia, derivano dall’affermazione della Commissione secondo cui la gratifica natalizia è una prestazione di vecchiaia, occorre procedere alla qualificazione della gratifica natalizia alla luce del regolamento n.883/2004 e, in particolare, del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera d), quale interpretato dalla Corte.

20. Una simile valutazione costituisce una questione di merito e deve essere effettuata durante l’esame della fondatezza del ricorso.

21. In secondo luogo, va ricordato che dall’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza ad esso relativa risulta che ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria dei motivi, e che tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita oppure ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, sentenze Commissione/Repubblica ceca, C‑343/08, EU:C:2010:14, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Spagna, C‑360/11, EU:C:2013:17, punto 26).

22. Orbene, si deve constatare che, sebbene nel suo ricorso la Commissione osservi che l’articolo 7 del regolamento n.883/2004, la cui violazione è contestata alla Repubblica slovacca, deve essere interpretato alla luce dell’articolo 48TFUE, il ricorso non contiene argomenti validi a sostegno delle censure relative all’asserita violazione degli articoli 45TFUE e 48TFUE.

23. Pertanto, i motivi riguardanti la violazione degli articoli 45TFUE e 48TFUE devono essere considerati irricevibili e occorre valutare la fondatezza del ricorso della Commissione unicamente alla luce dell’articolo 7 del regolamento n.883/2004.

 

Nel merito

 

Argomenti delle parti

24. La Commissione afferma che la gratifica natalizia è una "prestazione di vecchiaia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004 e deve, pertanto, essere versata anche ai beneficiari che non risiedono in Slovacchia. Prevedendo che soltanto i beneficiari che risiedono in tale Stato membro possano percepire detta gratifica, la Repubblica slovacca violerebbe l’articolo 7 del regolamento n.883/2004.

25. La Commissione fa valere che la gratifica natalizia soddisfa le due condizioni definite dalla giurisprudenza della Corte che permettono di considerare una particolare prestazione come una prestazione previdenziale rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n.883/2004.

26. Quindi, in primo luogo, la gratifica natalizia sarebbe concessa ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege. Infatti, la gratifica natalizia sarebbe concessa a tutte le persone che soddisfano le condizioni previste dalla normativa nazionale, vale a dire essere titolari di uno dei tipi di pensione definiti dalla legge e percepire, a titolo di pensioni versate al mese di dicembre dell’anno civile, un reddito il cui importo non ecceda il 60% della retribuzione mensile media in Slovacchia. Tali condizioni sarebbero di carattere generale e vincolante e non ammetterebbero né trattamenti individuali né valutazioni discrezionali da parte delle autorità slovacche.

27. In secondo luogo, la gratifica natalizia si ricollegherebbe alle categorie di rischi indicate all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n.883/2004. In concreto, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento indicherebbe che le prestazioni di vecchiaia rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n.883/2004. Quest’ultimo coinciderebbe con l’ambito di applicazione della legge n.592/2006, ai sensi della quale la gratifica natalizia è concessa ai beneficiari di una pensione di vecchiaia o di una pensione anticipata di vecchiaia, di una pensione d’invalidità, di una pensione di reversibilità per il coniuge superstite o per gli orfani o, ancora, di una pensione sociale.

28. Inoltre, il fatto che la gratifica natalizia non consenta, in quanto tale, di soddisfare i bisogni primari del beneficiario non osterebbe alla sua classificazione quale "prestazione di vecchiaia", dato che essa avrebbe la forma di una "maggiorazione del reddito da pensioni" ai sensi dell’articolo 1, lettera w), del regolamento n.883/2004.

29. Lo scopo della gratifica natalizia sarebbe l’aumento del reddito dei beneficiari di una pensione, il che confermerebbe la sua classificazione tra le prestazioni di vecchiaia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004 e tra le prestazioni disciplinate, in particolare, dall’articolo 7 di tale regolamento.

30. A tal riguardo, sarebbe irrilevante il fatto che la gratifica natalizia non sia finanziata allo stesso modo della pensione in sé, dato che un tale requisito sarebbe contrario all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n.883/2004, indebolirebbe in modo significativo l’effetto utile di tale regolamento e non potrebbe neppure essere ricavato dalla sentenza Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51, punto 27), in quanto l’uso dell’avverbio "inoltre" per segnalare la fonte di finanziamento propria delle prestazioni interessate indicherebbe che tale elemento non è stato indispensabile all’argomentazione della Corte.

31. Il fatto che, nella causa decisa con la sentenza Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51), si vertesse su una prestazione di natura contributiva versata a tutti i titolari di pensione non diminuisce la rilevanza della suddetta sentenza per la presente causa. La circostanza che la gratifica natalizia sia versata soltanto a una determinata cerchia di titolari di pensioni sarebbe rilevante solo qualora l’appartenenza a detta cerchia dipendesse da una valutazione individuale e discrezionale, il che non si verifica nel caso di specie, dato che la gratifica è versata a tutte le persone che soddisfano le condizioni fissate dalla legge.

32. In quanto prestazione di vecchiaia, la gratifica natalizia rientrerebbe, quindi, nell’ambito dell’articolo 7 del regolamento n.883/2004. Detto articolo, che dev’essere interpretato alla luce dell’articolo 48TFUE, impone agli Stati membri di provvedere affinché le prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento non siano soggette ad alcuna "riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice". Da tale articolo risulterebbe che le eccezioni a tale regola devono essere previste dal regolamento stesso. La Repubblica slovacca non può dunque negare il versamento di una gratifica natalizia a persone residenti al di fuori del territorio slovacco, posto che né il regolamento n.883/2004 né alcun’altra disposizione del diritto dell’Unione le attribuirebbero tale possibilità.

33. Infine, la Commissione fa valere che la gratifica natalizia non costituisce una "prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo" ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n.883/2004, in quanto si tratta di una "prestazione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

34. La Repubblica slovacca concorda nell’affermare, come la Commissione, che la gratifica natalizia non è una "prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo" ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 70 del regolamento n.883/2004.

35. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, ad avviso di tale Stato membro la gratifica natalizia non rientra nell’ambito del regolamento n.883/2004, dato che soddisfa i requisiti necessari per essere qualificata come "prestazione di assistenza sociale", espressamente esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n.883/2004.

36. Infatti, la gratifica natalizia non mirerebbe semplicemente ad aumentare i redditi dei beneficiari, bensì proprio ad alleggerire la situazione sociale difficile dei beneficiari a basso reddito, operando una distinzione in ragione dell’importo dei loro redditi. In quanto prestazione sociale speciale non sistematica finanziata con risorse tratte dal bilancio dello Stato, tale gratifica costituirebbe un gesto di solidarietà dell’insieme della società nei confronti di un gruppo di beneficiari a basso reddito, al fine di garantire loro un reddito minimo durante un periodo in cui questi possono personalmente sentire il peso economico e sociale dei propri bassi redditi.

37. La concessione e il calcolo dell’importo della gratifica natalizia terrebbe conto della situazione personale del beneficiario, poiché la gratifica sarebbe concessa soltanto ai beneficiari le cui indennità percepite, sommate, non superino il 60% della retribuzione mensile media in Slovacchia e il suo importo diminuirebbe progressivamente in ragione della misura in cui la somma delle loro prestazioni superi il reddito minimo di sussistenza per una persona maggiorenne in tale Stato membro.

38. Tenuto conto del fatto che tale gratifica è corrisposta una tantum ed è di scarso importo, una considerazione più dettagliata della situazione individuale di ciascun beneficiario, inclusa la determinazione dell’importo preciso del suo patrimonio e dei suoi altri redditi, rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato per l’Istituto di previdenza sociale che eroga la gratifica natalizia.

39. La concessione e l’importo della gratifica natalizia sarebbero indipendenti dai periodi di occupazione, di affiliazione o di contribuzione dei beneficiari. Orbene, le modalità di finanziamento non contributive della gratifica natalizia, benché non siano di per sé determinanti al fine di stabilire se si tratti o meno di una prestazione previdenziale, considerate insieme alla finalità e alle condizioni di concessione confermerebbero la natura di prestazione di assistenza sociale di detta gratifica.

40. Infine, la gratifica natalizia non soddisfarebbe alcuna delle due condizioni per poter essere qualificata come "prestazione previdenziale" disciplinata dal regolamento n.883/2004, in quanto i beneficiari non disporrebbero giuridicamente di alcun diritto a tale gratifica e quest’ultima non sarebbe collegata alle categorie di rischio contemplate dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n.883/2004.

41. Riguardo a quest’ultimo punto, la Repubblica slovacca fa valere che la gratifica natalizia non è né una "prestazione di vecchiaia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004 né una "pensione" in quanto tale ai sensi dell’articolo 1, lettera w), di tale regolamento. Infatti, fosse anche solo in considerazione dello scarso importo di tale gratifica e del fatto che essa è corrisposta una tantum, lo scopo di quest’ultima non sarebbe quello di garantire mezzi sufficienti per coprire i bisogni di sussistenza delle persone che, dopo aver raggiunto l’età della pensione, hanno lasciato il loro impiego.

42. La gratifica natalizia non corrisponderebbe nemmeno ad alcuna delle altre prestazioni specifiche menzionate all’articolo 1, lettera w), del regolamento n.883/2004, che devono essere qualificate come "pensioni", né, in particolare, all’ supplementare, dato che la gratifica natalizia sarebbe finanziata in modo non contributivo, direttamente dallo Stato membro e in modo totalmente indipendente dalla riscossione di contributi previdenziali su altre prestazioni versate dall’Istituto di previdenza sociale.

43. In ogni caso, il diniego dell’esportabilità della prestazione di cui trattasi non sarebbe arbitrario, ma deriverebbe da circostanze relative alla situazione specifica in Slovacchia. Tali circostanze si rifletterebbero nelle condizioni di concessione della gratifica natalizia e nel calcolo del suo importo mediante parametri relativi alla retribuzione media e al reddito minimo di sussistenza in Slovacchia. L’esportabilità di una tale prestazione contrasterebbe completamente con il suo collegamento con la situazione sociale interna.

 

Giudizio della Corte

44. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Spetta ad essa fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa verifichi l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze Commissione/Paesi Bassi, 96/81, EU:C:1982:192, punto 6; Commissione/Spagna, C‑404/00, EU:C:2003:373, punto 26; Commissione/Italia, C‑135/05, EU:C:2007:250, punto 26, e Commissione/Grecia, C‑305/06, EU:C:2008:486, punto 41).

45. Nel caso di specie, al fine di valutare la fondatezza del presente ricorso, si deve stabilire se la gratifica natalizia costituisca una "prestazione previdenziale" ai sensi del regolamento n.883/2004, per la quale si applica l’abolizione delle clausole di residenza prevista dall’articolo 7 di tale regolamento.

46. Occorre ricordare che la distinzione fra le prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n.883/2004 e quelle che ne sono escluse non è basata sul fatto che la prestazione sia o meno qualificata come "prestazione previdenziale" da una normativa nazionale, bensì essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, segnatamente sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione (sentenza Molenaar, C‑160/96, EU:C:1998:84, punto 19).

47. Secondo una giurisprudenza costante, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n.883/2004 (v., in particolare, sentenza da Silva Martins, C‑388/09, EU:C:2011:439, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

48. Dalle disposizioni relative alla concessione della gratifica natalizia risulta, innanzi tutto, che quest’ultima è concessa ai titolari di uno dei tipi di pensione menzionati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della legge n.592/2006, i quali abbiano diritto al versamento della suddetta pensione nel mese di dicembre dell’anno civile interessato, risiedano in Slovacchia ed il cui importo dei redditi da diritti a pensione sia inferiore o uguale al 60% del salario minimo mensile in Slovacchia durante il periodo di riferimento.

49. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 5, della legge n.592/2006 stabilisce le norme secondo cui le persone che beneficiano di varie pensioni, menzionate ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo 1, possono beneficiare della gratifica natalizia.

50. Infine, l’articolo 1, paragrafo 8, della legge n.592/2006 nonché l’allegato di tale legge stabiliscono le regole di calcolo dell’importo della gratifica.

51. Di conseguenza, per quanto riguarda la prima condizione, relativa alla concessione della prestazione prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, la concessione della gratifica natalizia è soggetta a taluni requisiti enunciati in modo esaustivo dall’articolo 1 della legge n.592/2006, senza che le autorità competenti dispongano di un margine di valutazione riguardo a tale concessione.

52. È ben vero che la gratifica natalizia è concessa oppure rifiutata e che il suo importo è calcolato tenendo conto di quello dei redditi da pensione del beneficiario. Tuttavia, si tratta di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l’insorgere del diritto a tale prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. La concessione di detta indennità non dipende pertanto da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, propria dell’assistenza sociale (v., in tal senso, sentenze Hughes, C‑78/91, EU:C:1992:331, punto 17; Acciardi, C‑66/92, EU:C:1993:341, punto 15, e De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, punto 23).

53. Per quanto riguarda la seconda condizione, si deve ricordare che, secondo la Commissione, la gratifica natalizia deve essere qualificata come "prestazione di vecchiaia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004 e riveste la forma di una "maggiorazione del reddito da pensioni" ai sensi dell’articolo 1, lettera w), di tale regolamento.

54. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 46 della presente sentenza, al fine di stabilire se la gratifica natalizia possa essere qualificata come "prestazione di vecchiaia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004, occorre dunque valutare gli elementi costituitivi di tale gratifica, in particolare la sua finalità e le sue condizioni di concessione.

55. A tal riguardo, occorre notare che le prestazioni di vecchiaia contemplate dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004 sono essenzialmente caratterizzate dal fatto che mirano a garantire i mezzi di sussistenza a coloro che, raggiunta una certa età, cessano l’attività lavorativa e non sono più tenuti a restare a disposizione degli organi amministrativi competenti in materia di occupazione (v. sentenza Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, punto 14).

56. Inoltre, la Corte ha affermato che può essere qualificato come "prestazione di vecchiaia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004, versata come assegno supplementare, in particolare un assegno che è versato esclusivamente ai beneficiari di una pensione di anzianità e/o superstiti, le cui fonti di finanziamento sono le stesse previste per il finanziamento delle pensioni di vecchiaia e/o superstiti e che si aggiunge alla pensione di anzianità, permettendo ai beneficiari di sopperire ai rispettivi bisogni garantendo loro un’integrazione finanziaria che permetta loro eventualmente di andare in vacanza (sentenza Noteboom, C‑101/04, EU:C:2005:51, punti da 25 a 29).

57. Nel caso di specie, occorre constatare che la gratifica natalizia non è versata esclusivamente ai beneficiari di una pensione di vecchiaia, di una pensione anticipata di vecchiaia o di una pensione di anzianità del corpo militare e di polizia, ma che la cerchia dei beneficiari include anche quelli cui sono destinati altri tipi di pensioni, in particolare una pensione d’invalidità, una pensione sociale, una pensione di reversibilità per il coniuge superstite o per gli orfani.

58. Orbene, la Commissione non indica le ragioni per le quali, visto l’ambito di applicazione ratione personae definito in modo così esteso, essa ritiene che la gratifica natalizia debba essere qualificata come "prestazione di vecchiaia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004.

59. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che lo scopo della gratifica natalizia è quello di fornire un’integrazione finanziaria ai beneficiari di tali diversi diritti a pensione i cui redditi non superino la soglia definita dalla legge.

60. Poiché la gratifica natalizia è versata ai beneficiari di pensioni di anzianità o assimilate, detta gratifica ha l’effetto di integrare i mezzi di sussistenza delle persone che hanno raggiunto una certa età. Ciò posto, non si può tuttavia ritenere che lo scopo della gratifica natalizia dipenda unicamente dal tipo di pensione che essa mira a integrare.

61. Infatti, da un lato, come sostiene la Repubblica slovacca, l’integrazione finanziaria, versata nella forma della gratifica natalizia, persegue l’obiettivo di alleviare la situazione sociale difficile dei beneficiari a basso reddito in un periodo durante il quale essi possono personalmente risentire del peso economico e sociale dei loro bassi redditi. Dall’altro lato, lo scopo proprio della gratifica natalizia risulta anche dalle norme previste all’articolo 1, paragrafo 5, della legge n.592/2006, relative alla riscossione di tale gratifica nel caso in cui il beneficiario percepisca diverse pensioni. Da tale disposizione deriva, in sostanza, che i beneficiari di diversi diritti a pensione riscuoteranno soltanto una volta la gratifica natalizia e a condizione che il totale degli importi delle pensioni non ecceda la soglia stabilita.

62. Di conseguenza, occorre dichiarare che la Commissione non ha dimostrato che gli elementi costitutivi della gratifica natalizia consentano di qualificarla come "prestazione di vecchiaia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.883/2004.

63. Pertanto, il ricorso della Commissione deve essere respinto.

 

Sulle spese

64. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica slovacca ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

 

P.Q.M.

 

Dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.