Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 15 settembre 2015

Modifica dei termini di trasmissione della documentazione per la voluntary disclosure - Ulteriori chiarimenti a seguito del Provvedimento del 14 settembre 2015

 

L’articolo 5-quater, comma 3, del Decreto legge n. 167 del 28/06/1990 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti relativi alla voluntary disclosure, l’Agenzia delle Entrate debba comunicare all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, affinché questa informazione sia utilizzata per l’applicazione delle cause di non punibilità previste dall’articolo 5- quinquies, comma 1, lettere a) e b) della stessa norma.

Le stesse cause di non punibilità si applicano anche alle ipotesi introdotte dall’articolo 2, comma 4, del Decreto legge n. 128/2015 in relazione a imponibili, imposte e ritenute, correlati alle attività dichiarate nell’ambito della disclosure per i periodi d’imposta per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.

Al fine di poter assolvere in maniera esaustiva ai prescritti obblighi comunicativi nei confronti dell’Autorità giudiziaria, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 settembre 2015 ha previsto la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l’invio della stessa.

Non si tratta, quindi, di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d’imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008.

Si conferma, infine, come già previsto dal punto 4.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015, che la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015.