Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 14 settembre 2015, n. 17981

Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

Art. 1

 

1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, è riconosciuta in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

 

Art. 2

 

1. Lo sgravio contributivo di cui all’articolo 1 verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

Art. 3

 

1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, sarà concessa mediante apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei presupposti di cui all’articolo 1, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.

2. L’impresa produrrà la relativa istanza, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale risulteranno individuati gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività di cui all’articolo 1 e all’eventuale piano degli investimenti programmati, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

3. L’istanza di cui al comma 2 dovrà essere proposta entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà oppure - per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che definirà le modalità telematiche di presentazione delle stesse - entro e non oltre trenta giorni successivi a tale data.

4. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere contestualmente trasmessa all’INPS ed eventualmente anche all’INPGI - per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale - che, nei successivi trenta giorni, d’intesa tra loro, comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo richiesto. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere contestualmente inviata anche alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ad effettuare gli accertamenti ispettivi previsti dai successivi commi 7 e 8 del presente articolo.

5. La quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.

6. Il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo verrà adottato da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro centoventi giorni successivi alla ricezione della domanda, nei limiti della quantificazione di cui al comma 5, a condizione che sia rispettato, anche in termini previsionali, il limite di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014. Il provvedimento sarà emesso per periodi non superiori a dodici mesi e trasmesso all’INPS e all’INPGI.

7. L’effettiva adozione degli strumenti intesi a realizzare il miglioramento della produttività di cui all’articolo 3, comma 2, costituirà oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro. I relativi esiti saranno trasmessi dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione.

8. Ove gli accertamenti ispettivi di cui al comma 7 rilevassero la mancata o inesatta adozione degli strumenti preordinati a realizzare il miglioramento della produttività di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione inviterà l’impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso il predetto termine, ove la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione ritenesse di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi trenta giorni provvederà a rimuovere, anche solo parzialmente, in sede di autotutela, il provvedimento di concessione dello sgravio. Il provvedimento di autotutela sarà trasmesso all’INPS e all’INPGI ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio rimosso.

 

Art. 4

 

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, controlleranno i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento degli sgravi contributivi di cui al presente decreto e a darne sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Qualora, in relazione al limite di spesa annuo determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, risulti, sulla base delle istanze accolte ai sensi dell’articolo 3, il raggiungimento anche in termini previsionali del predetto limite di spesa annuo, tenuto conto anche dei benefici riconosciuti ai sensi del comma 3, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa.

3. Con la pubblicazione, nelle forme di rito, del presente decreto e della successiva Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande precedentemente presentate, in conformità alla disciplina del precedente decreto interministeriale n. 83312/2014, verranno istruite e decise sino al raggiungimento effettivo del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo, perderanno definitivamente efficacia, risultando necessaria una nuova, apposita istanza intesa alla concessione del medesimo beneficio, in relazione alle risorse stanziate a partire dall’esercizio finanziario 2016.