Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 settembre 2015, n. 116808

Modifica dei termini di trasmissione della documentazione a corredo del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186

 

Dispone

 

1. Modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale.

1.1. La trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza.

1.2. Gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

1.3. I contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi del disposto dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.

 

Motivazioni

Il decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128 "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23", all’articolo 2, comma 4, ha integrato la disciplina prevista dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente le disposizioni relative alla collaborazione volontaria prevedendo che, ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, che è pertanto necessario trovino evidenza nella relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Il Provvedimento del 30 gennaio 2015, al punto 7.4 ha disposto che la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto sono trasmesse entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015.

Considerato che il citato decreto legislativo n. 128 del 2015 è entrato in vigore il 2 settembre 2015 si rileva che i contribuenti che intendono avvalersi anche di tale disposizione normativa possono incontrare maggiori difficoltà nel reperire la documentazione e le informazioni proprio per le annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento in quanto più remote nel tempo.

È opportuno, pertanto, consentire anche ai contribuenti che intendono presentare l’istanza di collaborazione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015 di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento e quindi, a modifica del citato punto 7.4 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, viene previsto che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, che deve avvenire nel termine del 30 settembre 2015.

I contribuenti che hanno già presentato la relazione possono integrarla, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.

 

Riferimenti normativi

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

b) Disciplina normativa:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 15 dicembre 2014, n. 186: disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio;

Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128: Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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Provvedimento pubblicato il 14 settembre 2015 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.