Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 11 settembre 2015, n. 161868

Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up innovative

 

Con mail del 6 luglio è stato richiesto allo scrivente se « 1) deposito mantenimento precedente ad approvazione bilancio esercizio: si chiede se possibile depositare domanda di mantenimento in data precedente all'approvazione del bilancio stessa. Di fatto nè la norma nè la consuetudine portano a vietare tale pratica, visto anche che la guida stessa riporta la dicitura "e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio", per cui non esiste una previsione di legge "restrittiva" che àncori il deposito del mantenimento all'approvazione del bilancio. Se l'intento della norma è invece quello di collegare strettamente gli adempimenti bisognerebbe a mio avviso specificare meglio e non porre come termine "alternativo" i 6 mesi, poiché a questo punto non si comprende in quale caso possa essere utilizzato il termine "lungo";

2) strettamente ricollegato al primo punto: il codice civile prevede un termine di 120 giorni per l'approvazione del bilancio di assemblea, ed un termine "lungo" di 180 giorni in casi particolari dettati da esigenze particolari e se previsto da statuto.

Da opinioni raccolte presso le Camere di Commercio sembra che il mantenimento debba comunque essere spedito "entro 30 giorni dal deposito del bilancio" e quindi successivamente all'approvazione del bilancio stesso.

Vi sono quindi due "sottodomande":

a) cosa succede nel caso di approvazione bilancio il 30 giugno alle 21 (o 29 giugno, a seconda dei casi), posto che a quel punto sembra tecnicamente impossibile depositare il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione e comunque entro il 30 giugno? Bisogna anche considerare due aspetti non di poco conto, ovvero che per il deposito dell'approvazione del bilancio esiste un termine di 30 giorni, mentre il mantenimento dei requisiti deve essere inviato lo stesso giorno in cui viene prodotta l'autocertificazione.

b) cosa succede in caso di approvazione bilancio il 6 luglio? Posto che da un punto di vista civilistico si tratta di operazione non conforme, nella prassi (e da codice civile stesso) si tratta di operazione non sanzionabile ed eventualmente le uniche problematiche che possono derivare sono legate alla responsabilità o alla revoca del mandato degli amministratori in assemblea. Focalizzandosi su piccole realtà, dove la società è magari a socio unico o a ristretta base societaria e dove gli adempimenti societari diventano una formalità (a mio avviso almeno il 70/80% dei casi) succede spesso nella pratica che il bilancio venga approvato successivamente al 30 giugno per le motivazioni più disparate, per cui la domanda è: in questo caso, visto che la guida specifica "e comunque entro il 30 giugno", chi mi vieterebbe di depositare il mantenimento requisiti entro il 30 giugno stesso, anche a bilancio non approvato?»

La disciplina normativa introduce due differenti termini di adempimento dell’obbligo annuale di conferma dei requisiti per la conservazione dell’iscrizione in sezione speciale del registro delle imprese.

Il comma 15, dell’art. 25 del DL 179/2012 infatti reca: «Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese».

La norma crea un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa, ai fini del mantenimento dei requisiti, e le risultanze di bilancio. Sotto questo aspetto la prima parte del comma 15, appare totalmente allineata al disposto degli artt. 2364, secondo comma, primo capoverso e 2435 Codice civile.

Infatti il legale rappresentante, depositerà con un unico adempimento il bilancio e l’attestazione di mantenimento dei requisiti redatta sulla base delle evidenze di bilancio stesso.

Il problema si pone per quanto concerne l’applicazione del secondo capoverso dell’art. 2364, secondo comma Codice civile, che dispone che «L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione».

In tal fattispecie si crea una asimmetria rispetto alla disposizione generale. Infatti, ove la società versi nelle condizioni espressamente previste dalla norma codicistica "bilancio consolidato, ovvero quando le condizioni lo richiedano", ed approvi il bilancio entro il centoottantesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio sociale, tale termine coinciderebbe con quello previsto dall’art. 25, comma 15, come termine ultimo per la presentazione dell’attestazione di mantenimento dei requisiti. Ne consegue che si verrebbe a creare un regime sperequativo, non giustificato da ragioni di proporzionalità, tra le due fattispecie. Nel caso dell’approvazione di bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, si consente il deposito unico del bilancio stesso e dell’attestazione. Nel caso di approvazione nei 180 giorni viene meno tale possibilità. Ma soprattutto viene meno la possibilità di produrre un’attestazione sulla base di dati effettivi di bilancio approvato.

Non si ritiene di condividere l’impostazione del quesito nel senso di ritenere che anche il bilancio non approvato possa consentire comunque l’attestazione dei requisiti. Si conviene che la più recente dottrina è propensa ad ammettere la possibilità di deposito del progetto di bilancio (vale dire un bilancio non approvato), ma all’unico scopo di evitare la sanzione di cui all’art. 2630, comma 2, Codice civile.

Nel caso di specie l’attestazione del mantenimento dei requisiti non può prescindere dalla presenza di un bilancio regolarmente approvato dall’organo sovrano, titolare di tale potere: l’assemblea. Se è vero che determinati elementi quali il mancato superamento del valore massimo della produzione annua, l’oggetto sociale, la sede..., sono elementi oggettivi, al contrari ola mancata divisione degli utili è elemento esclusivamente rimesso alla volontà dei soci da esprimersi in sede assembleare.

Ne consegue che è inammissibile il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti start-up, in assenza di un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea.

Tuttavia, fermo quanto precede e per ragioni di proporzionalità, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 25, comma 15, del DL 179/2012, vada interpretata nel senso che il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti, deve essere effettuato comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso sia approvato entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 gg. dalla chiusura del medesimo esercizio.