Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 14 settembre 2015, n. 80/E

Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 116 del D.P.R. n. 917 del 1986 ("TUIR") come modificato dal D.Lgs. n. 175 del 2014.

 

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 116 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

ALFA S.r.l. - S.t.p., di seguito anche "l’istante" o "l’interpellante", è un soggetto trasformato da società di persone in società di capitali con effetto dal 1° gennaio 2015, anno dal quale vorrebbe optare per il regime della c.d. "trasparenza fiscale", secondo la previsione dell’articolo 116 del D.P.R. n. 917 del 1986 ("TUIR"), così come modificato dal D.Lgs. n. 175 del 2014.

Considerato che, stante l’indicazione normativa, l’opzione deve essere manifestata nel quadro OP del modello dichiarativo Unico 2015 SC, poiché l’istante, per il 2015, è tenuta a presentare il modello Unico 2015 SP, domanda come procedere.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante, vista l’impossibilità di applicare la procedura prescritta, ritiene che l’opzione di cui trattasi, fermo il nuovo termine dell’adempimento, possa essere eccezionalmente esercitata con le modalità vigenti in precedenza, ossia mediante comunicazione ai sensi del D.M. 23 aprile 2004.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Con il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, il Legislatore ha previsto la possibilità di imputare il reddito dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR - società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato - a ciascun loro socio, in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione (cfr. l’articolo 115 del TUIR).

Tale possibilità, estesa anche alle società a ristretta base proprietaria ex articolo 116 del TUIR, è subordinata all’esercizio di apposita opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali e vincolante per tutti i soggetti coinvolti (cfr. l’articolo 4, comma 1, del D.M. 23 aprile 2004, nonché le risoluzioni nn. 361/E del 2007 e n. 185/E del 2009).

Nell’intento di razionalizzare il processo di adesione all’opzione, l’articolo 16 del D.Lgs. n. 175 del 2014, c.d. "decreto semplificazioni", ha modificato l’articolo 115, comma 4, del TUIR, stabilendo che l’opzione è comunicata all’Amministrazione finanziaria «con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione».

La disposizione, che si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (si veda il comma 5 del medesimo articolo 16), non prevede deroghe (per i chiarimenti del caso, si rinvia alla circolare n. 31/E del 2014, illustrativa del citato D.Lgs. n. 175).

Pertanto, a decorrere dal 2015 - ossia dalla presentazione del modello Unico 2015 - il solo modo per esercitare l’opzione relativa alla trasparenza fiscale in relazione al periodo d’imposta 2015 è quella di esprimere tale volontà in dichiarazione.

In questo senso l’Agenzia delle entrate ha già dettato apposite istruzioni relative al modello Unico 2015 SC - ossia al modello utilizzato, in primis, dai soggetti di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR - ed alla compilazione del quadro OP, sezione III, deputata a contenere la manifestazione di volontà inerente l’opzione (si veda pagina 202 di "Unico 2015 - istruzioni modello di dichiarazione società di capitali - SC" e in generale il sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Di chiarare/DichiarazioneredditiSoc_Enti/UnicoSC2015/Modelli+UnicoSC2015/).

È peraltro evidente che problemi applicativi potrebbero sorgere laddove il soggetto intenzionato ad esercitare l’opzione non sia tenuto, per il 2015, a presentare il modello Unico 2015 SC perché, ad esempio, il 2015 costituisce il primo anno di attività, ovvero deve ricorrere a diverso modello in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

In tali ipotesi, considerato che nella relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. n. 175 del 2014:

- non emerge alcuna volontà, in riferimento al loro primo anno di imposta, di escludere dall’applicazione dell’opzione le società neo costituite o trasformate;

- si palesa l’intento di accentrare nella sola dichiarazione dei redditi o IRAP «la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5 del d.lgs, n. 446/1997»;

i contribuenti interessati potranno effettuare la comunicazione ex articolo 115, comma 4, del TUIR, relativa all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, nell’anno corrente, a mezzo del modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione approvato con provvedimento del 4 agosto 2004, tuttora disponibile, con il relativo software, nel sito dell’Agenzia delle Entrate, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Si segnala, peraltro, che è in corso di predisposizione un modello "Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza" da utilizzare in tutte le ipotesi di comunicazioni diverse dall’opzione - variazioni del gruppo, interruzione del regime, perdita di efficacia, ... - ovvero quando non è possibile utilizzare il modello Unico di dichiarazione (società neocostituite o trasformate).