Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 settembre 2015, n. 17705

Rapporto di lavoro subordinato - Attività lavorativa di domenica - Mansioni - Inquadramento superiore

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 17 settembre 2009, la Corte d’Appello di Palermo, confermava la decisione con cui il Tribunale di Marsala aveva accolto la domanda proposta da G.D.N. nei confronti della R.P. S. S.r.l., riconoscendo che il rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio si era svolto dall’11.5.2000 all’11.11.2001, con impegno orario di 55 ore settimanali, superato, nel periodo natalizio, per aver il lavoratore prestato la propria attività anche per due domeniche consecutive e mansioni riconducibili, a decorrere dal mese di luglio del 2000, allorché fu impiegato come direttore del punto vendita di Castelvetrano, al superiore inquadramento nel 1^ livello del CCNL del settore Terziario e condannando la Società datrice al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dal l’aver questa rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Società, perché inammissibile in quanto definita con sentenza dal Tribunale di Trapani, dichiaratosi incompetente, e non fatta oggetto di regolamento di competenza; ritenuto provato l’inizio anticipato del rapporto all’ 11.5.2000 rispetto alla data di formalizzazione del 12.6.2000 e il dichiarato orario di lavoro e non adeguatamente impugnata la statuizione relativa al riconoscimento del superiore inquadramento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo,.cui resiste, con controricorso, il D.N.

 

Motivi della decisione

 

Con l’unico motivo la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 47 e 50 c.p.c., lamenta l’erroneità della decisione della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio dalla stessa sollevata per aver la Corte ritenuto non più contestabile, perché non impugnata con regolamento di competenza, la pronunzia con cui il Tribunale di Trapani, originariamente adito, aveva declinato la propria competenza indicando quale giudice competente, in alternativa, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale poi la causa veniva riassunta dall’odierno resistente, ed il Tribunale di Barcellona, sempre in funzione di giudice del lavoro, assumendo l’inapplicabilità alla fattispecie, in quanto segnata appunto dalla richiamata peculiarità, della previsione recata dall’art. 44 c.p.c. che si esprime nel senso accolto dalla Corte territoriale.

Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 17695/2006) secondo cui l’art. 44 c.p.c., in armonia con la sua formulazione letterale, non ammette eccezioni, oltre quelle testualmente indicate nella norma medesima, alla regola posta per la quale, una volta tempestivamente riassunta la causa innanzi al giudice di cui sia stata dichiarata la competenza, questa, ove non eccepita dal convenuto in riassunzione con apposita istanza di regolamento, diviene incontestabile, principio cui la Corte territoriale si è correttamente conformata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.