Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 agosto 2015, n. 17136

Tributi - Irpeg- Irap - Avviso di accertamento - Contributi erogati dalla Regione

 

« La società Ferrovie A.L. srl ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 671/12 con la quale è stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 62/2009, che a propria volta aveva respinto (riformando la sentenza di primo grado) l’impugnativa di un avviso di accertamento Irpeg Irap per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003; con tale avviso di accertamento l’Ufficio aveva ripreso a tassazione, sia ai fini Irpeg che ai fini Irap, i contributi erogati dalla Regione Puglia per il rimborso degli oneri IRAP sostenuti dalla contribuente.

La contribuente chiede la revocazione della suddetta sentenza n. 671/12 in quanto affetta da errore di fatto consistente nell'avere "focalizzato l'oggetto della doglianza esclusivamente sulla imponibilità del contributo ai soli fini del tributo Irap e non anche, come espressamente richiesto, anche ai fini dell’Irpeg". L’errore si desumerebbe, secondo il ricorrente, dal rilievo che la menzionata sentenza - pur affermando che i contributi erogati dalle Regioni (tramite l'apposito Fondo costituito con il D.Lgs. 422/97) alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, devono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile Irap ma non costituiscono componenti positivi di reddito e sono quindi sottratti all'imposizione Irpeg - rigetta integralmente il ricorso per cassazione della contribuente. Il ricorso per revocazione appare inammissibile perché - come fatto palese dal primo capo verso di pag. 6 del ricorso medesimo ("nel dispositivo la Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso mentre nella motivazione stabilisce la sola imponibilità dei predetti contributi ai fini Irap e per esclusione la non imputabilità degli stessi ai fini Irpeg") la doglianza della ricorrente potrebbe astrattamente attagliarsi ad un ricorso per revocazione contro una sentenza di merito, non già ad un ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, il cui giudizio, come è noto, non ha ad oggetto il rapporto giuridico controverso, ma la sentenza di merito che su tale rapporto si è pronunciata. La ricorrente, in sostanza, lamenta una pretesa difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza di questa Corte n. 671/12, denunciando la presunta incoerenza tra l’affermazione in diritto secondo cui i contributi erogali dalle regioni alle imprese di trasporto pubblico locale sarebbero esenti dall'lrpeg ed il decisum di rigetto del ricorso per cassazione. La domanda di revocazione risulta tuttavia inammissibilmente formulala perché:

a) non esplicita a quale dei sei motivi di ricorso esaminati nella sentenza n. 671/12 si riferirebbe la statuizione asseritamente viziata da errore revocatorio;

b) non esplicita quale sarebbe il fatto supposto esistente nella sentenza la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa, o il fatto supposto inesistente nella sentenza la cui verità sarebbe positivamente stabilita.

Con riferimento al rilievo sub a) si osserva che, pur in mancanza di espressa precisazione, la statuizione concretamente impugnata per revocazione sembrerebbe essere quella relativo al terzo mezzo di gravame esaminato nella sentenza n. 671/12; gli stralci di quest'ultima sentenza riportati nel ricorso per revocazione sono infatti tutti tratti dalla parte (pagg. 5-10) dedicata all’esame del terzo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Ciò posto, si rileva che tale motivo proponeva una censura di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia" (così si legge a pag. 5 della sentenza n. 671/12); la ricorrente avrebbe dunque dovuto chiarire, e non lo ha fatto, come dall'affermazione in diritto della non imponibilità ai fini Irpeg dei contributi regionali alle aziende di trasporto locale possa desumersi che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto nell’esaminare un mezzo di gravame che investiva la completezza e la logicità della motivazione degli accertamenti in fatto operati del giudice di merito.

Con riferimento al rilievo sub b) si osserva che - ove il fatto su cui cadrebbe il denunciato errore revocatorio debba identificarsi, pur in mancanza di espressa precisazione al riguardo, nel fatto processuale costituito dalle censure mosse dalla contribuente alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 62/2009 - la formulazione della domanda di revocazione risulterebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritti nel ricorso per revocazione i passi del ricorso per cassazione ipoteticamente oggetto di svista percettiva nel giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 671/12; con conseguente impossibilità, per la Corte, di verificare il rispetto del limite dell'errore percettivo posto dalla legge alla revocazione della sentenza della Corte di cassazione, da identificare nella svista o mancata attenzione su di un fatto materiale o processuale che si traduca in una omessa percezione dell'esistenza stessa di un motivo di ricorso (Cass. 4605/13).

Si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. » che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che la relazione è stata notificata alle parti; che non sono state depositate memorie difensive; che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione; che, pertanto, si deve dichiarare inammissibile il ricorso; che le spese seguono la soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del presente giudizio che liquida in € 20.000, oltre pese prenotate a debito.

Il Collegio, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.