Giurisprudenza - CONSIGLIO DI STATO - Ordinanza 28 agosto 2015, n. 3833

Diniego rinnovo del permesso di soggiorno

 

Rilevato che l'appellante, sia con istanza di riesame senza esito sia nel corso del giudizio di primo grado, ha dimostrato di aver percepito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia minima prescritta dalle norme, pur se non registrato nei tabulati INPS, in quanto il datore di lavoro aveva omesso i versamenti previdenziali;

Rilevato, altresì, che l’immigrato non ha potuto fornire chiarimenti prima del diniego, in quanto la raccomandata recante il preavviso di rigetto non gli è stata recapitata, poiché è risultato sconosciuto all’indirizzo, pur abitando tuttora allo stesso indirizzo; Considerato che, come ha affermato la Corte di Cassazione civile già da qualche anno (sent.22559/2010),

anche il reddito percepito in nero è un reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali a favore del lavoratore;

Ritenuto, pertanto, che, a differenza di quanto affermato nella sentenza appellata, nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno l’immigrato può dimostrare il requisito del reddito minimo proveniente da fonte lecita con vari strumenti probatori, anche se si tratta di redditi provenienti da rapporti di lavoro con evasione dei relativi contributi dovuti all’ente previdenziale;

 

P.Q.M.

 

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6458/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata . Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.