Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 06 agosto 2015

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015

 

Art. 1

Aiuto alle imprese di pesca

 

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di € 15.000.000,00, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 3 luglio 2015, in conformità al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020.

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all'aiuto.

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilità del medesimo.

7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014.

8. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto.

9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 3 luglio 2015, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

 

Art. 2

Ammortizzatori sociali in deroga

 

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 3 luglio 2015, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

 

Allegato 1

TABELLA 1 PER LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

 

Categoria di navi per stazza (GT)

Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi

  Valori * GT +
0 < 10 5,2 20
10 < 25 4,3 30
25 < 50 3,2 55
50 < 100 2,5 90
100 < 250 2 140
250 < 500 1,5 265
500 < 1.500 1,1 465
1.500 < 2.500 0,9 765
2.500 e oltre 0,67 1.340

 

 

Allegato 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA - FONDO FEAMP 2014/2020

 

Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

 

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 settembre 2015, n. 207.