Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MILANO - Sentenza 05 agosto 2015, n. 6883

Contributo Unificato Tributario - Legge 147/2013, art. 1 comma 598 - D.P.R. 115/2002, art. 14 comma 3bis - Eccezione di illegittimità costituzionale - Infondata

 

Conclusioni di parte ricorrente

 

Voglia l'adita Commissione Tributaria Provinciale così provvedere:

Nel merito, in via principale: annullare l’atto impugnato in quanto illegittimo per tutti i motivi dedotti in narrativa. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda svolta in via principale, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, esaminata la questione di legittimità costituzionale innanzi prospettata e ritenutane la fondatezza e rilevanza, per l'effetto, voglia l'adita Commissione Tributaria Provinciale sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti del procedimento alla Corte Costituzionale affinché la stessa si pronunci in ordine alla rilevata illegittimità costituzionale dell'art. 1 - comma 598 — Legge 27.12.2013 n. 147, nonché dell’art. 14 - comma 3-bis - D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115

 

Conclusioni dell'ufficio

 

"... in via preliminare di voler dichiarare l'inammissibilità del ricorso relativamente alla impugnazione dell'invito al pagamento in quanto l’atto impugnato non rientra tra quelli previsti dall'art. 19 D.Lgs. 546/92;

nel merito - di voler rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio, come da Nota spese allegata. "

 

Fatto

 

Trattasi di ricorso proposto avverso l'invito al pagamento del contributo unificato di € 128,75 sul ricorso 1731/14 depositato avanti la CTR di Milano in data 24/02/14: parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione dell'atto e, con successiva memoria depositata il 15/06/15, eccepisce altresì l'illegittimità dell'atto impugnato con richiesta di sospensione della lite e rimessione alla Corte Costituzionale di alcune norme meglio specificate in memoria.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze, rappresentato dal direttore della CTP di Milano, come da controdeduzioni agli atti ed assumendo le conclusioni sovra riportate.

All'odierna udienza, dopo la relazione di rito - con illustrazione dei fatti e delle questioni della controversia come riportati nei rispettivi atti defensionali - le parti presenti erano ammesse alla discussione orale della causa ed il ricorso era successivamente deciso.

 

Motivi

 

La Commissione premette, in punto di decisione:

- che il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

- che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamento ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

- che detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell’art. 1, co. 2, D. Igs. 546/92;

- che le questioni non trattate, non sono "omesse", ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.

Tanto premesso, l'invito opposto si ritiene impugnabile, secondo il principio - sancito da giurisprudenza di Cassazione - che l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 Dlgs 546/92 non è tassativa e che ogni provvedimento, comunque intitolato e da cui discenda una pretesa tributaria ed un potenziale esborso economico da parte del ricorrente, debba essere oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice successivamente adito.

Nel caso di specie poi la comunicazione impugnata si conclude con una intimazione dì pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, e, sempre secondo giurisprudenza, non assume alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento".

Del pari infondata è l'eccezione dei ricorrente in merito al difetto di motivazione dell’atto impositivo che, al contrario, elenca tutti i ricorsi per cui è richiesta l'integrazione del versamento del contributo unificato e i relativi importi.

Nel merito il ricorso e le relative accessorie richieste sono totalmente infondate.

Le disposizioni di legge sono chiare ed inequivocabili e la valutazione circa la legittimità costituzionale della normativa richiamata nell'eccezione formulata dalla parte ricorrente non appare fondata ed accoglibile.

Del resto la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 164/2010 - con riferimento alla determinazione da parte dei legislatore delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia, ivi compresa quella tributaria - ha sancito il principio della sua discrezionalità e dell'insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza.

Con ordinanza 143/2011, sempre la Corte Costituzionale ed in tema di mancato versamento del contributo unificato, ha affermato che la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui il pagamento del C.U. costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento: pertanto, siccome il mancato pagamento del contributo unificato non è né condizione di ammissibilità né di procedibilità del giudizio, non risultano fondate le eccezioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente.

Il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo è stato introdotto nel processo tributario dall'art. 37 D.L. 98/2011 ed ha sostituito il sistema dell’imposta di bollo: tale procedura è stata dentata dalla riconosciuta esigenza di semplificazione amministrativa per l'utente.

Il contributo unificato è quindi articolato in fasce proporzionali ai vari scaglioni di valore per ogni singolo atto impugnato atteso che la domanda di annullamento formulata col ricorso impone al giudice di valutare la legittimità della pretesa tributaria in relazione ai singoli atti impugnati cumulativamente.

Non ha quindi alcuna ragione giuridica la pretesa di corrispondere il C.U. sull'importo complessivo degli atti atteso che ognuno di essi mantiene la propria autonomia e la sentenza conterrà tante disposizioni quanti sono gli atti di cui si chiede l'annullamento: sarebbe poi arbitrario affidare la determinazione dell'importo alla decisione del contribuente di impugnare singolarmente o cumulativamente gli atti notificati.

La presentazione di un unico o di separati ed autonomi ricorsi contro più atti è una facoltà concessa al contribuente ed è stata dettata al fine di evitare conflitti di giudicati e per ovvie esigenze di economia processuale.

La determinazione dell'importo del contributo unificato nel caso di ricorso cumulativo deve necessariamente basarsi sulle caratteristiche del ricorso tributario: l’art. 18, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 546/992, nel disciplinare l'introduzione del giudizio, prevede che il ricorso introduttivo indichi l'atto impugnato e l'art. 19, nell'elencare gli atti impugnabili, afferma il principio della autonoma impugnabilità di ciascuno.

Da ultimo la legge di stabilità 2014, all’art. 1 commi 598-599, che ha modificato l'art.14 DPR 115/02, prevede poi esplicitamente che il C.U. deve essere pagato con riferimento a ogni singolo atto impugnato, sia in primo grado sia in appello: di conseguenza, la quantificazione del contributo unificato, così come esposta nell'invito impugnato, è corretta e deve essere confermata.

La decisione assorbe e supera tutte le domande svolte nel presente giudizio: le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 420,00.