Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 settembre 2015, n. 17584

Riscossione coattiva delle imposte - Iscrizione ipotecaria su immobili del contribuente

 

«Equitalia Sud ricorre contro il sig. R.B. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un’iscrizione ipotecaria effettuata su immobili di proprietà del contribuente a garanzia di alcune cartelle esattoriali, giudicandola illegittima perché non preceduta dalla comunicazione prescritta all'articolo 50, secondo comma, d.p.r. 602/73.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 n. 3 cpc, la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli articoli 77 e 50, secondo comma, d.p.r. 602/73 in cui il giudice territoriale sarebbe incorso ritenendo applicabile all’iscrizione ipotecaria il disposto del secondo comma dell'articolo 50 d.p.r. 602/73, ancorché tale disposizione si riferisca all’espropriazione e non all'iscrizione ipotecaria e, d’altra parte, la fattispecie esulasse, ratione temporis, dall'operatività del comma 2 bis dell'articolo 77 d.p.r. 602/73 introdotto dal decreto legge n. 70/11, convertito con la legge n. 106/2011.

Con il secondo mezzo di ricorso, riferito all’art. 360 n. 5 cpc, la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa confermando la sentenza di primo grado (che aveva annullato, oltre all'iscrizione ipotecaria, anche le cartelle alla medesima presupposta) senza motivare sulle ragioni dell’annullamento di dette cartelle, la cui notifica, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nel mezzo di ricorso, sarebbe stata regolare.

Il primo mezzo di ricorso propone una questione che le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto con la sentenza n. 19668/14, con la quale si è affermato che:

a) L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad urta procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sta iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

b) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.L 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Se dunque, alla stregua del principio sub a), non può condividersi l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui in materia di iscrizione ipotecaria troverebbe applicazione il disposto di cui all’articolo 50, comma 2, DPR 602/73, deve tuttavia rilevarsi che il dispositivo della sentenza gravata risulta conforme al principio sub b), non deducendosi nel ricorso del Concessionario che l’iscrizione ipotecaria - pacificamente non preceduta dall’intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/73 - sia stata tuttavia preceduta da una comunicazione con assegnazione di termine di gg. 30 per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. Il dispositivo della sentenza gravata va dunque confermato, mentre la relativa motivazione va corretta, ai sensi dell'articolo 384, u.c., nel senso che l’iscrizione ipotecaria è nulla per violazione del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento.

Il secondo mezzo di ricorso appare inammissibile per difetto di specificità e pertinenza alla sentenza gravata, giacché nella motivazione di tale sentenza non si fa alcuna menzione delle cartelle presupposte al l’impugnata iscrizione ipotecaria. La doglianza dunque non indica fatti storici, dedotti in sede di merito, il cui esame, trascurato nella sentenza gravata, avrebbe potuto condurre la Commissione Tributaria Regionale ad un diverso accertamento dei fatti di causa, ma si sostanzia in una censura di omessa pronuncia sul motivo di appello del Concessionario relativo alla statuizione con cui il primo giudice aveva annullato le suddette cartelle; censura (da riferire al n. 4 e non al n. 5 dell’articolo 360 cpc) inammissibile perché formulata senza la trascrizione del motivo di appello nel ricorso per cassazione (ove, nella quarta pagina, sono riportate solo le conclusioni dell’atto di appello). In proposito va richiamato il costante insegnamento di questa Corte (tra le tante, sent. n. 317/02) secondo il quale la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il "chiesto" al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso.

Si propone il rigetto del ricorso.»

che il contribuente intimato si è costituito con controricorso;

che la relazione è stata notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, si deve rigettare il ricorso;

che le spese seguono la soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifonderai contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2.000, oltre € 100 per esborsi e accessori di legge.