Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 settembre 2015, n. 17517

Lavoro - Lavoratrice addetta a lavori di pubblica utilità - Attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva - Incremento dell'assegno

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 1226.1.2010, rigettò il gravame proposto dall'lnps avverso la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto il diritto di C.R. alla rivalutazione Istat sull'assegno percepito quale lavoratrice addetta a lavori di pubblica utilità (LPU); osservò la Corte di Appello, in particolare, che l'art. 8 dl.vo n. 468/97 aveva previsto l’assegno pari ad un importo mensile di lire 800.000 non per i lavori socialmente utili, ma per le attività di lavori socialmente utili e che tali attività, secondo l'art. 1 dello stesso decreto, attenevano sia ai lavori di pubblica utilità - mirati alla creazione di nuova occupazione, in particolare di nuovi bacini di impiego - sia ai lavori socialmente utili, mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi per la crescita professionale ovvero alla realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario; per conseguenza, poiché l'importo dell'assegno era stato elevato a lire 850.000 mensili dall’art. 45, comma 9, legge n. 144/99, anche ai lavoratori utilizzati in lavori di pubblica utilità l'assegno doveva spettare nella stessa misura. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

C.R. non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l’unico motivo l'Inps, denunciando violazione di plurime norme di legge (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), deduce che l'importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del dl.vo n. 280/97, deve restare fissato nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3, di n. 510/96, convertito nella legge n. 608/96, in virtù dello specifico rinvio - di tipo "statico" - operato dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto legislativo, e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai Giudici del merito, dell’adeguamento - nella misura di cui al combinato disposto dell’art. 8 dl.vo n. 468/97 e dall’art. 45, comma 9, legge n. 144/99 - previsto specificamente per l'assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

2. Osserva il Collegio che la decisione impugnata non si discosta dalla soluzione costantemente data da questa Corte alla questione all’esame, già affrontata in numerose controversie di analogo contenuto (cfr, ex plurimis, Cass., nn.1461/2011; 28540/2011; 29065/2011; 29808/2011; 29516/2011; 6589/2012; 9702/2012; 3475/2013; 3476/2013; 21253/2013; 21509/2013; 600/2014; 28540/2014), nel senso che, in tema di lavori socialmente utili, l’art. 1 dl.vo n. 468/97 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili (LSU), comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità (LPU) mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego, in conformità all'intento demandato dalla legge delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte, che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal dl.vo n. 81/00, con la conseguenza che il rapporto tra il disposto di cui all’art. 2 dl.vo n. 468/97 (che delinea i settori di attività per i progetti di lavoro di pubblica utilità) e quello di cui all’art. 3 dl.vo n. 280/97 (diretto ad individuare i lavori di pubblica utilità in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego) si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall’art. 45, comma 9, legge n. 144/99, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal dl.vo n. 280/97.

Gli argomenti posti a base di tale soluzione interpretativa possono così, sintetizzarsi:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, ha previsto, agli artt. 22 e 26, la delega al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui all’art 1, comma 1, DL n. 510/96, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno;

- la delega è stata attuata con l'emanazione di due successivi decreti legislativi: il dl.vo 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il dl.vo 1° dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili;

- in particolare, l’art. 3 dl.vo n. 280/97 definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità, stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dall’art. 1 dl . 510/96 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell'lnps un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili);

- l'art. 1 dl.vo n. 468/97 definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", ''lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi, "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi", "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali"; all'art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all'ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

- l'art. 13, infine, dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell’art. 1 dl n. 510/96, convertito nella legge n. 608/96;

- la suddetta ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione dell’art. 45, comma 9, legge n. 144/99, secondo cui "Dal 1° gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili" infatti i "lavori socialmente utili" comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale dell’art. 1 dl.vo n. 468/97, e comprendono, in virtù del secondo comma del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego;

- il rapporto fra le due previsioni di "lavori di pubblica utilità" - contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 196/97 - si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima "tipologia" di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro;

- con questi presupposti, l'incremento dell'assegno - nella misura e nei termini determinati dal ridetto art. 45, comma 9, legge n. 144/99 - trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal dl.vo n. 280/97, in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione fissata dal legislatore all’art. 1, comma 2, lett. a), dl.vo n. 468/97;

- la configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all'argomento utilizzato dal ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" - contenuto nel dl.vo n. 280/97, - alle modalità di attuazione previste nel dl n. 510/96, convertito nella legge n. 608/96.

3. Poiché, come detto, la sentenza impugnata non si è discostata dalla suddetta interpretazione del quadro normativo di riferimento, il motivo svolto non può essere accolto e, conseguentemente, il ricorso va rigettato.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, in carenza di attività difensiva della parte intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.