Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 07 agosto 2015

Individuazione dei criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale degli Istituti di patronato e di assistenza sociale

Articolo 1

1. Ai fini della costituzione e del riconoscimento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli istituii di patronato e di assistenza sociale devono:

a) essere presenti con sedi in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale;

b) assicurare l'apertura di proprie sedi in ciascuna delle cinque aree geografiche Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Lombardia), Nord-Est (Trentino Alto Adige/Sudtirol, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e Isole (Sicilia, Sardegna), come individuate per l'Italia dalla classificazione NUTS, contenuta nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, e successive modificazioni;

c) avere sedi in un numero di province riconosciute o di città metropolitane la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 20 per cento della popolazione dell’area geografica, come accertata nell'ultimo censimento nazionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015.