Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 08 luglio 2015, n. 140

Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al Capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

c) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

d) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

e) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

Art. 2

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

 

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I del Titolo I del medesimo decreto legislativo, volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

 

Art. 3

Risorse finanziarie

 

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005. Le predette disponibilità possono essere incrementate da ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185/2000. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresì, destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata.

2. Il Soggetto Gestore provvede al monitoraggio delle risorse disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con cadenza almeno semestrale.

 

Art. 4

Soggetto gestore

 

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, nonché, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal Soggetto gestore, che a tal fine, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, stipula con il Ministero, sentito il Ministro delle economia e delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, un'apposita convenzione con cui sono regolati i reciproci rapporti. Con la predetta convenzione sono, altresì, definiti gli obblighi informativi a carico del Soggetto gestore, necessari al monitoraggio delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni.

2. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite del corrispettivo già previsto nella convenzione relativa alla gestione delle misure di cui al Titolo I, Capi I, II e IV del decreto legislativo n. 185/2000, ridotto in misura non inferiore al 20 per cento.

 

Art. 5

Soggetti beneficiari

 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese:

a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;

b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;

c) costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società.

4. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente regolamento le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

 

Art. 6

Iniziative ammissibili

 

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:

a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;

b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

c) al commercio e al turismo;

d) alle attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti:

1) la filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;

2) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

2. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 1, lettera a) è costituita da qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

3. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi.

4. Il Ministro dello sviluppo economico può emanare direttive volte a stabilire specifiche priorità di intervento nell'ambito delle attività e dei settori di cui al comma 1. L'eventuale emanazione delle predette direttive deve in ogni caso avvenire con un congruo anticipo temporale rispetto al provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 9, in materia di apertura dei termini e modalità di presentazione delle domande.

 

Art. 7

Spese ammissibili

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese necessarie alle finalità del programma di investimento sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

2. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale;

b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) brevetti, licenze e marchi;

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;

g) consulenze specialistiche.

 

Art. 8

Agevolazioni concedibili

 

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al settantacinque per cento della spesa ammissibile.

2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

3. Il finanziamento agevolato è assistito dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare per un valore non superiore all'importo del finanziamento concesso, nonché da privilegio speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000.

4. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, lettera g), del presente regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.

 

Art. 9

Procedura di accesso

 

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con il medesimo provvedimento sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese.

4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.

 

Art. 10

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

 

1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa;

b) capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;

c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;

d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;

e) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili.

2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda è attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, con il quale il Ministero fornisce, altresì, le ulteriori indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

3. Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa.

4. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria di cui al comma 1 al soggetto che ha presentato domanda, richiedendo contestualmente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria, anche ai fini della successiva verifica tecnica sulla funzionalità del programma di investimento e sulla pertinenza e congruità delle spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'ammissione alle agevolazioni.

5. Nel caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 11

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 10, comma 3, con il soggetto beneficiario, con il quale:

a) sono recepite le spese ammesse e l'ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base della verifica sul programma di investimento indicato dal soggetto richiedente nella domanda di agevolazione;

b) sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il Soggetto gestore e il beneficiario, ivi inclusi i termini per la realizzazione del programma di investimento e gli obblighi di mantenimento dei beni e dell'attività oggetto di agevolazione, nonché gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

2. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non può essere inferiore al venticinque per cento dei costi ammessi. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l'ultima erogazione non può essere inferiore al dieci per cento dei costi ammessi.

3. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il predetto termine di trenta mesi è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.

4. L'ultima erogazione è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva da parte del Soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento, e previo ricalcolo delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche sulle spese effettivamente sostenute. Il Soggetto gestore provvede a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2.

5. Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata idonea documentazione, relativa all'attività svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate.

6. E' fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al venticinque per cento, su presentazione di idonea garanzia, alle modalità e condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.

7. In alternativa alle modalità di erogazione indicate ai commi 5 e 6, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte del Soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria.

 

Art. 12

Cumulo delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento de minimis.

 

Art. 13

Revoca delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;

b) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento di cui all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 11, comma 3, salvo i casi di forza maggiore;

c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;

d) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 14;

g) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;

h) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.

 

Art. 14

Monitoraggio, ispezioni e controlli

 

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con il provvedimento del Ministero di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente regolamento sulla base degli elementi forniti dal Ministero.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 settembre 2015, n. 206.