Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 agosto 2015, n. 17168

Avviso di accertamento - Tassazione - Maggiori ricavi non contabilizzati e reddito di partecipazione

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l'appello, nel giudizio introdotto con distinti ricorsi, poi riuniti, dalla società di fatto L.P. e P.M. nonché dai soci L.P. e P.M. con l'impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale, recuperando a tassazione a carico della società maggiori ricavi non contabilizzati per l'anno 1994, ed il conseguente reddito di partecipazione per la quota del 50% nei confronti di ciascuno dei due soci, ha confermato la sentenza di accoglimento dei ricorsi osservando quanto segue: "come rilevato in primo grado con sentenza ampiamente motivata e condivisa da questa Commissione i contribuenti hanno denunciato ai Carabinieri l'alterazione delle fatture emesse ascrivibile ad altra società".

La sdf P. e M. nonché i soci L.P. e P.M. resistono con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo del ricorso l'amministrazione denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Il motivo del ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto privo del momento di sintesi, vale a dire della chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume emessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall'art. 366 bis cod. proc. civ. (ex- plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009; Cass., sez. unite, 1° ottobre 2007, n. 20603).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 per compensi di avvocato, oltre a spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.