Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 settembre 2015, n. 17574

Procedure concorsuali - Fallimento - Opposizione - Rigetto - Reclamo - Sentenza d’appello - Notificata via posta elettronica certificata - Ricorso per cassazione - Proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia al reclamante - Tardività - Inammissibilità

 

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al ricorso R.G. 11883 del 2013

"Con la pronuncia impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. A. avverso il provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione alla dichiarazione di fallimento della società formulata dalla ricorrente.

A sostegno della decisione la Corte d'Appello ha affermato che:

non sussiste il difetto di legittimazione passiva degli istanti A.B. e N.B. in quanto titolari di una posizione creditoria, non rilevando ai fini della legittimazione l’accertamento della sussistenza in concreto del credito;

la soglia di 30.000.000 ai fini della dichiarazione di fallimento riguarda l'intera posizione debitoria emergente dall'istruzione prefallimentare e non il singolo credito dell'istante;

nella specie la complessiva condizione della società faceva in equivocamente emergere la situazione d'insolvenza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. A. reiterando le censure prospettate nel reclamo.

Hanno resistito con controricorso A.B. e N.B. deducendo preliminarmente la tardiva proposizione del ricorso per cassazione.

Tale eccezione, deve, pertanto essere affrontata prioritariamente.

La pronuncia impugnata risulta notificata mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) su istanza della cancelleria il 7/2/2013. Il ricorso risulta notificato il 26 aprile 2013.

L'art. 18 della legge fallimentare stabilisce, al comma 14, che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria, (art. 18 commi 13 e 14).

La notificazione deve avvenire secondo le modalità stabilite nell'art. 137 cod. proc. civ. ex art. 17 legge fall, cui rinvia l'art. 18. comma 4). L'art. 137 cod. proc. civ., al terzo comma, consente espressamente la notifica mediante p.e.c., disponendo che qualora il legale non sia munito di tale strumento debba procedersi alla notificazione cartacea.

Nella specie dall'esame degli atti consentito a questa Corte, per la natura della censura, è emerso che il legale della parte reclamante avv. Traini, aveva espressamente indicato nel proprio atto introduttivo del giudizio di reclamo l'indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 125 primo comma cod. proc. civ. La notificazione della sentenza impugnata risulta regolarmente ricevuto dal predetto legale il 7 febbraio 2013 come da attestazione del cancelliere in calce ad essa.

In conclusione, alla luce degli atti e delle norme esaminate il ricorso appare inammissibile".

Ritenuto che è stata depositata memoria adesiva della parte contro ricorrente e che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in E 3000 per compensi; E 100 per spese oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.